Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2024) 2977
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2024/0606/FR
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20242977.IT
1. MSG 001 IND 2024 0606 FR IT 05-11-2024 FR NOTIF
2. France
3A. Ministères économiques et financiers
Direction générale des entreprises
SCIDE/SQUALPI/PNRP
Bât. Sieyès -Teledoc 143
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
3B. Ministère chargé de la Mer et de la Pêche
Direction générale des affaires maritimes et de l'aquaculture
DGAMPA/SFM/STEN
Tour Séquoïa
1 Pl. Carpeaux, 9
92800 Puteaux
4. 2024/0606/FR - T20T - Trasporto marittimo e fluviale e navigazione sulle vie navigabili interne
5. Decreto su varie disposizioni relative alle isole artificiali, alle installazioni, alle strutture galleggianti e alle imbarcazioni professionali
6. Isole artificiali, installazioni, strutture galleggianti
7.
8. L’articolo 63 della legge n. 2023-175 del 10 marzo 2023 sull’accelerazione della produzione di energia rinnovabile (APER) conferisce alle isole artificiali, alle installazioni e alle strutture galleggianti uno status specifico in tutte le acque sotto la sovranità e la giurisdizione francese, in modo che non siano più considerate imbarcazioni. Stabilisce il proprio regime di controllo e sicurezza e armonizza la normativa applicabile nel mare territoriale e nella zona economica esclusiva.
Il progetto di decreto contiene le misure di attuazione della presente legge e consente di definirne il quadro normativo.
Definisce con precisione cosa si intende per isole artificiali, installazioni e strutture galleggianti, nonché il regime ad esse applicabile, come la registrazione o i controlli precedenti alla messa in servizio. Poiché la legge APER ha quindi specificato che le isole artificiali, le installazioni e le strutture galleggianti possono essere sottoposte a controlli per garantire l’osservanza delle norme volte a garantire la sicurezza marittima, la sicurezza operativa e la prevenzione dell’inquinamento, il presente progetto di testo stabilisce le condizioni in cui viene rilasciata l’autorizzazione agli organismi incaricati dei controlli, gli obblighi a cui sono soggetti, le modalità di controllo che effettuano sulle installazioni e le condizioni in cui trasmettono i risultati del controllo all’amministrazione.
Il decreto fa riferimento all’ordinanza, che è il livello normativo pertinente, il compito di stabilire numerose disposizioni tecniche, come i metodi, l’ambito e le tecniche di esecuzione di tali controlli e, se del caso, la frequenza dei controlli.
Vengono modificati anche altri testi: il decreto sullo sportello unico del registro internazionale francese, il codice di commercio e il codice dei trasporti, per prevedere i poteri di registrazione e di proprietà.
9. L’articolo 5 del progetto di decreto, che definisce le caratteristiche che i dispositivi galleggianti devono avere per essere qualificati come isole artificiali, installazioni e strutture galleggianti e quindi beneficiare del regime giuridico definito dalla stessa disposizione, deve essere notificato alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535.
Da un lato, è probabile che tali isole artificiali, installazioni e strutture galleggianti rientrino nella categoria dei «prodotti» ai sensi della direttiva. Dall’altro lato, il divieto di installazione sul demanio marittimo naturale per le installazioni che soddisfano determinate condizioni e, più in generale, i controlli prima della messa in servizio di queste isole artificiali, installazioni e strutture galleggianti possono costituire una «regola tecnica» ai sensi della direttiva. Il mancato rispetto dei criteri così stabiliti può influire sulle condizioni di utilizzo degli impianti in uno Stato membro.
10. Riferimenti ai testi di base: Non ci sono testi di riferimento
11. No
12.
13. No
14. No
15. No
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu