Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2026) 1408
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2026/0259/ES
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20261408.IT
1. MSG 001 IND 2026 0259 ES IT 22-05-2026 ES NOTIF
2. Spain
3A. Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones, y de Medio Ambiente.
Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias.
Secretaría de Estado para la Unión Europea
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
3B. Subdirección General de Producciones Ganaderas y Cinegéticas.
Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios.
Secretaría General de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimnetación.
4. 2026/0259/ES - C00A - Agricoltura, pesca e prodotti alimentari
5. Regio decreto che modifica vari regi decreti che stabiliscono le norme di base per la gestione di taluni allevamenti.
6. B30 - Ambiente
C00A - AGRICOLTURA, PESCA E PRODOTTI ALIMENTARI
C70A – INQUINANTI
S50E- Misure rispettose dell’ambiente
S80E - Gas a effetto serra o sostanze che riducono lo strato di ozono
7.
8. In generale, per quanto riguarda le modifiche apportate dal regio decreto 306/2020 dell’11 febbraio 2020, dal regio decreto 637/2021 del 27 luglio 2021 e dal regio decreto 1053/2022 del 27 dicembre 2022 in materia di formazione, si chiarisce che il requisito in questione vale anche per il proprietario dell’azienda agricola a condizione che lavori a contatto con gli animali, e le qualifiche che possono essere valide per rispettare questo obbligo sono rese più flessibili.
È stato inoltre ritenuto pertinente riformulare l’uso dei termini «letame», «letame solido» e «liquami» al fine di aumentare la precisione delle norme.
Analogamente, al fine di garantire precisione e coerenza, sono stati rivisti i riferimenti normativi per la comunicazione delle tecniche di riduzione delle emissioni e i riferimenti temporali per i limiti di emissione nazionali.
Per quanto riguarda le emissioni, il documento illustra il rapporto tra la relazione annuale redatta dal ministero dell’Agricoltura, pesca e alimentazione sull’attuazione delle migliori tecniche disponibili e sui relativi progressi sui singoli settori zootecnici, e la relazione redatta utilizzando i dati sulle tendenze delle emissioni di gas inquinanti provenienti dal sistema spagnolo di inventario delle emissioni (SEI), che sarà presentata al Consiglio di gestione del settore zootecnico istituito con regio decreto 306/2020 dell’11 febbraio 2020.
9. In sede di attuazione pratica dei testi originali dei suddetti regi decreti, nonché delle successive modifiche, sono stati individuati alcuni elementi per i quali si è ritenuto opportuno apportare delle correzioni. Si tratta principalmente di errori minori o di alcuni elementi del testo che possono dar luogo ad ambiguità. Si è inoltre ritenuto opportuno apportare modifiche molto specifiche ad alcuni requisiti tecnici contenuti nei testi dei suddetti regi decreti. Il presente regio decreto viene pertanto pubblicato con l’obiettivo di correggere tali aspetti, migliorando così la chiarezza, la precisione e la coerenza normativa, oltre che per facilitare l’interpretazione e l’applicazione delle regole da parte dei settori interessati e delle autorità competenti.
9 bis. L’obiettivo della misura è modificare tre norme fondamentali che disciplinano le aziende zootecniche al fine di evitare duplicazioni e ambiguità e migliorare la chiarezza e la precisione delle norme, facilitando così la loro interpretazione e applicazione da parte del settore e delle autorità competenti, oltre a garantire la loro coerenza con la legislazione vigente a livello europeo e nazionale.
Successivamente all’entrata in vigore delle norme e in sede di loro attuazione, sia il settore che le amministrazioni pubbliche hanno individuato la necessità di modificare alcuni requisiti che hanno dato adito a difficoltà di applicazione. Per questo motivo, e tenuto conto delle riunioni di coordinamento tenutesi regolarmente con tutte le parti interessate nel corso degli anni di applicazione delle norme in questione, si ritiene indispensabile attuare tali modifiche; la pubblicazione delle presenti norme, volte a modificare quelle originarie, rappresenta quindi la linea d’azione più appropriata.
Questa misura garantisce una maggiore coerenza delle norme, migliorandone così l’efficacia.
9 ter. Le norme in questione mirano a fornire definizioni più chiare di alcuni termini utilizzati nel testo, al fine di garantire una maggiore coerenza. Non introducono restrizioni significative alle normative vigenti, che consistono in norme specifiche che integrano i requisiti previsti dalla normativa generale, con l’obiettivo di garantire uno sviluppo armonizzato del settore zootecnico nel nostro Paese.
Non incidono sul commercio transfrontaliero né sui servizi, poiché si limitano a stabilire i requisiti che gli allevamenti del nostro Paese devono soddisfare.
In sede di attuazione delle tre norme di gestione, sono stati compiuti sforzi per ovviare alle lacune e alle imprecisioni individuate, mediante note interpretative o vari accordi con le autorità competenti; tuttavia, è emersa chiaramente la necessità di una modifica normativa ufficiale per garantire la certezza del diritto agli operatori.
In generale, le misure contenute nelle presenti norme mirano ad allentare alcuni requisiti e non sono pertanto più restrittive delle norme esistenti.
9 quater. Dato che le modifiche introdotte da tali norme non modificano in modo sostanziale il contenuto o gli obiettivi delle norme attualmente in vigore, in quanto non comportano una riforma fondamentale delle attuali norme di gestione del bestiame, esse non impongono ulteriori restrizioni e non interferiscono in alcun modo con il mercato interno.
Esse non comportano nemmeno svantaggi per gli operatori, avendo piuttosto l’obiettivo di garantire una maggiore certezza giuridica e coerenza normativa.
10. Riferimenti ai testi di base: I testi di base sono stati inoltrati nell’ambito di una precedente notifica:
2022/0433/E
2019/0281/E
11. No
12.
13. No
14. No
15. Sì
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu