Messaggio 002
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2022) 04235
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzione del messaggio 001
Notifica: 2022/0826/B
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 202204235.IT)
1. MSG 002 IND 2022 0826 B IT 29-11-2022 B NOTIF
2. B
3A. SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Direction générale Qualité et Sécurité - Service Normalisation et Compétitivité - BELNotif
NG III – 2ème étage
Boulevard du Roi Albert II, 16
B - 1000 Bruxelles
be.belnotif@economie.fgov.be
3B. SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
Direction générale Environnement - Service Division Politique des Produits Chimiques - Maîtrise des Risques liés aux Produits Chimiques
Avenue Galilée, 5/2
B - 1210 Bruxelles
4. 2022/0826/B - C10C
5. Regio decreto che vieta l'esportazione di determinate sostanze pericolose verso paesi terzi
6. Il divieto di esportazione istituito dal progetto di regio decreto concerne un numero limitato di sostanze pericolose, da sole o in miscele: le sostanze pericolose di cui agli allegati 1 e 3 del progetto di decreto. Il divieto di esportazione mira a garantire un livello di tutela elevato della salute umana e dell'ambiente.
7. -
8. Il progetto di regio decreto vieta l'esportazione di determinate sostanze pericolose, da sole o in miscele, dal territorio belga verso paesi al di fuori dell'Unione europea.
L'allegato 1 contiene un elenco delle sostanze pericolose che, ai sensi dei criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del decreto, sono vietate dall'esportazione. Solo le sostanze di cui all'allegato 1 del regolamento PIC possono essere vietate dall'esportazione. I criteri riflettono l'obiettivo di vietare le esportazioni al di fuori dell'Unione europea di sostanze pericolose vietate nell'Unione europea al fine di garantire un livello di tutela elevato della salute e dell'ambiente. Infine, le sostanze pericolose devono essere identificate come cancerogene (C), mutagene (M), tossiche per la riproduzione (R), categoria 1 A, 1B o II o come acquatiche acute/croniche I.
L'elenco è destinato a essere aggiornato, alla luce del progresso scientifico e tecnico e dell'evoluzione legislativa a livello internazionale ed europeo, in base alla procedura di cui all'allegato 2 del progetto di decreto. In sintesi, l'aggiornamento proposto dovrebbe contenere informazioni che dimostrino che le sostanze proposte per l'inclusione nell'allegato 1 soddisfano i criteri di cui al decreto di divieto di esportazione al di fuori dell'Unione europea. Sussiste inoltre l'obbligo di aggiornare l'elenco su base regolare, almeno ogni due anni. In particolare, l'aggiornamento consentirà di includere nell'allegato 1 le sostanze di cui all'allegato 3 e pertanto di vietare completamente l'esportazione verso paesi terzi delle sostanze elencate in tale allegato.
L'allegato 3 contiene un elenco delle sostanze pericolose per le quali uno o più usi sono o sono ancora autorizzati a livello europeo e pertanto non possono essere esportati, se non per tali usi specifici.
9. Nonostante il divieto di esportazione di talune sostanze chimiche e l'obbligo di notificare l'esportazione e/o di seguire la procedura PIC di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 PIC, la produzione e lo stoccaggio di sostanze chimiche destinate all'esportazione verso paesi terzi rimangono consentite ("politica delle doppie norme"). Di conseguenza, i cittadini finiscono con prodotti importati trattati con sostanze chimiche il cui uso è vietato all'interno dell'Unione europea ("effetto boomerang"). Il Belgio è uno dei maggiori esportatori di prodotti chimici.
Questa politica può essere considerata una violazione del principio di non discriminazione. Inoltre, il diritto di accesso a un ambiente pulito, sano e sostenibile è stato riconosciuto dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite come un diritto umano universale.
Nella strategia per le sostanze chimiche per la sostenibilità, la Commissione europea ha dichiarato che garantirà che le sostanze chimiche pericolose vietate nell'UE non siano prodotte per l'esportazione, anche modificando la legislazione se necessario. Tuttavia, questa azione della strategia non è ancora stata attuata. La Francia ha nel frattempo adottato una misura che vieta la produzione, lo stoccaggio e la circolazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non approvate. La Germania ha inoltre voluto adottare una misura analoga e incoraggiare l'adozione di un divieto di esportazione a livello europeo. Spetta attualmente al Belgio adottare misure per affrontare il problema dell'esportazione di sostanze pericolose vietate in Europa.
10. Nessun testo di riferimento
11. No
12. -
13. No
14. No
15. -
16. Aspetto OTC
NO - Il progetto non ha ripercussioni significative sul commercio internazionale.
Aspetto SPS
No - Il progetto non è una misura sanitaria né fitosanitaria.
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
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