Messaggio 901
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2025) 2977
Procedura d'informazione CE - EFTA
Notifica: 2025/9030/NO
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20252977.IT
1. MSG 901 IND 2025 9030 NO IT 16-10-2025 NO NOTIF
2. Norway
3A. Royal Ministry of Trade, Industry and Fisheries
Trade Policy Department
P.O. Box 8090, Dep
NO-0032 Oslo
Norway
3B. Norwegian Maritime Authority
P.O. Box 2222
NO-5509 Haugesund
4. 2025/9030/NO - T20T - Trasporto marittimo e fluviale e navigazione sulle vie navigabili interne
5. Progetto di regolamento sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra delle imbarcazioni nel settore dell’acquacoltura
6. Il regolamento si applica alle navi per lavori e alle navi passeggeri di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri, che operano in relazione al settore dell’acquacoltura all’interno delle acque territoriali norvegesi.
7.
8. La proposta di regolamento stabilisce requisiti nazionali per ridurre le emissioni di gas a effetto serra delle navi per lavori e delle navi passeggeri di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri, che operano in relazione al settore dell’acquacoltura all’interno delle acque territoriali norvegesi.
In particolare, almeno il 90 % dell’energia consumata da tali navi nel corso di un anno civile deve provenire da fonti di energia che non comportino emissioni dirette di biossido di carbonio (CO₂) o metano (CH₄).
Se si utilizza l’energia elettrica per soddisfare il requisito, l’energia deve provenire dalla rete elettrica o da un’altra fonte di energia a emissioni zero.
I combustibili che producono emissioni dirette di gas a effetto serra possono essere utilizzati solo nella misura necessaria per accendere fonti di energia che non producono emissioni dirette di biossido di carbonio o metano.
Se, durante l’uso di fonti di energia che non producono emissioni dirette di biossido di carbonio o metano, si produce protossido di azoto (N₂O), la nave deve impiegare la migliore tecnologia disponibile per ridurre tali emissioni.
Se la fonte di energia utilizzata per soddisfare i requisiti è un combustibile rinnovabile di origine non biologica, come definito all’articolo 2, paragrafo 2, punto 36), della direttiva (UE) 2018/2001, modificata dal regolamento (UE) 2022/759, la fonte di energia deve essere conforme ai requisiti di riduzione dei gas a effetto serra di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della stessa direttiva, calcolata secondo la metodologia descritta nei regolamenti (UE) 2023/1184 e 2023/1185.
Se la fonte di energia utilizzata per soddisfare i requisiti è un combustibile a base di idrogeno a basse emissioni di carbonio, il combustibile deve essere conforme alla definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 13, della direttiva (UE) 2024/1788.
Il regolamento dovrebbe entrare in vigore nella prima metà del 2026.
Le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri costruite dopo l’entrata in vigore del regolamento devono soddisfare i requisiti a decorrere dal 1º gennaio 2028.
Le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri costruite prima dell’entrata in vigore del regolamento devono soddisfare i requisiti a partire dal 1° gennaio 2035 o dal 1° gennaio 2040, a seconda dei riscontri forniti durante l’audizione pubblica.
Le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri costruite dopo l’entrata in vigore del regolamento devono soddisfare i requisiti a decorrere dal 1º gennaio 2030.
Le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri costruite prima dell’entrata in vigore del regolamento devono soddisfare i requisiti a decorrere dal 1º gennaio 2040.
9. Ai sensi dell’accordo di Parigi, la Norvegia si è impegnata a ridurre le proprie emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto alle emissioni nazionali del 1990. Inoltre la normativa sui cambiamenti climatici stabilisce che la Norvegia diventerà una società a basse emissioni entro il 2050, con una riduzione delle emissioni totali di gas a effetto serra compresa tra il 90 e il 95 % rispetto ai livelli del 1990.
La proposta di regolamento mira a contribuire a tali impegni nazionali e internazionali introducendo requisiti diretti in materia di emissioni per le navi che operano nel settore dell’acquacoltura. L’obiettivo di tale regolamento è stimolare una transizione completa verso la neutralità climatica nell’ambito del settore e garantire che gli sviluppi tecnologici sostengano il raggiungimento degli obiettivi climatici a lungo termine.
Un ostacolo importante all’elettrificazione su larga scala delle imbarcazioni per l’acquacoltura è la disponibilità di infrastrutture di ricarica adeguate. L’espansione di tali infrastrutture dovrebbe migliorare l’utilizzo della capacità delle batterie esistenti nell’ambito della flotta e accelerare la transizione verso la propulsione a emissioni zero nelle nuove imbarcazioni.
È stato valutato un eventuale conflitto tra il regolamento proposto e la legislazione dell’UE/del SEE pertinente, senza riscontrare alcun conflitto di questo tipo. La misura è considerata proporzionata e coerente con gli impegni assunti dalla Norvegia nel quadro dell’accordo SEE, garantendo il livello di protezione ambientale desiderato con mezzi meno restrittivi.
10. Riferimenti ai testi di base: testi di base non disponibili
11. No
12.
13. No
14. No
15. Sì
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
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