Messaggio 002
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2017) 00085
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzione del messaggio 001
Notifica: 2017/0013/F
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 201700085.IT)
1. MSG 002 IND 2017 0013 F IT 12-01-2017 F NOTIF
2. F
3A. Direction générale des entreprises – SQUALPI – Bât. Sieyès -Teledoc 151 – 61, Bd Vincent Auriol - 75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
tél : 01 44 97 24 55
3B. Ministère des affaires sociales et de la santé
Direction générale de la santé.
Sous-direction de la prévention des risques liés à l’environnement et à l’alimentation (SD-EA)
Bureau environnement extérieur et produits chimiques (EA1)
14 avenue Duquesne
75350 Paris 07 SP
myriam.perouel@sante.gouv.fr
Tél. 01.40.56.64.81
4. 2017/0013/F - X00M
5. Decreto relativo alle condizioni di messa a disposizione del pubblico di apparecchiature per l'abbronzatura e recante modifica del decreto n. 2013-1261 del 27 dicembre 2013 relativo alla vendita e alla messa a disposizione del pubblico di taluni apparecchi che utilizzano radiazioni ultraviolette
6. Apparecchiature per l'abbronzatura e servizi che ne fanno uso
7. -
8. Il presente progetto di decreto, emanato in applicazione dell'articolo 21 della legge n. 2016-41 del 26/1/2016 di modernizzazione del sistema sanitario (LMSS), modifica le disposizioni del decreto n. 2013-1261 del 27/12/2013, che nel quadro della direttiva 98/34/CE è notificato alla Commissione europea con il n. 2013/056/F. Con lo scopo di garantire la protezione e la sicurezza sanitaria della popolazione, il progetto di decreto introduce diverse disposizioni relative a norme tecniche:
- al capo II (che modifica l'articolo 2 del decreto 2013-1261): l'estensione del divieto di vendita al pubblico di apparecchi che emettono raggi UV3 (si ricorda che invece la vendita al pubblico di apparecchi che emettono UV1 è vietata dal 1997);
- al capo X (che modifica l'articolo 12 del decreto 2013-1261): l'introduzione di un supporto scritto a corredo del manuale che rammenti ai professionisti i rischi per la salute che comporta l'esposizione alle radiazioni ultraviolette artificiali;
- al capo XI (che modifica l'articolo 13 del decreto 2013-1261): la presentazione al consumatore di informazioni in forma verbale e scritta, prima della prestazione (si ricorda che dal 2013 è già previsto il messaggio di avvertenza presso l'accoglienza e in prossimità di ogni apparecchio, oltre che l'avvertenza sui supporti pubblicitari);
- al capo XV (che modifica l'articolo 17 del decreto 2013-1261): l'esecuzione di un controllo tecnico sugli apparecchi dopo la sostituzione delle lampade UV allo scopo di verificare il livello di radiazioni emesse.
9. Dal 1997 la Francia persegue una strategia tesa a limitare i rischi sanitari legati alle radiazioni ultraviolette artificiali disciplinando la pratica dell'abbronzatura artificiale (decreti del 1997 e 2013). Organi competenti nazionali segnalano come le radiazioni ultraviolette non possano essere considerate prive di rischi, sin dal primo utilizzo e a prescindere dalla frequenza di esposizione o dalla dose ricevuta, e che allo stato attuale delle conoscenze, il rapporto rischi/benefici dell'esposizione ripetuta alle radiazioni ultraviolette artificiali emesse da apparecchiature per l'abbronzatura non può che essere negativo e sfavorevole a questo tipo di irradiamento (Istituto nazionale dei tumori). Per il 2015 si stimano 14 325 nuovi casi all'anno di melanoma cutaneo (rispetto a 9 780 del 2011), responsabili di 1 773 decessi (rispetto a 1 620 del 2011), in aumento negli ultimi cinque anni.
Inoltre, a livello internazionale, a luglio 2009 il Centro internazionale di ricerca sul cancro ha classificato le radiazioni ultraviolette artificiali come cancerogene per l'uomo. Inoltre, nella sua relazione del 17 novembre 2016, il comitato SCHEER conclude che alla luce degli effetti cancerogeni dell'esposizione ad apparecchiature per l'abbronzatura e della natura dei tumori della pelle indotti, non vi è un limite al di sotto del quale le radiazioni ultraviolette delle apparecchiature di abbronzatura risultino prive di rischi.
Ciononostante la popolazione non è ancora sufficientemente informata dei rischi connessi alla pratica dell'abbronzatura artificiale e persiste una percezione dei benefici presunti apportati dalle radiazioni ultraviolette artificiali, con meno del 50% delle persone intervistate che si ritiene ben informata sui rischi di tumore connessi all'esposizione alle radiazioni artificiali.
Alla luce delle constatazioni che precedono è stato ritenuto necessario, adeguato e proporzionato proseguire il rafforzamento della regolamentazione relativa all'abbronzatura artificiale e potenziare l'informazione per i consumatori sui rischi sanitari inerenti all'esposizione alle radiazioni ultraviolette artificiali. È questo lo scopo dell'articolo 21 della legge LMSS e del presente decreto, emanato per la sua applicazione.
10. Riferimenti a testi di base: articolo 21 della legge n. 2016-41 del 26 gennaio 2016 per la modernizzazione del sistema sanitario
11. No
12. -
13. No
14. No
15. -
16. Aspetto OTC
Sì
Aspetto SPS
No - Il progetto non è una misura sanitaria o fitosanitaria.
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Commissione europea
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