Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2026) 1309
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2026/0238/DE
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20261309.IT
1. MSG 001 IND 2026 0238 DE IT 12-05-2026 DE NOTIF
2. Germany
3A. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat EB3
3B. Fachkommission Bauaufsicht der Bauministerkonferenz, Konferenz der für Städtebau, Bau- u. Wohnungswesen zuständigen Ministerinnen und Minister und Senatorinnen und Senatoren der Länder (ARGEBAU)
4. 2026/0238/DE - B20 - Sicurezza
5. PROGETTO – Modello di ordinanza sull’applicazione delle disposizioni delle ordinanze emanate ai sensi dell’articolo 31 della legge sugli impianti soggetti a monitoraggio nelle strutture edilizie (MBauÜAnlVO)
6. Prodotti da costruzione, nella misura in cui sono utilizzati per la costruzione di impianti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’MBauÜAnlVO
7.
Requisiti che riservano l’accesso a fornitori particolari
Le attività di ispezione ai sensi dell’articolo 2 del regolamento notificato possono essere svolte da qualsiasi organismo di controllo autorizzato o, se previsto per il rispettivo tipo di impianto, da qualsiasi persona qualificata a effettuare tali ispezioni. Le disposizioni al riguardo non sono né direttamente né indirettamente discriminatorie.
Le disposizioni relative ai requisiti di ispezione di cui all’articolo 2 del progetto di regolamento notificato sono ritenute necessarie per gli impianti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento, poiché i pericoli e i rischi che possono derivare dagli impianti soggetti a monitoraggio sussistono indipendentemente dal fatto che l’impianto in questione sia utilizzato a fini commerciali o esclusivamente privati.
Considerati i potenziali rischi derivanti dagli impianti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento notificato, le disposizioni sono proporzionate.
Direttiva (CE) 2006/123 relativa ai servizi nel mercato interno
8. Il regolamento notificato si applica agli impianti tecnici per uso privato che non servono a scopi commerciali o economici e in cui nessun lavoratore è impiegato nella zona pericolosa. Sono compresi ascensori, apparecchiature in atmosfere potenzialmente esplosive (ad esempio elettrolizzatori utilizzati per produrre idrogeno), recipienti a pressione (ad esempio serbatoi di gas liquefatti, serbatoi di stoccaggio di idrogeno) e condutture che trasportano idrogeno sotto pressione interna. Il regolamento notificato contiene, in particolare per tali impianti, disposizioni relative alle ispezioni obbligatorie prima della messa in servizio e della rimessa in servizio, alle ispezioni periodiche, ai verbali di ispezione, ai certificati di ispezione e alla documentazione relativa alle ispezioni, nonché agli obblighi di notifica in caso di incidenti e relativi danni.
9. È necessario regolamentare gli impianti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento perché tali impianti possono comportare pericoli e rischi che devono essere affrontati anche in caso di uso privato degli impianti.
La notifica è trasmessa a nome dei 16 Stati federali.
9 bis. Stabilendo requisiti vincolanti in un’ordinanza legislativa per gli impianti definiti nell’ambito di applicazione della disposizione, è garantita un’applicazione giuridicamente certa delle norme.
9 ter. La necessità di regolamentazione è riconosciuta perché i rischi che possono derivare dagli impianti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’ordinanza sussistono anche in caso di uso privato di tali impianti. Stabilendo, in particolare, i requisiti e la periodicità delle ispezioni, tali pericoli e rischi vengono affrontati in modo efficace e adeguato alla loro natura e portata, poiché tali misure garantiscono che l’intero impianto costruito e attivo in loco venga esaminato dal punto di vista della sicurezza. Ciò consente di individuare ed eliminare i rischi derivanti dalla gestione e dall’utilizzo di tali impianti.
9 quater. Nella disposizione notificata le determinazioni sono effettuate solo nella misura necessaria, ossia al livello minimo possibile. Le disposizioni si limitano al minimo necessario per quanto riguarda gli obblighi di ispezione, documentazione e notifica ed evitano pertanto oneri eccessivi per l’operatore, aumentando nel contempo la sicurezza degli utilizzatori di tali impianti.
Inoltre alle autorità competenti è conferito il potere discrezionale di autorizzare, su richiesta, deroghe a tali obblighi, ad esempio per ridurre la frequenza delle ispezioni qualora ciò sia tecnicamente motivato o necessario dal punto di vista della sicurezza.
10. Riferimento ai testi di base: nessun testo di base disponibile
11. No
12.
13. No
14. No
15. No
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu