Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2025) 0908
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2025/0179/FR
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20250908.IT
1. MSG 001 IND 2025 0179 FR IT 27-03-2025 FR NOTIF
2. France
3A. Ministères économiques et financiers
DGE – SCIDE- SQUALPI
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
3B. Ministère de l’intérieur
Délégation à la sécurité routière (DSR)
Place Beauvau
75800 PARIS CEDEX 08
blr-sdpur-dsr@interieur.gouv.fr
4. 2025/0179/FR - T40T - Trasporti urbani e stradali
5. Ordinanza relativa all’omologazione dei sistemi di controllo automatizzato delle restrizioni alla circolazione nelle zone di mobilità a basse emissioni
6. Sistemi di controllo automatizzato
7.
8. Dall’entrata in vigore della legge n. 2019-1428, del 24 dicembre 2019, sull’orientamento della mobilità (LOM), l’articolo L2213-4-2 del Codice generale degli enti locali (CGCT) prevede la possibilità di mettere in opera «dispositivi fissi o mobili per il controllo automatizzato dei dati identificativi di veicoli» al fine di registrare le infrazioni alle regole di circolazione nelle zone di mobilità a basse emissioni (zones à faibles émissions mobilité – ZFE-m) ai sensi dell’articolo L2213-4-1 del CGCT. L’ordinanza è emanata ai sensi dell’articolo L130-9 del Codice della strada e degli articoli R111-1, R119-4, R119-5 e R119-8 del Codice della rete viaria stradale. Definisce le caratteristiche tecniche che tali dispositivi di controllo devono soddisfare nel contesto dell’omologazione, affinché le registrazioni da parte loro delle infrazioni alle regole di circolazione nelle ZFE-m si possano considerare probative fino a prova contraria.
9. Nel contesto della legge sull’orientamento della mobilità e della lotta all’inquinamento atmosferico più in generale, sono state istituite zone di mobilità a basse emissioni dagli enti locali e regionali nelle agglomerazioni da più di 150 000 abitanti e in quelle che superano regolarmente le soglie regolamentari di qualità dell’aria stabilite dall’articolo L221-1 del Codice dell’ambiente e dal relativo articolo attuativo R221-1.
Al fine di assicurare l’efficacia delle zone di mobilità a basse emissioni e il rispetto delle regole in vigore al loro interno, dovranno essere messi in uso dispositivi per il «controllo delle sanzioni automatizzato». Le restrizioni alla circolazione in tali zone si basano sul regime di classificazione dei veicoli «Crit’Air» adottato ai sensi dell’articolo L318-1 del Codice della strada.
Il dispositivo di controllo automatizzato rileva i veicoli ed esegue un riconoscimento automatico delle targhe (ANPR). Il sistema tiene poi conto di quattro fattori per determinare se il veicolo ha commesso un’infrazione o meno: il suo numero di immatricolazione; il suo livello Crit’Air; il confronto della sua classe Crit’Air con le regole applicabili per la ZFE-m nel momento dato e per la categoria di veicolo interessata, nonché la validità o meno di una deroga locale o nazionale.
Il sistema rileva tutti i tipi di veicoli a motore: veicoli leggeri, veicoli commerciali leggeri, autocarri, veicoli a motore a due o a tre ruote, rimorchi, autobus ecc.
Il dispositivo deve altresì assicurare il rispetto di un certo numero di parametri istituiti dalla legge, compresi il numero massimo di apparecchiature di controllo attive contemporaneamente e il numero massimo giornaliero di interrogazioni della banca dati.
La presente ordinanza stabilisce altresì le norme tecniche applicabili a tali dispositivi, in particolare, per ciò che riguarda il software del sistema di gestione tecnica, la marcatura temporale, i margini di errore e la captazione di immagini.
L’Agenzia nazionale per il trattamento automatizzato delle infrazioni (Agence nationale de traitement automatisé des infractions – ANTAI) gestisce il sistema che riceve le notifiche delle infrazioni, nonché l’intera catena di trattamento delle infrazioni a valle.
Tale sistema di controllo automatizzato deve rendere possibile l’assicurazione dell’efficacia delle restrizioni applicate nelle ZFE-m, nonché il controllo di un numero molto grande di veicoli evitando, nel contempo, la necessità di intercettarli e limitando i vincoli operativi, in special modo, la mobilitazione di agenti per la convalida delle infrazioni.
10. Riferimenti ai testi di base: non ci sono testi di riferimento
11. No
12.
13. No
14. No
15. No
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu