Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2025) 1192
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2025/0227/CZ
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20251192.IT
1. MSG 001 IND 2025 0227 CZ IT 05-05-2025 CZ NOTIF
2. Czechia
3A. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Biskupský dvůr 1148/5
110 00 Praha 1
tel: 221 802 216
e-mail: eu9834@unmz.cz
3B. Ministerstvo zemědělství České republiky
Státní veterinární správa ČR
odbor legislativní a právní
Slezská 100/7, 120 56, Praha 2
tel.: +420 227 010 162
e-mail: notifikace@svscr.cz
4. 2025/0227/CZ - C50A - Prodotti alimentari
5. Decreto recante modifica del decreto n. 289/2007 relativo ai requisiti veterinari e igienico-sanitari per i prodotti di origine animale non previsti dalla normativa direttamente applicabile dell’Unione europea, come modificata
6. – adeguamento dei limiti per la vendita di piccole quantità di carni fresche di pollame e di coniglio;
– adeguamento della definizione di piccole quantità di uova che possono essere vendute/fornite a un unico consumatore finale o a esercizi di vendita al dettaglio locali;
- chiara indicazione delle temperature di conservazione per la vendita diretta.
7.
Regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari: articolo 13, paragrafi da 3 a 7
La notifica ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 e la notifica ai sensi di un altro atto dell’UE – regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 – riguardano l’articolo 10, paragrafi 2 e 4, del decreto (punti 7 e 8 del progetto di modifica), l’articolo 11, paragrafi 2 e 5, del decreto (punti 9 e 10 del progetto di modifica), l’articolo 14, paragrafi 4 e 5, del decreto (punti 16 e 17 del progetto di modifica) e l’articolo 15, paragrafi 4 e 5, del decreto (punto 20 del progetto di modifica).
La notifica ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 riguarda l’articolo 5, l’articolo 11 ter e l’articolo 14, paragrafo 2, del decreto.
Regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale: articolo 10, paragrafi da 3 a 7
La notifica ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 e la notifica ai sensi di un altro atto dell’UE – regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 – riguardano l’articolo 10, paragrafi 2 e 4, del decreto (punti 7 e 8 del progetto di modifica), l’articolo 11, paragrafi 2 e 5, del decreto (punti 9 e 10 del progetto di modifica), l’articolo 14, paragrafi 4 e 5, del decreto (punti 16 e 17 del progetto di modifica) e l’articolo 15, paragrafi 4 e 5, del decreto (punto 20 del progetto di modifica).
La notifica ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 riguarda l’articolo 5, l’articolo 11 ter e l’articolo 14, paragrafo 2, del decreto.
8. Il progetto di decreto:
– adegua i limiti per la vendita di piccole quantità di carni fresche di pollame e di coniglio;
– adegua la definizione di piccole quantità di uova che possono essere vendute/fornite a un unico consumatore finale o a esercizi di vendita al dettaglio locali;
– stabilisce chiaramente le temperature di conservazione per la vendita diretta di carni fresche di pollame e di coniglio;
– sopprime le disposizioni relative alle prescrizioni in materia di sanità animale per le carni fresche di nutria e i prodotti animali derivanti dalla nutria;
– estende il periodo di consegna delle uova al consumatore a 28 giorni, vale a dire per l’intero periodo della loro durata minima di conservazione;
– aggiunge ulteriori prodotti apicoli destinati al consumo umano e ne stabilisce piccole quantità.
Parole chiave: piccole quantità, carne, carne di pollame, carne di coniglio, uova, prodotti apicoli, polline, pappa reale.
La legislazione di base è costituita dalla legge n. 166/1999 sulle cure veterinarie e che modifica alcuni atti connessi (la legge veterinaria) e dal decreto n. 289/2007 relativo ai requisiti veterinari e igienico-sanitari per i prodotti di origine animale non previsti dalla normativa direttamente applicabile dell’Unione europea, come modificata.
Riferimenti alla notifica più recente dei testi di base: 2025/0067/CZ, 2022/814/CZ
9. Il progetto mira a integrare i requisiti di conservazione per le carni fresche di pollame e coniglio, ad abrogare le disposizioni obsolete sulla vendita di carne fresca di nutria come prodotto primario, ad adeguare le disposizioni relative all’immissione sul mercato delle uova ai requisiti stabiliti dalla normativa UE direttamente applicabile, a stabilire la piccola quantità di prodotti apistici destinati al consumo umano, ad adeguare i limiti per la vendita di piccole quantità di carni fresche di pollame e coniglio e ad adeguare le piccole quantità di uova che possono essere vendute/fornite a un unico consumatore finale o a esercizi di vendita al dettaglio locali.
I limiti per la vendita di piccole quantità di carni fresche di pollame e di coniglio, in particolare le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del decreto, vengono adattati in base alle esigenze pratiche. L’attuale limite settimanale del volume delle vendite, che è stato oneroso in particolare a causa della stagionalità di questo tipo di agricoltura e attività economica, è abolito e sostituito da un limite annuale, e ora è stabilito anche il numero di pollame o conigli che un agricoltore può macellare per vendere le proprie carni fresche direttamente al consumatore finale.
Le disposizioni degli articoli 10 e 11 del decreto sono ulteriormente integrate al fine di stabilire chiaramente le temperature di conservazione per i prodotti di origine animale, vale a dire pollame fresco e carne di coniglio fresca. Il rispetto dei requisiti viene verificato principalmente quando i prodotti sono venduti nei mercati e nelle piazze dei mercati. Le temperature di conservazione sono già stabilite in modo analogo per il latte e la carne di selvaggina. In generale, i requisiti relativi alla temperatura di conservazione sono stabiliti nel regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, come modificato, ma non si applicano alla vendita di piccole quantità di prodotti di origine animale provenienti dalla produzione primaria.
Sono state necessarie ulteriori modifiche in relazione al regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, come modificato. Dal 2016, la nutria (Myocastor coypus) è stata inserita nell’elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale pubblicato a norma di tale regolamento. L’elenco è riportato nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato. Il regolamento stabilisce divieti relativi all’emissione nell’ambiente, all’importazione o al trasporto all’interno dell’UE, alla detenzione, all’allevamento o alla coltivazione e all’immissione sul mercato di specie incluse nell’elenco dell’UE. Gli Stati membri possono concedere deroghe a tali divieti solo in un numero molto limitato di casi, in particolare a fini di ricerca, conservazione ex situ o uso di specie esotiche invasive a fini terapeutici (in altri casi, solo per motivi eccezionali di rilevante interesse pubblico, qualora sia necessario chiedere alla Commissione europea l’autorizzazione a concedere una deroga). Mentre l’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio consentiva la detenzione temporanea di una specie invasiva in una popolazione commerciale, era vietata l’ulteriore riproduzione di animali detenuti. Attualmente, non dovrebbero più esistere allevamenti di nutria per la produzione di carne, pertanto la parte pertinente del testo dell’articolo 27 bis della legge veterinaria è diventata obsoleta ed è stata soppressa. In tale contesto, è stato necessario sopprimere l’intero paragrafo dell’articolo 11 ter e modificare le disposizioni dell’articolo 12 ter del decreto.
Il regolamento delegato (UE) 2022/2258 della Commissione del 9 settembre 2022 che modifica e rettifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti specifici in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per quanto riguarda i prodotti della pesca, le uova e determinati prodotti altamente raffinati, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione per quanto riguarda determinati molluschi bivalvi, ha abrogato l’obbligo di consegnare le uova al consumatore entro un termine di 21 giorni dalla data di deposizione.
Oltre a quanto precede, viene modificata anche la definizione di piccole quantità di uova fresche destinate alla vendita o alla consegna ai consumatori finali o agli esercizi di vendita al dettaglio locali.
10. Riferimento/i al/ai testo/i di base: 2022/0814/CZ, 2025/0067/CZ
I testi di base sono stati inoltrati nell’ambito di una precedente notifica:
2022/0814/CZ
2025/0067/CZ
11. No
12.
13. No
14. No
15. No
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu