Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2025) 0926
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2025/0183/NL
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20250926.IT
1. MSG 001 IND 2025 0183 NL IT 31-03-2025 NL NOTIF
2. Netherlands
3A. Douane Groningen, Centrale dienst voor In- en Uitvoer.
cdiu.notificaties@douane.nl
3B. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, Afdeling Milieu
4. 2025/0183/NL - T00T - Trasporto
5. Decreto del ... che modifica il decreto sull’etichettatura dell’utilizzo di energia da parte delle autovetture in relazione all’aggiunta del consumo di energia elettrica all’etichetta e ad alcune altre modifiche.
6. Etichetta energetica per le autovetture
7.
8. Sulla base della direttiva 1999/94/CE le autovetture nuove dovrebbero essere etichettate indicando il consumo di carburante e le emissioni di CO2 per quella data vettura. A tale direttiva è stata data attuazione nel decreto sull’etichettatura dell’utilizzo di energia da parte delle autovetture. La presente modifica del decreto adegua il formato dell’etichetta così che può essere indicato sull’etichetta il consumo di elettricità. Ciò rende altresì più facile il confronto delle vetture elettriche tra loro e delle vetture elettriche con le vetture a carburanti fossili riguardo al consumo di energia.
Gli articoli C (articolo 8) e D, E ed F (allegati 1, 2 e 3) della decisione possono contenere requisiti tecnici. La parte C (articolo 8) adesso fa più genericamente riferimento alle costanti e ai valori del metodo di calcolo per la classe di efficienza energetica e ha adeguato tale articolo così che risulta idoneo anche per il calcolo delle vetture elettriche. Nelle sezioni D, E ed F (allegati 1, 2, 3) gli allegati sono stati adeguati con il nuovo formato dell’etichetta energetica. Adesso, in aggiunta al consumo di carburante è segnalato in esse il consumo di elettricità.
Non è stata inclusa alcuna disposizione sul riconoscimento reciproco. Ciò non è necessario in quanto i commercianti nei Paesi Bassi menzionano l’etichetta energetica al momento della vendita delle autovetture nuove e non esiste alcun ulteriore ostacolo all’immissione sul mercato di autovetture provenienti da altri Stati membri.
9. Il decreto costituisce l’attuazione della direttiva. Tale direttiva mira ad assicurare che siano messi a disposizione dei consumatori i dati sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 delle autovetture nuove offerte in vendita o in leasing nell’UE, così che i consumatori possono compiere una scelta informata. La direttiva contiene un’armonizzazione minima: ad esempio, gli allegati I, II e III della direttiva espongono i requisiti minimi che gli Stati membri devono rispettare nel monitoraggio delle etichette relative al consumo di carburante, della guida al consumo e del poster. Ciò lascia agli Stati membri spazio per imporre ulteriori requisiti relativi a tali documenti a livello nazionale. Al momento della modifica del decreto in oggetto, tale spazio sarà utilizzato per informare meglio i consumatori dell’efficienza energetica di tutte le autovetture al fine di consentire un confronto tra esse.
I requisiti non sono discriminatori in quanto, al momento dell’istituzione dei requisiti stessi, non si opera alcuna distinzione sulla base della nazionalità. Il requisito si applica a tutte le autovetture nuove vendute nei Paesi Bassi. Il requisito è altresì necessario in quanto, adesso, l’utilizzo di energia da parte delle vetture elettriche non può essere correttamente confrontato tra una vettura elettrica e l’altra e con le vetture a carburanti fossili. Adesso più del 30% delle nuove vendite è costituito da vetture elettriche e, negli anni a venire, tale quota salirà. Al fine di informare giustamente i consumatori risulta necessario adeguare tale etichetta in quanto, adesso, non può essere operata alcuna distinzione nell’etichetta per le vetture elettriche con un’efficienza energetica diversa. In più, l’emendamento è proporzionato perché non va oltre quanto necessario ma è necessario per essere in grado di far osservare il rispetto. L’etichetta sarà adeguata soltanto in modo che possa essere indicato anche il consumo di energia elettrica sull’etichetta e questo sarà incluso nel calcolo della classe di efficienza energetica. L’etichetta era già obbligatoria per tutte le autovetture nuove e tale resta. Si tratta anche del mezzo meno restrittivo per il conseguimento dell’obiettivo. Esiste un motivo imperativo d’interesse generale, ossia la tutela dei consumatori e la tutela dell’ambiente. Con tale adeguamento delle normative, i consumatori possono tener conto di una scelta più informata al momento dell’acquisto di un’autovettura nuova, nonché dell’efficienza energetica delle vetture elettriche. Ciò concorre alla tutela dell’ambiente.
10. Numeri o titoli dei testi di base: non sono presenti testi di base.
11. No
12.
13. No
14. No
15. No
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu