Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2023) 1756
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2023/0359/ES
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20231756.IT
1. MSG 001 IND 2023 0359 ES IT 09-06-2023 ES NOTIF
2. Spain
3A. Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y
de Medio Ambiente.
Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
3B. Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial.
Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Pº de la Castellana, 160, Madrid, 28071
4. 2023/0359/ES - B00 - Construction
5. Regio decreto recante approvazione del regolamento relativo alla sicurezza antincendio negli stabilimenti industriali
6. Il regio decreto contempla prescrizioni di protezione antincendio applicabili a edifici e stabilimenti e gli aspetti correlati.
7.
8. Il regio decreto si compone di un preambolo, un articolo unico, due disposizioni supplementari,
sei disposizioni transitorie, una disposizione abrogativa e dieci
disposizioni finali. Il regio decreto è seguito dal regolamento relativo agli stabilimenti industriali, che si compone di diciotto articoli, raggruppati in sei capitoli, e i relativi allegati.
Il regolamento relativo alla sicurezza antincendio negli stabilimenti industriali stabilisce le condizioni volte a garantire un livello adeguato di sicurezza antincendio negli stabilimenti industriali. Esso abrogherà e sostituirà l’attuale regio decreto 2267/2004, del 3 dicembre 2004, recante approvazione del regolamento relativo alla sicurezza antincendio negli stabilimenti industriali. Il testo introduce altresì modifiche al regio decreto 513/2017, del 22 maggio 2017, recante approvazione del regolamento sugli impianti antincendio. Inoltre sono state apportate modifiche al documento di base DB-SI "Sicurezza antincendio" del codice tecnico per l’edilizia, approvato con regio decreto 314/2006 del 17 marzo 2006. Sono state apportate modifiche anche all’ordinanza del ministero dell’Industria e dell’energia, del 27 luglio 1999, che stabilisce le condizioni cui devono conformarsi gli estintori installati sui veicoli per il trasporto di persone o merci. Sono altresì apportate modifiche al regolamento sulla sicurezza degli impianti di refrigerazione, approvato con regio decreto 552/2019 del 27 settembre 2019. Infine è introdotta una nuova disposizione nel regio decreto 2200/1995, del 28 dicembre 1995, che approva il regolamento sulle infrastrutture per la qualità e la sicurezza industriali.
9. Il presente regio decreto mira principalmente all’aggiornamento del quadro normativo in materia di protezione antincendio. Lo scopo del regolamento relativo alla sicurezza antincendio negli stabilimenti industriali è raggiungere un livello sufficiente di sicurezza in caso di incendio negli stabilimenti e negli impianti industriali. A tal fine, le normative attualmente vigenti, in vigore dal 2004, stabiliscono gli obblighi che tali stabilimenti devono soddisfare al fine di prevenire il verificarsi di incendi o, se ciò non è possibile, di limitarne la diffusione e rendere possibile la loro estinzione, riducendo al minimo i possibili danni da essi derivanti. Tuttavia, tenuto conto dell’evoluzione sia del progresso tecnico che del quadro normativo comunitario e nazionale, è opportuno rivedere le prescrizioni stabilire in modo da evitare che diventino obsolete, cercando al tempo stesso di ottimizzarne e migliorarne il contenuto.
10. Riferimenti ai testi di base: I testi di base sono stati trasmessi nell’ambito di una notifica precedente:
2004/0170/E
11. No
12.
13. No
14. No
15. Yes
16.
Aspetto OTC:
The draft is a technical regulation or a conformity assessment
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu