Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2026) 1983
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2026/0389/BE
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20261983.IT
1. MSG 001 IND 2026 0389 BE IT 22-07-2026 BE NOTIF
2. Belgium
3A. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid - Dienst Verbindingsbureau - BELNotif
NG III – 2de verdieping
Koning Albert II-laan, 16
B - 1000 Brussel
be.belnotif@economie.fgov.be
3B. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Tel: 015 28 42 84
4. 2026/0389/BE - S20E - Rifiuti
5. Decreto che modifica il decreto recante disposizioni generali sulla politica ambientale (DABM) e il decreto sui materiali in relazione al recepimento parziale della direttiva UE sul rendimento energetico nell’edilizia (aspetto relativo ai materiali – articolo 7, paragrafo 2, e articolo 7, paragrafo 5)
6. Rendimento energetico nell’edilizia
7.
Requisiti che riservano l’accesso a determinati operatori
Il presente decreto stabilisce la base giuridica per il riconoscimento degli istituti di certificazione e la certificazione dei responsabili delle prestazioni materiali per il calcolo dell’indicatore del potenziale di riscaldamento globale (GWP) e delle prestazioni materiali degli edifici ai sensi della direttiva sul rendimento energetico nell’edilizia. Per motivi di qualità ed efficienza, il decreto impone un’unica condizione al responsabile delle prestazioni dei materiali che effettuerà il calcolo: deve essere un architetto o un relatore sul rendimento energetico nell’edilizia. Chiunque soddisfi tale condizione e quindi possieda un certo livello di conoscenza pertinente della materia e della struttura sarà autorizzato, indipendentemente dalla nazionalità, a prestare i servizi specificati. In futuro, un decreto attuativo potrebbe stabilire ulteriori condizioni per precisare meglio tali norme. Il decreto attuativo sarà oggetto di nuova notifica.
Al fine di garantire un determinato livello di qualità dei servizi forniti, è necessario imporre una serie di condizioni minime ai fornitori di servizi. Il decreto stabilisce pertanto che il responsabile delle prestazioni dei materiali debba essere un architetto o un relatore sul rendimento energetico nell’edilizia, in considerazione delle conoscenze richieste in materia e in ambito edilizio. Tale restrizione è necessaria per garantire che il servizio sia fornito in modo professionale e corretto. Tutte le altre condizioni non sono stabilite nell’ambito della presente notifica, ma saranno stabilite in un decreto attuativo basato sul presente regolamento. Il decreto attuativo sarà oggetto di nuova notifica.
Come già indicato in precedenza, il presente decreto prevede un’unica condizione, ovvero che il responsabile delle prestazioni dei materiali sia un architetto o un relatore sul rendimento energetico nell’edilizia, in ragione delle conoscenze richieste in materia e in ambito edilizio. Tale condizione è idonea al raggiungimento dello scopo previsto. Da un lato, questo compito rientra nelle attuali responsabilità di un architetto o un relatore sul rendimento energetico nell’edilizia e, dall’altro, tale condizione garantisce che la formazione supplementare e i costi a carico del proprietario del bene immobile rimangano limitati. Tale condizione fornisce una solida e necessaria garanzia di un calcolo di alta qualità e coerente delle prestazioni dei materiali. Tutte le altre condizioni non sono stabilite nell’ambito della presente notifica, ma possono essere stabilite in un decreto attuativo basato sul presente regolamento. Il decreto attuativo sarà oggetto di nuova notifica.
Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
8. La presente modifica del decreto si limita a stabilire la base giuridica per l’attuazione dell’articolo 7, paragrafo 2, e dell’articolo 7, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2024/1275 sul rendimento energetico nell’edilizia. Tali articoli stabiliscono che il GWP (potenziale di riscaldamento globale) deve essere calcolato sull’intero ciclo di vita, conformemente all’allegato III, e deve essere indicato sull’attestato di prestazione energetica dell’edificio a decorrere dal 1º gennaio 2028 per tutti i nuovi edifici con una superficie utile superiore a 1 000 m² e per tutti i nuovi edifici a decorrere dal 1º gennaio 2030. Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2030 dovranno essere fissati dei limiti massimi per il GWP.
Le basi giuridiche possono essere elaborate in modo più dettagliato in seguito mediante un decreto attuativo. Tuttavia la presente modifica al decreto definisce già le linee generali del sistema che verrà istituito per il calcolo e la garanzia della qualità.
9. Lo scopo della presente modifica al decreto è quello di introdurre una serie di modifiche al decreto recante disposizioni generali sulla politica ambientale (DABM) e al decreto sui materiali, al fine di dare attuazione della direttiva UE sul rendimento energetico nell’edilizia. L’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva stabilisce che gli Stati membri devono garantire che il GWP (potenziale di riscaldamento globale) sia calcolato per l’intero ciclo di vita dell’edificio e, a partire dal 2030, sia limitato (articolo 7, paragrafo 5).
L’Agenzia pubblica per i rifiuti delle Fiandre (OVAM) è responsabile di questa parte del recepimento della direttiva sul rendimento energetico nell’edilizia. Tale calcolo obbligatorio comporta una serie di nuovi compiti per l’OVAM, ovvero:
1) fornire la metodologia di calcolo. L’OVAM dispone già, grazie a TOTEM, di uno strumento di calcolo che consente di determinare, su base volontaria, le prestazioni dei materiali degli edifici;
2) mantenere i calcoli delle prestazioni dei materiali in una banca dati;
3) rilasciare gli attestati di prestazione dei materiali tramite l’attestato di prestazione energetica nel settore edile;
4) monitorare e garantire la qualità sia dei calcoli che del personale incaricato di eseguirli. A tal fine (seguendo il modello adottato per l’amianto) verrà istituito un sistema che prevede l’accreditamento degli organismi di certificazione per i responsabili delle prestazioni dei materiali e la certificazione dei suddetti responsabili.
9 bis. La presente modifica del decreto riguarda esclusivamente il recepimento dell’articolo 7, paragrafo 2, e dell’articolo 7, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2024/1275 sul rendimento energetico nell’edilizia (per l’aspetto materiale). L’opportunità di calcolare e fissare limiti sul GWP era già stata presa in considerazione a livello europeo al momento dell’elaborazione della pertinente direttiva, anche in merito all’idoneità di tali misure al conseguimento dell’obiettivo previsto. Le Fiandre stanno attualmente recependo questa direttiva nel modo più efficiente e qualitativo, avvalendosi dei propri sistemi già esistenti per il calcolo della prestazione energetica degli edifici e per l’inventario e l’eliminazione graduale dell’amianto, entrambi i quali hanno già dimostrato la propria utilità.
9 ter. La presente modifica del decreto riguarda esclusivamente il recepimento dell’articolo 7, paragrafo 2, e dell’articolo 7, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2024/1275 sul rendimento energetico nell’edilizia (per l’aspetto materiale). Di conseguenza, non si prevedono restrizioni al mercato interno né alcun impatto sul commercio transfrontaliero di beni e servizi, se non quelli che l’UE stessa intende perseguire con la direttiva UE 2024/1275. La valutazione della necessità di tale misura è stata precedentemente effettuata a livello europeo durante l’elaborazione della pertinente direttiva.
9 quater. La presente modifica del decreto riguarda esclusivamente il recepimento dell’articolo 7, paragrafo 2, e dell’articolo 7, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2024/1275 sul rendimento energetico nell’edilizia (per l’aspetto materiale). Ciò non introduce alcuna restrizione al mercato interno diversa da quelle perseguite dall’UE ai sensi della direttiva (UE) 2024/1275, che l’UE ha valutato in fase di redazione di tale direttiva. Le Fiandre stanno attualmente attuando questa direttiva nel modo più efficiente e qualitativo possibile, avvalendosi dei propri sistemi già esistenti per il calcolo della prestazione energetica degli edifici e per l’individuazione e l’eliminazione graduale dell’amianto, entrambi i quali hanno già dato prova della loro efficacia.
10. Numeri o titoli dei testi di base: non sono presenti testi di base.
11. No
12.
13. No
14. No
15. No
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu