Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2025) 0506
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2025/0105/ES
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20250506.IT
1. MSG 001 IND 2025 0105 ES IT 21-02-2025 ES NOTIF
2. Spain
3A. Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y
de Medio Ambiente.
Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
3B. Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial.
Dirección General de Estrategia Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa.
Ministerio de Industria y Turismo
Pº de la Castellana, 160, Madrid, 28071
4. 2025/0105/ES - T50T - Trasporto di merci pericolose
5. PROGETTO DI REGIO DECRETO CHE MODIFICA IL REGIO DECRETO 948/2003 CHE STABILISCE LE CONDIZIONI MINIME CHE DEVONO ESSERE SODDISFATTE DAGLI IMPIANTI PER LA PULIZIA INTERNA O PER LA DEGASSIFICAZIONE, DEPRESSURIZZAZIONE, RIPARAZIONE O MODIFICA DI SERBATOI PER MERCI PERICOLOSE
6. Impianti per la pulizia interna o il degassificazione, nonché per la riparazione o la modifica di cisterne per il trasporto di merci pericolose
7.
8. Il progetto di regio decreto è costituito da un preambolo che illustra i motivi della sua adozione, da un articolo unico, da una disposizione transitoria e da due disposizioni finali.
L’articolo unico riporta le modifiche apportate al contenuto del regio decreto 948/2003, del 18 luglio 2003, che stabilisce le condizioni minime che devono essere soddisfatte dagli impianti per la pulizia interna o la degassificazione e la depressurizzazione, nonché per la riparazione o la modifica delle cisterne per merci pericolose. Tale articolo unico illustra il modo in cui gli articoli e gli allegati del regio decreto 948/2003, del 18 luglio 2003, sono formulati a seguito delle modifiche proposte. In particolare:
• Il primo articolo, relativo al campo di applicazione del regio decreto, è modificato per includere il riferimento all’alterazione.
• All’articolo 2, alcune definizioni sono modificate e ne sono introdotte di nuove, come la definizione di alterazione delle cisterne e la distinzione tra riparazione e modifica delle cisterne.
• Il terzo articolo, che comprende i casi obbligatori di pulizia, degassificazione e depressurizzazione delle cisterne per merci pericolose, è modificato per aggiungere l’obbligo di vaporizzazione per le cisterne che potrebbero contenere gas o vapori pericolosi dopo la pulizia interna e per consentire l’esenzione delle cisterne destinate al trasporto di carburanti per l’aviazione dalla pulizia, in alcuni casi, a causa delle caratteristiche particolari del materiale trasportato.
• L’articolo 5, paragrafo 5, che riguarda la dichiarazione di responsabilità da parte del gestore degli impianti summenzionati, è modificato. Vengono introdotte modifiche al sistema di controlli periodici su tali prodotti, che saranno effettuati da un organismo di controllo, e viene stabilita la loro periodicità, nonché l’obbligo di accreditamento di tali organismi di controllo nel settore del trasporto di merci pericolose.
• L’articolo 6, che specifica la procedura generale per la pulizia interna, la degassificazione e la depressurizzazione, è modificato. Vengono introdotte modifiche per adattare queste procedure all’evoluzione delle attuali normative ambientali, che si applicano ai tre vettori ambientali interessati dall’attività di questi impianti. Questi sono: le fonti di emissioni nell’aria, nelle acque reflue e nella produzione di rifiuti. Viene introdotto l’obbligo per gli impianti di pulizia delle cisterne di tenere un registro dei certificati di pulizia rilasciati, migliorando così la tracciabilità dell’attività di tali impianti.
• L’articolo 7, che stabilisce i requisiti che devono essere soddisfatti dagli impianti per la riparazione, l’alterazione o la modifica di cisterne per merci pericolose, è modificato.
• L’articolo 8, paragrafo 5, relativo alla dichiarazione di responsabilità da parte del gestore degli impianti per la riparazione e la modifica di cisterne per merci pericolose, è modificato. È stabilito che gli organismi di controllo, accreditati nel settore del trasporto di merci pericolose, sono responsabili della verifica della conformità ai requisiti di tali impianti, definendo un regime di controllo periodico degli stessi, compresa la loro frequenza.
• L’allegato I, che stabilisce i requisiti tecnici minimi per gli impianti interni di pulizia delle cisterne, è modificato. Vengono introdotte modifiche riguardanti il sistema di dosaggio dei prodotti per la pulizia e il sistema di sollevamento delle rotazioni o delle teste. Sono inoltre introdotti requisiti relativi al trattamento e alla gestione delle acque reflue e linee specifiche per la pulizia delle cisterne destinate al trasporto di prodotti alimentari.
• L’allegato III, che stabilisce il modello per il numero di domanda, è modificato. Le modifiche aggiornano i campi di tale modello e introducono una nuova sezione per i servizi aggiuntivi.
• L’allegato IV, che contiene il certificato per la pulizia interna o la degassificazione e la depressurizzazione delle cisterne per merci pericolose, è modificato. I campi vengono aggiornati e si chiarisce che la verifica dopo l’operazione di pulizia deve essere effettuata visivamente attraverso i tombini del serbatoio, senza accedere all’interno per evitare contaminazioni. Viene aggiunta una nuova sezione per l’identificazione delle guarnizioni dopo la pulizia del serbatoio, garantendone così la tracciabilità.
• L’allegato V, che stabilisce i requisiti e le procedure che gli impianti per la modifica e la riparazione di cisterne per merci pericolose devono rispettare, è modificato. Il presente allegato è modificato con l’aggiunta di una nuova lettera f) applicabile in caso di esecuzione di lavori di saldatura. La procedura da seguire nella riparazione e nell’alterazione dei serbatoi è semplificata.
Viene introdotta una disposizione aggiuntiva, che definisce i requisiti applicabili agli impianti di pulizia situati nei territori insulari, nonché una disposizione transitoria per l’audit della verifica dei requisiti nel caso di impianti autorizzati prima dell’entrata in vigore del presente regio decreto.
La prima disposizione finale cita il titolo di competenza.
La seconda disposizione finale indica l’entrata in vigore.
9. L’esperienza acquisita con l’applicazione del regio decreto 948/2003, del 18 luglio 2003, che stabilisce le condizioni minime cui devono conformarsi gli impianti di pulizia interna, degassificazione e depressurizzazione, nonché di riparazione o modifica delle cisterne per merci pericolose, ha evidenziato la necessità di aggiornare le disposizioni relative al sistema di controllo periodico cui sono soggetti gli impianti di pulizia interna, degassificazione e depressurizzazione, nonché di riparazione o modifica delle cisterne per merci pericolose, al fine di garantirne la conformità alle disposizioni previste dalla normativa per tali impianti.
Inoltre, il testo legislativo mira ad adeguare la terminologia relativa alle riparazioni e alle modifiche, nonché le procedure da seguire per effettuare tali operazioni, a quanto richiesto dalle normative vigenti in materia di ispezione delle cisterne contenute nei diversi accordi modali sul trasporto internazionale di merci pericolose.
Infine, è necessario rivedere i requisiti tecnici applicabili a tali impianti al fine di adeguarli agli sviluppi tecnologici e all’attuale quadro normativo, contribuendo nel contempo a garantire la sicurezza e la protezione dell’ambiente.
10. Riferimenti ai testi di base: 2017/0215/E
I testi di base sono stati trasmessi nell’ambito di una precedente notifica:
2017/0215/E
11. No
12.
13. No
14. No
15. Sì
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu