Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2024) 3359
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2024/0687/ES
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20243359.IT
1. MSG 001 IND 2024 0687 ES IT 16-12-2024 ES NOTIF
2. Spain
3A. Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y
de Medio Ambiente.
Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
3B. Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial.
Dirección General de Estrategia Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa.
Ministerio de Industria y Turismo
Pº de la Castellana, 160, Madrid, 28071
4. 2024/0687/ES - T40T - Trasporti urbani e stradali
5. Progetto di decreto recante modifica del regio decreto 2028/1986, recante modalità di applicazione di talune direttive CEE relative all’omologazione di veicoli a motore, rimorchi, semirimorchi, motocicli e veicoli agricoli, parti e componenti
6. I prodotti interessati sono i veicoli a motore, i loro rimorchi, le macchine semoventi o trainate e i veicoli agricoli, prima della loro messa in servizio, nonché le parti e i componenti di tali veicoli.
7.
8. L’ordinanza proposta si compone di una parte descrittiva, quattro articoli, due disposizioni transitorie, una disposizione finale e tre allegati. Il preambolo affronta le modifiche contenute nell’ordinanza.
L’articolo 1 prevede la sostituzione dell’allegato I del regio decreto del 6 giugno 1986, n. 2028, con l’allegato I della presente ordinanza.
L’articolo 2 include modifiche al regolamento generale sui veicoli, adottato con regio decreto 2822/1998, del 23 dicembre 1998, al fine di considerare nuove forme di mobilità urbana, stabilendo una classificazione e targhe differenziate per i veicoli a bassa potenza della categoria L1e-B con una velocità massima fino a 25 km/h, in linea con altre misure per l’estensione generale del traffico limitato sulle strade urbane. L’articolo 2 comprende anche modifiche relative all’uso di pneumatici invernali. Tali adeguamenti sono in linea con gli sviluppi tecnici relativi all’aderenza degli pneumatici e si riflettono nelle ultime modifiche del regolamento ONU n. 117, concernente le proprietà di aderenza in condizioni di neve estreme, in cui sono previste prove regolamentate per garantire un livello minimo di prestazioni.
In linea con la modifica del regio decreto 2028/1986, del 6 giugno 1986, l’articolo 3 della presente ordinanza aggiorna anche l’appendice 5 degli allegati III e IV e gli allegati XI e XII del regio decreto 750/2010, del 4 giugno 2010, che disciplina le procedure di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, delle macchine semoventi o trainate, dei veicoli agricoli, nonché dei sistemi, delle parti e dei componenti di tali veicoli. L’appendice 5 dell’allegato III del regio decreto 750/2010, del 4 giugno 2010, contiene l’elenco dei requisiti per l’omologazione dei veicoli delle piccole serie nazionali e l’omologazione individuale dei veicoli delle categorie M, N ed è sostituita dall’allegato II della presente ordinanza. Analogamente, l’appendice 5 dell’allegato IV del regio decreto 750/2010, del 4 giugno 2010, fa lo stesso per i veicoli della categoria O ed è sostituita dall’allegato III della presente ordinanza.
L’articolo 3, paragrafi 3 e 4, del presente decreto include la modifica del carattere obbligatorio della carta elettronica di controllo tecnico (cads eITV) per le carte di tipo A, Al, C, CL, D e DL, nei veicoli delle categorie M, N e L, nonché l’eliminazione dell’obbligo di presentazione duplicata al ministero dell’Industria e del turismo delle carte elettroniche di controllo tecnico per i veicoli da immatricolare in Spagna, poiché gli operatori economici stanno già comunicando con un registro amministrativo, vale a dire una delle direzioni generali del Traffico.
L’articolo 4 include modifiche al regio decreto 920/2017, del 23 ottobre 2017, che disciplina l’ispezione tecnica dei veicoli, per adeguare i requisiti di formazione degli ispettori all’attuale realtà formativa e per alleviare i problemi di assunzione degli ispettori segnalati dagli operatori e da varie comunità autonome.
La prima e la seconda disposizione transitoria stabiliscono disposizioni temporanee per adeguare i nuovi requisiti per l’omologazione nazionale in piccole serie e l’omologazione individuale, nonché per la sostituzione delle targhe di immatricolazione dei ciclomotori leggeri o dei microcicli.
La disposizione finale unica indica l’entrata in vigore del decreto.
L’allegato I elenca le funzioni soggette ad approvazione e le norme europee in base alle quali i fabbricanti o i rappresentanti devono chiedere l’approvazione dei loro prodotti, le qualifiche relative ai nuovi tipi da approvare e alle nuove immatricolazioni, nonché le esenzioni da alcuni dei requisiti tecnici previsti da tali funzioni. Infine, gli allegati II e III contengono le pertinenti modifiche all’appendice 5 dell’allegato III e all’appendice 5 dell’allegato IV, rispettivamente, del regio decreto 750/2010, del 4 giugno 2010. Questi sono quelli che contengono l’elenco dei requisiti in materia di omologazione nazionale per piccole serie e omologazione individuale dei veicoli delle categorie M, N, il primo di questi, e O, l’ultimo.
9. L’allegato I del regio decreto 6 giugno 1986, n. 2028, contiene tutti gli atti normativi e i requisiti che devono essere rispettati per ottenere l’omologazione nazionale dei veicoli a motore, dei rimorchi, dei semirimorchi, dei motocicli, dei ciclomotori e dei veicoli agricoli, nonché delle parti e dei componenti di tali veicoli.
Questi sono necessari per garantire la sicurezza dei veicoli, degli altri utenti della strada e la protezione dell’ambiente. Inoltre, al fine di mantenere l’uniformità delle normative nazionali e dell’Unione in materia, è opportuno aggiornare anche l’appendice 5 degli allegati III e IV e l’allegato XI del regio decreto 750/2010, del 4 giugno 2010, che disciplina le procedure di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, delle macchine semoventi o trainate, dei veicoli agricoli, nonché dei sistemi, delle parti e dei componenti di tali veicoli. Questi contengono l’elenco dei requisiti per l’omologazione dei veicoli in materia di omologazione nazionale per piccole serie e omologazione individuale dei veicoli delle categorie M, N e O, rispettivamente.
Con il decreto si registrano progressi nella digitalizzazione delle procedure con l’estensione della tessera di controllo tecnico in formato elettronico ai nuovi tipi di veicoli e ai nuovi portatori di interessi (carta eITV tipo A, C e D).
La modifica del regio decreto 920/2017, relativo al controllo tecnico, aggiorna l’allegato VI, riguardante i requisiti di formazione per le persone che effettuano il controllo in linea, dato che il titolo di Tecnico in elettromeccanica dei veicoli fornisce a coloro che lo studiano conoscenze sufficienti per effettuare il controllo.
Le modifiche degli allegati II, VII e XVIII del regolamento generale sui veicoli adeguano il presente testo al fine di prepararlo a soluzioni di mobilità a zero emissioni più rispettose degli utenti della strada vulnerabili, che costituiscono una quota significativa delle vittime di incidenti stradali, in particolare negli ambienti urbani. Analogamente, le modifiche relative ai requisiti per gli pneumatici (condizioni di guida invernali e profondità del battistrada) adattano le normative nazionali ai più recenti progressi normativi nei paesi vicini e nei forum internazionali sulla regolamentazione dei veicoli (UNECE/ITC_wp.29).
10. Riferimenti dai testi di base:
11. No
12.
13. No
14. No
15. Sì
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu