Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2025) 0776
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2025/0153/FI
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20250776.IT
1. MSG 001 IND 2025 0153 FI IT 19-03-2025 FI NOTIF
2. Finland
3A. Työllisyys ja toimivat markkinat -osasto
PL 32
FI-00023 VALTIONEUVOSTO
puh. +358 29 504 7261
maaraykset.tekniset.tem@gov.fi
3B. Liikenne- ja viestintävirasto
PL 320, 00059 TRAFICOM
Puhelin 029 534 5000
kirjaamo@traficom.fi
4. 2025/0153/FI - T10T - Trasporto aereo
5. Regolamento in materia di aviazione OPS M2-9 sugli alianti, emanato dall’Agenzia finlandese dei trasporti e delle comunicazioni
6. – Velivoli ultraleggeri, aeromobili con controllo del baricentro e parapendio a motore con un massimo di due posti, a determinate condizioni
– Alianti, massa a vuoto massima di 80 kg per quelli monoposto/di 100 kg per quelli biposto
– Qualsiasi altro aeromobile con equipaggio con una massa a vuoto massima, compreso il combustibile, non superiore a 70 kg
7.
8. È modificata la definizione degli alianti per conformarsi al nuovo regolamento dell’AESA (UE) 2018/1139, pur mantenendo anche la categoria degli «alianti con una massa a vuoto massima di 80 kg per quelli monoposto o di 100 kg per quelli biposto» utilizzata nel precedente regolamento dell’AESA 216/2008, dal momento che tale categoria è ancora utilizzata nel diritto nazionale finlandese in materia di aviazione.
Allo stesso tempo, si fa chiarezza sui requisiti per gli alianti utilizzati in Finlandia:
Monoposto: un aliante che è stato omologato per l’utilizzo in aviazione da un altro Stato membro o altro paese dell’AELS può essere utilizzato in Finlandia. Tuttavia, per gli alianti con una massa a vuoto inferiore a 120 kg è sufficiente l’omologazione dell’ala.
Qualora un aliante non sia omologato per l’utilizzo in aviazione nella modalità di cui sopra oppure qualora l’aliante sia fabbricato commercialmente e posto sul mercato in Finlandia, tale aliante deve soddisfare i requisiti tecnici stabiliti per gli alianti in uno Stato membro dell’UE o paese dell’AELS.
Biposto: un aliante utilizzato in Finlandia e fabbricato altrove rispetta i requisiti di costruzione e di collaudo approvati da uno Stato membro dell’Unione o paese dell’AELS oppure da un’organizzazione competente che opera nel suo territorio; inoltre dispone di un’omologazione di tipo o di omologazione equivalente. Tuttavia, per gli alianti con una massa a vuoto inferiore a 120 kg è sufficiente l’omologazione dell’ala.
Qualora un aliante non disponga di un’omologazione di tipo oppure di altra omologazione equivalente oppure di omologazione dell’ala di cui sopra, l’aliante soddisfa i requisiti tecnici per gli alianti stabiliti da uno Stato membro dell’UE o paese dell’AELS.
Precisazione dei requisiti di equipaggiamento:
- gli alianti con decollo mediante rincorsa appartenenti al gruppo B (80/100 kg max.) devono essere equipaggiati con un paracadute d’emergenza nei voli ad altitudine superiore a 50 m dalla superficie del suolo o dalla superficie dell’acqua. Qualora l’aliante sia utilizzato per il trasporto commerciale di passeggeri, esso è munito di un paracadute d’emergenza che sostiene l’intero aliante.
9. La finalità principale della modifica è quella di aggiornare la definizione di aliante per rispecchiare meglio il nuovo regolamento dell’AESA (UE) 2018/1139. Nel contempo, il regolamento è stato rivisto in altro modo e ne è stata verificata l’opportunità. È stata fatta chiarezza sulla formulazione dei requisiti applicabili agli alianti utilizzati in Finlandia ma tutti gli alianti omologati per l’utilizzo in aviazione da Stati membri dell’UE o paesi dell’AELS sono comunque omologati per l’utilizzo. Una nuova modifica consiste nel fatto che l’omologazione dell’ala è sufficiente per gli alianti inferiori a 120 kg di peso dal momento che, di solito, non è possibile ottenere per essi l’omologazione nella loro interezza.
La Finlandia non ha definito, in precedenza, requisiti distinti per l’utilizzo di un aliante nell’aviazione commerciale. Adesso lo scopo è imporre un requisito di equipaggiamento per gli alianti utilizzati nel trasporto commerciale di passeggeri affinché siano dotati di un paracadute di emergenza che sostiene l’intero aliante.
10. Riferimenti a testi di base:
11. No
12.
13. No
14. No
15. Sì
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu