Messaggio 002
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2022) 04194
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzione del messaggio 001
Notifica: 2022/0818/F
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 202204194.IT)
1. MSG 002 IND 2022 0818 F IT 22-11-2022 F NOTIF
2. F
3A. Ministères économiques et financiers
Direction générale des entreprises
SCIDE/SQUALPI - Pôle Normalisation et réglementation des produits
Bât. Sieyès -Teledoc 143
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
3B. Ministère de l’économie et des finances et de la relance
Direction générale de la concurrence, de la
Consommation et de la répression des fraudes
Bureau 4B – Qualité des denrées alimentaires
59, boulevard Vincent Auriol – Télédoc 223
75703 Paris Cedex 13
Tél : 01 44 97 30 37
Courriel : bureau-4B@dgccrf.finances.gouv.fr
4. 2022/0818/F - C00A
5. Decreto che adotta l'elenco dei prodotti che non possono essere venduti sfusi per ragioni di salute pubblica
6. Elenco dei prodotti che non possono essere venduti sfusi per ragioni di salute pubblica
7. -
8. Il presente decreto adotta l'elenco dei prodotti che non possono essere venduti sfusi per ragioni di salute pubblica ai sensi dell'articolo L. 120-1, paragrafo 3, del codice del consumo (code de la consommation). Il presente decreto individua i prodotti la cui vendita sfusa è vietata dai testi in vigore e i prodotti la cui applicazione del diritto dell'Unione, in particolare per quanto riguarda l'igiene, rende impossibile la vendita sfusa, ma anche i casi in cui l'uso di tali prodotti può rappresentare un rischio per i consumatori. L'elenco comprende anche i prodotti che l'Agenzia nazionale per la salute e la sicurezza alimentare, ambientale e professionale (ANSES), consultata dalle autorità francesi sul contenuto del progetto di decreto, ha ritenuto incompatibili con la vendita sfusa.
Nei casi in cui la vendita sfusa non sia espressamente vietata per determinati prodotti, ma possano sussistere dei dubbi e le condizioni della messa in vendita di tali prodotti non risultano soddisfacenti, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza, il decreto prevede la possibilità di disciplinarli mediante ordinanza.
9. Al fine di allineare la legge al mutamento dei modelli di consumo e ridurre gli imballaggi monouso, la legge n. 2020-105, del 10 febbraio 2020, sulla lotta contro i rifiuti e sull'economia circolare ha introdotto una definizione di "vendita sfusa" nel codice del consumo,
aggiungendovi un nuovo articolo L. 120-1. Questi afferma che "la vendita sfusa è definita come vendita al consumatore di prodotti offerti senza imballaggio, in quantitativi scelti dal consumatore, in contenitori riutilizzabili. La vendita sfusa è offerta in modalità self-service o di vendita libera con assistenza su richiesta presso i punti vendita itineranti.
Può assumere la forma di un contratto di vendita a distanza.
Qualsiasi bene di consumo può essere venduto sfuso, salvo eccezioni debitamente giustificate per motivi di salute pubblica.
L'elenco delle eccezioni è adottato mediante decreto."
Il presente testo ha lo scopo di promuovere la vendita sfusa, che le autorità francesi ritengono che contribuirà al raggiungimento dei loro obiettivi di riduzione degli imballaggi. Occorre sostenere lo sviluppo di questa pratica, ora rafforzata da un quadro legislativo nazionale, garantendo al contempo che i prodotti messi in vendita sfusi non costituiscano un rischio per i consumatori.
Un progetto iniziale di decreto è stato notificato alla Commissione europea a gennaio 2021. Il suo contenuto non ha suscitato alcuna reazione da parte della Commissione.
Ai fini della chiarezza giuridica, tale progetto iniziale elencava i divieti preesistenti per motivi di salute pubblica e quelli previsti dal diritto dell'Unione europea. Contestualmente alla notifica nell'ambito della procedura TRIS, nel marzo 2021 le autorità francesi hanno presentato il progetto di testo all'ANSES, che ha emesso il suo parere il 15 novembre 2021. In tale parere, l'ANSES ha dichiarato che il progetto di elenco delle eccezioni ricevuto dalle autorità francesi era adeguato. Tuttavia l'ANSES ha ritenuto opportuno integrarlo per esigenze di salute pubblica, e per alcuni prodotti ha proposto metodi di vendita sfusa alternativi al self-service.
Per integrare le raccomandazioni dell'ANSES, le autorità francesi hanno aggiunto all'elenco iniziale di eccezioni prodotti quali sostanze chimiche, prodotti per l'igiene, batterie, ecc.
Al fine di chiarire la gamma dei prodotti interessati, la nuova versione del progetto di decreto presentato per la procedura TRIS include una definizione di beni di consumo, facendo riferimento alla definizione di cui all'articolo D. 441-1 del codice di commercio.
Inoltre, per taluni prodotti (alimenti deperibili, congelati, prodotti per l'igiene, alcuni prodotti chimici, cosmetici), il nuovo progetto di decreto concede esenzioni dal divieto di vendita sfusa in determinate condizioni non cumulative, come la vendita libera con assistenza su richiesta o l'utilizzo di un dispositivo di distribuzione self-service adatto alle vendite sfuse.
Il principio di questi metodi alternativi di vendita sfusa consente di incorporare le proposte dell'ANSES per quanto riguarda i rischi connessi alle vendite sfuse self-service, senza impedire l'accesso al mercato alla rinfusa per i prodotti che rientrano in tali eccezioni.
Se le vendite sfuse non sono espressamente vietate ma le condizioni di vendita risultano insoddisfacenti, in particolare per motivi di sicurezza, il decreto prevede la possibilità di fissare speciali misure di gestione del rischio mediante ordinanza ministeriale.
Nel processo di notifica del progetto di decreto iniziale, la Commissione europea non ha affrontato direttamente la questione delle vendite sfuse di acqua minerale naturale e di acqua di sorgente. Essa ha tuttavia indicato nella sua lettera del 15 luglio 2021, in risposta a una comunicazione delle autorità francesi sullo stesso argomento, di ritenere che il progetto notificato sia conforme al diritto dell'Unione qualora il suo articolo 11 vieti "la vendita sfusa di qualsiasi prodotto per il quale tale vendita è incompatibile con gli obblighi di salute pubblica previsti dai regolamenti e dalle direttive adottati conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come la direttiva 2009/54/CE". Laddove le autorità francesi fanno riferimento alla definizione di un quadro per la distribuzione alla rinfusa di tale acqua mediante ordinanza ministeriale, al fine di garantirne la qualità e la sicurezza dei consumatori, la lettera della Commissione indica inoltre di non aver potuto "valutare una misura che non era stata notificata".
Dal punto di vista delle autorità francesi, l'articolo 6 (che impone l'utilizzo di dispositivi di chiusura tali da evitare il pericolo di falsificazione o di contaminazione) e l'allegato II, punto 2, lettera d), della direttiva 2009/54/CE (che vieta il trasporto dell'acqua minerale naturale a mezzo di recipienti che non siano quelli autorizzati per la distribuzione al consumatore finale, in modo da escludere ogni pericolo di contaminazione e da conservare le proprietà dell'acqua corrispondenti alla sua qualificazione, esistenti alla fonte) non ostano alla vendita sfusa al consumatore finale, purché sia sorvegliata in modo da garantire la qualità dell'acqua, in particolare in termini di salute, al momento della sua distribuzione. Inoltre, l'acqua minerale naturale e l'acqua di sorgente non presentano maggiori rischi per la salute di altri alimenti liquidi (in particolare i succhi di frutta) in ragione della vendita sfusa.
Il sistema previsto trasporterà l'acqua dalla sorgente ai punti di vendita in contenitori destinati alla distribuzione ai consumatori finali. Una volta aperti i contenitori, il prodotto rientra nella categoria degli "alimenti deperibili che possono rappresentare un rischio per la salute umana dopo un breve periodo di tempo" di cui all'articolo D. 120-5, punto l, comma 4, del presente progetto di decreto, per i quali la vendita sfusa è consentita solo a determinate condizioni: distribuzione per mezzo di un dispositivo idoneo alla vendita sfusa self-service o alla vendita libera con assistenza su richiesta (articolo D. 120-5, punto II). Poiché tale acqua può rappresentare un rischio per i consumatori, il metodo di vendita — qualunque esso sia — deve garantire un'adeguata protezione del consumatore dai rischi inerenti al prodotto (articoli D. 120-1 e D. 120-2). Questo quadro generale consente di preservare le proprietà dell'acqua, in quanto quest'ultima resta sigillata con una chiusura adeguata fino alla distribuzione al consumatore finale. Esso consente inoltre la protezione dalla contaminazione dopo l'apertura dell'imballaggio, tenuto conto il requisito di un idoneo mezzo di distribuzione. Se del caso, può essere emessa un'ordinanza per integrare queste condizioni di vendita, che si applicano a tutti gli alimenti deperibili suscettibili di rappresentare un rischio per la salute umana dopo un breve periodo di tempo.
Per quanto riguarda l'etichettatura, di cui all'articolo 8 della suddetta direttiva, il testo precisa che le indicazioni che devono figurare sulle etichette di tale acqua devono comparire anche sugli adeguati dispositivi di distribuzione dell'acqua in modo direttamente accessibile ai consumatori, e che questi ultimi devono essere informati della necessità di conservare tale acqua in un luogo fresco e consumarla entro un periodo di tempo ragionevole dopo l'acquisto.
10. Riferimenti ai testi di base: - articolo L. 120-1 del codice del consumo;
- articolo 41 della legge 2020-105, del 10 febbraio 2020, relativa alla lotta contro i rifiuti e all'economia circolare;
- nota dell'ANSES sul supporto tecnico-scientifico per un progetto di decreto che prevede un elenco delle eccezioni all'obbligo di vendita sfusa di cui all'articolo L. 120-1 del codice del consumo per motivi di salute pubblica
I testi di riferimento dovevano essere trasmessi con una notifica precedente: 2021/16/F
11. No
12. -
13. No
14. No
15. -
16. Aspetto OTC
NO - Il progetto non ha ripercussioni significative sul commercio internazionale.
Aspetto SPS
NO - Il progetto non ha ripercussioni significative sul commercio internazionale.
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
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