Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2023) 2243
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2023/0464/DE
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20232243.IT
1. MSG 001 IND 2023 0464 DE IT 26-07-2023 DE NOTIF
2. Germany
3A. Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Referat E B 3,
Tel.: 0049-30-18615-6392, E-Mail: infonorm@bmwk.bund.de
3B. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, Referat C I 6, 3175 Bonn, Tel.: 0049-22899-305-2470/2477 Fax: 0049-22899-305-3974, E-Mail: CI6@bmuv.bund.de
4. 2023/0464/DE - N40E - Prodotti petroliferi
5. Seconda ordinanza di modifica dell'ordinanza sulla qualità e l'etichettatura dei carburanti (decima ordinanza di attuazione della legge federale sul controllo delle immissioni - 10° BImSchV)
6. Ordinanza che modifica la decima ordinanza di attuazione della legge federale sul controllo delle immissioni (ordinanza sulla qualità e l'etichettatura dei carburanti - 10° BImSchV). La notifica riguarda i combustibili [...]
7.
8. Recepimento della DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, e
la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e e che abroga la direttiva
(UE) 2015/652 del Consiglio:
- Introduzione del diesel B10
- Introduzione del grado di protezione B7
Adeguamento della legge al REGOLAMENTO (UE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla diffusione di infrastrutture per i combustibili alternativi e che abroga la direttiva 2014/94/UE:
- La direttiva 2014/94/UE stabilisce requisiti a livello dell'UE per la realizzazione di infrastrutture per l'approvvigionamento di combustibili alternativi. Le norme di cui all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 5, della presente direttiva riguardano i requisiti di etichettatura per la compatibilità tra veicoli e carburanti. Queste norme sono state recepite nel diritto nazionale dal 10° BImSchV, insieme alle norme sulla purezza dell'idrogeno come combustibile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, in combinato disposto con il punto 2.2 dell'allegato II della direttiva. I requisiti di etichettatura per la compatibilità veicolo/combustibile sono ora stabiliti all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con i punti 10.1 e 10.2 dell'allegato II, e le norme sulla purezza dell'idrogeno come combustibile sono stabilite all'articolo 21 in combinato disposto con il punto 3.2 dell'allegato II del REGOLAMENTO (UE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla diffusione di infrastrutture per i combustibili alternativi e che abroga la direttiva 2014/94/UE. La presente ordinanza estende tali requisiti minimi ai sensi del diritto europeo per includere i requisiti nazionali esistenti del 10° BImSchV attualmente in vigore.
Inoltre, il gasolio paraffinico (XTL) derivante da processi di sintesi o idrogenazione in conformità alla norma DIN EN 15940 deve essere autorizzato come carburante puro nel 10° BImSchV.
- I riferimenti alle norme del 10° BImSchV sono in fase di aggiornamento:
I riferimenti agli standard dei requisiti per il carburante diesel, i carburanti a base di olio vegetale, l'autogas e l'idrogeno come carburante sono stati allineati agli attuali standard DIN EN 590, edizione maggio 2022, DIN 51605, edizione novembre 2020, DIN 51623, edizione novembre 2020, DIN EN 589, edizione aprile 2022 e DIN EN 17124, edizione dicembre 2022.
9. Per recepire i requisiti del diritto europeo, sono necessari adeguamenti del quadro legislativo nazionale secondario previsto dalla Legge federale sul controllo delle immissioni. A tal fine, l'ordinanza sulla qualità e l'etichettatura dei carburanti (10° BImSchV) è in corso di modifica.
L'ordinanza sulla qualità e l'etichettatura dei carburanti (10° BImSchV) serve a recepire la direttiva sulla qualità dei carburanti (98/70/CE) e la direttiva sullo zolfo (2016/802/UE).
L'emendamento al 10° BImSchV serve anche ad allineare la legge tedesca al REGOLAMENTO (UE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla diffusione di infrastrutture per i combustibili alternativi e che abroga la direttiva 2014/94/UE.
10. Riferimento ai testi di base:
B-2023-0464-DE-01
11. No
12.
13. No
14. No
15. Sì
16.
Aspetto OTC:
Il progetto è un regolamento tecnico o una valutazione della conformità
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu