Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2026) 3103
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2026/0589/SE
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20263103.IT
1. Messaggio di notifica: MSG 001 IND 2026 0589 SE IT 02-11-2026 SE NOTIF
2. Paese: Sweden
3A. Responsabile del dipartimento: Kommerskollegium
3B. Dipartimento originante: Transportstyrelsen
4. Prodotti/Servizi 2026/0589/SE - T00T - Trasporto
5. Nome: Decisione che modifica il parere generale dell’Agenzia svedese dei trasporti (TSFS 2024:17) sulle esenzioni per i viaggi con veicoli lunghi, veicoli combinati o carichi lunghi indivisibili.
6. Dettagli del prodotto/servizio: Segnali di avvertimento per veicoli lunghi, veicoli combinati e carichi lunghi indivisibili.
7. Notifica ai sensi di un altro atto dell’UE:
8. Sintesi: l’altezza delle lettere sulla segnaletica è chiarita nel parere generale TSFS 2024:17, stabilendo un’altezza minima delle lettere e prevedendo una deroga che consenta di utilizzare lettere di dimensioni maggiori. Rimane tuttavia soggetta a una restrizione riguardante la distanza minima specificata dal bordo.
La proposta mira inoltre a consentire l’utilizzo di una gamma più ampia di materiali per il bordo dei segnali, e a limitare la larghezza del bordo a un massimo di 5,5 cm, anche se il segnale è prodotto in dimensioni maggiori rispetto alle dimensioni minime prescritte.
9. Breve descrizione dei motivi: L’obiettivo della proposta è contrastare l’incertezza che si è diffusa in questo ambito. L’incertezza deriva dal fatto che le disposizioni relative alla segnaletica in questione si prestano a diverse interpretazioni, generando incertezza riguardo al fatto che la segnaletica prodotta sia effettivamente conforme ai requisiti previsti dalla normativa.
L’obiettivo è anche trarre vantaggio dai progressi tecnologici in atto nel settore.
9 bis. Adeguatezza della misura adottata per conseguire l’obiettivo perseguito: È evidente che il parere generale in questione viene attualmente interpretato in modi diversi. Attualmente sussiste concretamente il rischio di incertezza tra i produttori, le aziende di trasporto e durante i controlli su strada, che genera incertezza giuridica e una mancanza di uniformità nell’applicazione della legge.
L’attuale proposta significa riduce quasi a zero il margine di interpretazione del parere generale, che erano state percepite come poco chiare, facilitandone l’applicazione.
9 ter. Necessità: Si prevede che la proposta abbia ripercussioni, in primo luogo, sulle autorità incaricate di valutare le richieste di esenzione rispetto alle attuali disposizioni relative alla lunghezza dei veicoli nel trasporto di carichi indivisibili. In secondo luogo, sono interessati i fabbricanti, gli importatori, i venditori di segnali, nonché i soggetti (società, privati) che effettuano il tipo di trasporto in questione nell’ambito di un’esenzione concessa.
L’Agenzia svedese dei trasporti ritiene che, rispetto alla situazione attuale, gli effetti positivi supereranno quelli negativi per i soggetti citati.
Inoltre, la modifica è considerata l’unico modo per affrontare la questione, poiché il parere generale, nella sua forma attuale, può ora essere interpretato in modi diversi.
9 quater. Onere eccessivo rispetto all’obiettivo perseguito: Non si ritiene che tale parere generale comporti un onere eccessivo.
10. Riferimenti ai testi di base: nessun testo di base disponibile
11. Invocazione della procedura di emergenza: no
12. Si prega di fornire i motivi della procedura d’urgenza:
13. Richiesta di riservatezza: no
14. È una misura fiscale? No
15. Ha una valutazione d'impatto? Sì
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu