Messaggio 002
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2021) 00719
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzione del messaggio 001
Notifica: 2021/0118/P
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 202100719.IT)
1. MSG 002 IND 2021 0118 P IT 23-02-2021 P NOTIF
2. P
3A. Ministério da Economia
Instituto Português da Qualidade
Rua António Gião, 2
2829-513 Caparica
Telefone: + 351 21 294 81 00
Fax: + 351 21 294 82 23
e-mail: not1535@ipq.pt
site: www.ipq.pt
3B. AAgência Portuguesa do Ambiente, I.P.
Rua da Murgueira, 9/9A- Zambujal Ap 7585
2611-865 Amadora
e-mail: geral@apambiente.pt
site: www.apambiente.pt
4. 2021/0118/P - S00E
5. Il presente progetto di decreto legge procede alla quinta modifica del decreto legge n. 152-D/2017, dell'11 dicembre, come modificato dalla legge n. 69/2018, del 26 dicembre, e dalla legge n. 41/2019, del 21 giugno, dal decreto legge n. 86/2020, del 14 ottobre, e modificato e ripubblicato dal decreto legge n. 102-D/2020, del 10 dicembre.
6. I prodotti oggetto della presente notifica sono imballaggi e rifiuti di imballaggio, in particolare gli imballaggi riutilizzabili, gli imballaggi nell'ambito del sistema di deposito e gli imballaggi riciclabili.
I servizi interessati dalla presente notifica comprendono: produttori dei suddetti prodotti, confezionatori, importatori di prodotti confezionati, fornitori di imballaggi per servizi, fornitori intermediari di servizi di trasmissione di comunicazioni in rete e operatori del trattamento dei rifiuti provenienti da flussi di rifiuti specifici.
7. - Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- Direttiva (UE) 2018/852, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- Direttiva (UE) 2018/849, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
8. Il presente progetto di legge procede al 5° aggiornamento del decreto legge n. 152-D/2017, dell'11 dicembre, che introduce la marcatura degli imballaggi riutilizzabili e degli imballaggi gestiti nell'ambito del sistema di deposito, nonché la marcatura di imballaggi riciclabili con l'indicazione della sua adeguata destinazione. Il progetto di legge prevede inoltre l'obbligo per gli operatori del trattamento dei rifiuti di dimostrare annualmente all'ente abilitante di aver ottemperato ai requisiti di qualificazione e alle norme applicabili, attraverso un documento rilasciato da verificatori qualificati.
Introduce altresì un nuovo articolo per disciplinare gli obblighi di comunicazione da parte dei fornitori intermediari di servizi di trasmissione di comunicazioni in rete, al fine di regolarizzare il commercio elettronico dei prodotti interessati dal principio della responsabilità estesa del produttore.
L'aggiornamento del decreto legge n. 152-D/2017 derivante dal progetto di legge oggetto della presente notifica introduce le seguenti modifiche che sono considerate norme tecniche:
• Articolo 8 - Obbligo per gli operatori del trattamento dei rifiuti di dimostrare annualmente all'ente abilitante di aver soddisfatto i requisiti di qualificazione e gli standard applicabili attraverso un documento rilasciato da verificatori qualificati
• Articolo 23, comma 17 - Gli imballaggi riutilizzabili sono soggetti a marcatura, dato che il simbolo e le norme per la marcatura sono determinati mediante decreto dei rappresentanti del Governo responsabili dei settori dell'economia e dell'ambiente, una volta consultate le associazioni rappresentative dei settori coinvolti.
• Articolo 28 - Gli imballaggi riutilizzabili, non riutilizzabili, gestiti nell'ambito del sistema di deposito e gli imballaggi riciclabili sono soggetti a marcatura:
- Paragrafo 2 - Fatto salvo il paragrafo 9, gli imballaggi primari non riutilizzabili provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea o da paesi terzi contrassegnati con un simbolo specifico all'origine, possono essere immessi sul mercato con tale simbolo.
- Paragrafo 3 - Gli imballaggi gestiti nell'ambito del sistema di deposito di cui all'articolo 23-C, devono essere contrassegnati con il simbolo che sarà definito.
- Paragrafo 4 - Gli imballaggi devono indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, ai fini dell'identificazione e della classificazione da parte del rispettivo settore, secondo il sistema di identificazione stabilito nella decisione della Commissione 97/129/CE, del 28 gennaio 1997, riportato nell'allegato IX del presente decreto legge.
- Paragrafi 5, 6 e 7 - Gli imballaggi primari, così come gli imballaggi secondari riciclabili destinati al consumatore, immessi sul mercato sono soggetti a marcatura con l'indicazione dell'adeguata destinazione, ovvero indicano il colore del contenitore per la raccolta differenziata in cui devono essere collocati, a condizioni da determinare; tale marcatura deve essere stampata in modo da essere visibile, leggibile e indelebile e presentata sotto forma di un simbolo o di un testo scritto, oppure di entrambi.
- Paragrafo 9 - A partire dalla data di entrata in vigore dell'obbligo di cui al paragrafo 5 è vietata l'immissione sul mercato di imballaggi riciclabili e riutilizzabili contrassegnati con il simbolo Tidy Man.
• Articolo 20-A - Obblighi di comunicazione da parte dei fornitori intermediari di servizi di trasmissione di comunicazioni in rete, con lo scopo di regolarizzare il commercio elettronico dei prodotti interessati dal principio della responsabilità estesa del produttore, estendendo a tali fornitori gli stessi obblighi previsti per i produttori dei prodotti interessati da suddetto principio.
9. Il presente progetto di legge approva i necessari aggiornamenti al decreto legge n. 152-D/2017, dell'11 dicembre, rinviati a un momento successivo all'approvazione del decreto legge n. 102-D/2020, del 10 dicembre, per non compromettere la rapidità di recepimento delle direttive comprese in quest'ultimo, al fine rispettare la procedura informativa in materia di regolamentazioni tecniche e di norme relative ai servizi della società dell'informazione, la quale è prevista dalla direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015.
Allo scopo di facilitare la raccolta, il riutilizzo e il recupero dei rifiuti, compreso il loro riciclaggio, nonché di promuovere la loro corretta separazione e di aumentare i livelli e la qualità del riciclaggio, il presente progetto di legge impone la marcatura degli imballaggi riutilizzabili e degli imballaggi gestiti nell'ambito del sistema di deposito, così come l'indicazione dell'appropriata destinazione sugli imballaggi riciclabili.
Il progetto di legge prevede inoltre l'obbligo per gli operatori del trattamento dei rifiuti di dimostrare annualmente all'ente abilitante di aver ottemperato ai requisiti di qualificazione e alle norme applicabili, attraverso un documento rilasciato da verificatori qualificati.
10. Riferimenti a testi di base: decreto legge n. 152-D/2017, dell'11 dicembre.
I testi di base sono stati trasmessi nell'ambito di una precedente notifica: 2017/416/P
11. No
12. -
13. No
14. No
15. -
16. Aspetto OTC
No - Il progetto non ha ripercussioni significative sul commercio internazionale.
Aspetto SPS
No - Il progetto non ha ripercussioni significative sul commercio internazionale.
**********
Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu