Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2025) 0407
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2025/0085/IT
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20250407.IT
1. MSG 001 IND 2025 0085 IT IT 12-02-2025 IT NOTIF
2. Italy
3A. Ministero delle imprese e del Made in Italy
Dipartimento Mercato e Tutela
Direzione Generale Consumatori e Mercato
Divisione II. Normativa tecnica - Sicurezza e conformità dei prodotti, qualità prodotti e servizi
00187 Roma - Via Molise, 2
3B. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti e la navigazione
Direzione Generale per la motorizzazione e Direzione Generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto
4. 2025/0085/IT - SERV60 - Servizi Internet
5. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la “Disciplina dell’attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea ai sensi dell’art. 10-bis, comma 8, del decreto-legge 14 di
6. Piattaforme tecnologiche di intermediazione tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea
7.
8. Il decreto, adottato in attuazione di quanto previsto dall’articolo 10-bis, comma 8, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, consta di 10 articoli e disciplina l’attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC) e il correlato utilizzo delle nuove tecnologie. Tale attività di intermediazione mediante piattaforme tecnologiche deve svolgersi nel rispetto dei principi di neutralità (non può costituire un mezzo di elusione della normativa e, in particolare, della legge quadro n.21 del 1992 che distingue tra i servizi taxi ed NCC e che li collega ad un territorio di riferimento, ossia il Comune che rilascia i relativi titoli), di tipicità (la prenotazione o l’assegnazione dei singoli servizi di trasporto tiene conto delle peculiarità dei due servizi, per cui la prenotazione deve arrivare alla rimessa per il servizio di NCC mentre il taxi resta un servizio “da piazza”), di territorialità (l’assegnazione delle prenotazioni ai vettori da parte delle piattaforme di intermediazione avviene nel rispetto dei vincoli territoriali individuati dalla legge quadro) e di parità di accesso alla piattaforma da parte degli utenti, dei conducenti e dei vettori.
Il decreto prevede una registrazione delle piattaforme in un registro pubblico e individua requisiti e obblighi omogenei per i soggetti gestori, al fine primario di garantire che l’utilizzo delle piattaforme sia svolto conformemente ai vincoli normativi sulle condizioni di svolgimento dei servizi di taxi e di n.c.c.: la natura obbligatoria o non obbligatoria del servizio; la natura differenziata o indifferenziata dell’utenza; l’ambito territoriale di riferimento; il diverso regime di determinazione del prezzo del servizio di trasporto.
La ratio fondante del provvedimento si rinviene nell’esigenza che il ricorso a strumenti tecnologici deve restare neutrale rispetto alla regolazione di servizi di trasporto pubblico, senza alterarne radicalmente la natura.
9. La finalità principale del provvedimento è quella di evitare che il ricorso a piattaforme tecnologiche di intermediazione possa divenire strumento di facilitazione dei fenomeni di abusivismo. In tale ottica, il ricorso alla piattaforma deve concretizzarsi nel mero accesso agli strumenti digitali che sovrintendono anche al settore del trasporto pubblico non di linea, fermi restando i vincoli fissati dalla normativa quadro di riferimento (L. n. 21 del 1992) anticipati al punto 8.
10. Riferimenti dei testi di base:
11. No
12.
13. No
14. No
15. No
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
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