Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2026) 0550
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2026/0089/BE
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20260550.IT
1. MSG 001 IND 2026 0089 BE IT 23-02-2026 BE NOTIF
2. Belgium
3A. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid - Dienst Verbindingsbureau - BELNotif
NG III – 2de verdieping
Koning Albert II-laan, 16
B - 1000 Brussel
be.belnotif@economie.fgov.be
3B. Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
4. 2026/0089/BE - B00 - Costruzioni
5. Progetto di decreto del governo fiammingo recante modifica di varie disposizioni in materia di energia e clima
6. BACS (building automation and control systems, sistemi di controllo e automazione degli edifici)
7.
8. Si tratta di un decreto combinato che modifica diverse disposizioni in materia di energia e clima. Le disposizioni pertinenti ai fini della presente notifica sono l’articolo 48 relativo ai sistemi di controllo e automazione degli edifici, gli articoli 33, 34, 36 e 37 relativi all’esenzione dall’obbligo di prestazione energetica nell’edilizia per le strutture di residenza assistita con una superficie inferiore a 50 m², gli articoli 38 e 39 relativi all’esenzione dal requisito del livello S per la ristrutturazione parziale degli edifici protetti e l’articolo 56 relativo a un adeguamento dei requisiti della prestazione energetica nell’edilizia per quanto riguarda i tassi minimi di ventilazione nelle strutture per tennis, padel e petanque.
9. Sistema di controllo e automazione degli edifici: il decreto sull’energia dell’8 maggio 2009 stabilisce che l’obbligo relativo ai BACS si applica agli impianti di riscaldamento o raffrescamento con una capacità nominale di almeno 290 kW (successivamente 70 kW). Negli edifici non residenziali, tali impianti sono spesso costituiti da più generatori, pertanto è necessario chiarire quando le capacità devono essere sommate.
L’articolo chiarisce inoltre chi è responsabile della conformità. Secondo il regolamento in materia di attestati di prestazione energetica, tale responsabilità ricade solitamente sul proprietario dell’immobile, ma in caso di locazione o leasing dell’involucro edilizio, spesso è il locatario a installare l’impianto HVAC. In tali casi, è logico che la responsabilità ricada sull’utilizzatore. I proprietari godono di una presunzione relativa di proprietà, a meno che, per esempio, un contratto di locazione o di leasing non dimostri il contrario.
Il decreto sull’energia descrive solo il livello di funzionalità richiesto da un BACS. Tali requisiti sono troppo generali per garantire la sicurezza degli investimenti. Sono quindi necessari ulteriori dettagli tecnici, affinché i responsabili sappiano come configurare un BACS nella pratica. A tal fine, è prevista una delega di poteri al ministro.
Esenzione dall’obbligo di prestazione energetica nell’edilizia per le strutture di residenza assistita < 50 m²: dal 2006 gli edifici separati di dimensioni inferiori a 50 m² sono esentati dall’obbligo di prestazione energetica nell’edilizia. Dal 2 gennaio 2022, le unità abitative singole destinate all’assistenza sanitaria non sono più coperte da tale esenzione, al fine di garantire un livello minimo di qualità per i container destinati all’assistenza temporanea. I requisiti imposti (isolamento, ventilazione, livello E, quota di energia rinnovabile) dovevano incentivare la realizzazione di strutture di residenza assistita privi di combustibili fossili ed efficienti dal punto di vista energetico. Nella pratica, tuttavia, risulta difficile raggiungere il livello E per le unità abitative molto piccole, persino con tecnologie rinnovabili. Spesso è necessario un impianto fotovoltaico, che può risultare ingombrante per le unità temporanee e mobili. Inoltre la metodologia per migliorare la prestazione energetica nell’edilizia non è adatta a volumi molto ridotti. Altri quadri strategici (divieto dell’olio combustibile, divieto del gas naturale) sono più adatti a incentivare l’edilizia senza combustibili fossili. Inoltre la misura ha scarso impatto considerando il numero molto limitato di strutture di residenza assistita. L’eliminazione dell’eccezione semplifica le norme e riduce gli oneri amministrativi.
Esenzione dal requisito del livello S per la ristrutturazione parziale degli edifici protetti: per la ristrutturazione parziale di edifici protetti (edifici storici, edifici situati in paesaggi protetti/panorami urbani o rurali, portafoglio di siti del patrimonio architettonico), è prevista un’esenzione dal requisito del livello S. In caso di ristrutturazioni molto invasive, potrebbero essere applicati nuovi requisiti edilizi, tuttavia gli edifici protetti sono soggetti a restrizioni specifiche: limitazioni relative ai materiali e alla forma, possibilità di isolamento limitate e una forma fissa dell’edificio che impedisce l’ottimizzazione. Di conseguenza, il livello S è spesso tecnicamente o economicamente irrealizzabile, come dimostrano le numerose richieste di esenzione approvate. È pertanto opportuno prevedere un’esenzione generale.
Regolazione dei flussi di ventilazione nelle strutture per tennis, padel e petanque: nell’allegato X del decreto sull’energia viene aggiunto un nuovo tipo di spazio con un tasso di occupazione di 10 m²/persona. Attualmente tali strutture sono trattate come "campi sportivi" (3,5 m²/persona), una categoria destinata agli impianti sportivi polivalenti con elevati tassi di occupazione e alti livelli di contaminazione.
Tuttavia le strutture per tennis, padel e petanque registrano un basso tasso di occupazione perché:
- i campi sono di grandi dimensioni e gli sportivi sono pochi;
- l’uso è monofunzionale;
- mancano spettatori e attività accessorie.
L’applicazione dell’attuale tasso di occupazione porta a sistemi di ventilazione sovradimensionati ed economicamente insostenibili, come dimostrano le numerose richieste di esenzione. Un tasso di occupazione di 10 m²/persona è più realistico, mantenendo i flussi di ventilazione sufficientemente elevati per garantire la qualità dell’aria e il ricambio d’aria.
10. Numeri o titoli dei testi di base: non sono presenti testi di base.
11. No
12.
13. No
14. No
15. No
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu