Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2026) 0597
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2026/0097/LU
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20260597.IT
1. MSG 001 IND 2026 0097 LU IT 02-03-2026 LU NOTIF
2. Luxembourg
3A. ILNAS
1, avenue du Swing
L-4367 Belvaux
Tél.: +352 247 743-40
E-mail: notification@ilnas.etat.lu
3B. Ministère de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité
Direction des Affaires juridiques
4, place de l’Europe . L-2918 Luxembourg
Tél. (+352) 247-86848
E-mail: paul.rasque@mev.etat.lu
4. 2026/0097/LU - S20E - Rifiuti
5. Modifiche al progetto di legge che modifica la legislazione relativa ai rifiuti, agli imballaggi e all’impatto di determinati prodotti di plastica sull’ambiente
6. Rifiuti, rifiuti di imballaggio e impatto di determinati prodotti di plastica sull’ambiente oggetto di adattamenti legislativi
7.
Direttiva (CE) 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
La presente notifica riguarda modifiche al progetto di legge n. 8482, che è già stato oggetto di notifica. In particolare, il progetto di legge modifica la legislazione relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 94/62/CE. Le modifiche introducono adeguamenti tecnici ed editoriali senza introdurre nuovi requisiti tecnici sostanziali
8. Tali modifiche governative riguardano il progetto di legge che modifica 1) la legge modificata, del 21 marzo 2012, relativa ai rifiuti; 2) la legge modificata, del 21 marzo 2017, relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio; 3) la legge, del 9 giugno 2022, relativa alla riduzione dell’impatto di determinati prodotti di plastica sull’ambiente (di seguito «progetto di legge»).
Il presente progetto di legge mira ad allineare alcune disposizioni alle norme europee vigenti, al fine di migliorarne la struttura e semplificarne la lettura.
Al fine di tenere conto dei pareri del Consiglio di Stato n. 62.046 sul disegno di legge e n. 61.519 sul regolamento granducale del 15 maggio 2025 sull’organizzazione e la gestione dei centri di risorse, e alla luce di alcuni contrasti con il diritto dell’Unione europea e con il principio della certezza del diritto, le presenti modifiche del governo propongono di incorporare, modificare, sopprimere e abrogare alcune disposizioni del disegno di legge. L’obiettivo è garantire il rispetto del diritto dell’Unione europea ed evitare la sanzione prevista dall’articolo 102 della Costituzione.
9. Tali modifiche governative riguardano il progetto di legge che modifica 1) la legge modificata, del 21 marzo 2012, relativa ai rifiuti; 2) la legge modificata, del 21 marzo 2017, relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio; 3) la legge, del 9 giugno 2022, relativa alla riduzione dell’impatto di determinati prodotti di plastica sull’ambiente (di seguito «progetto di legge»).
Il presente progetto di legge mira ad allineare alcune disposizioni alle norme europee vigenti, al fine di migliorarne la struttura e semplificarne la lettura.
Al fine di tenere conto dei pareri del Consiglio di Stato n. 62.046 sul disegno di legge e n. 61.519 sul regolamento granducale del 15 maggio 2025 sull’organizzazione e la gestione dei centri di risorse, e alla luce di alcuni contrasti con il diritto dell’Unione europea e con il principio della certezza del diritto, le presenti modifiche del governo propongono di incorporare, modificare, sopprimere e abrogare alcune disposizioni del disegno di legge. L’obiettivo è garantire il rispetto del diritto dell’Unione europea ed evitare la sanzione prevista dall’articolo 102 della Costituzione.
Infatti, il progetto di legge è stato notificato alla Commissione europea come regolamentazione tecnica nell’ambito delle procedure previste dalla direttiva (UE) 2015/1535. Secondo il parere della Commissione europea del 7 maggio 2025, alcune disposizioni del progetto di legge possono essere interpretate non solo come attuazione della direttiva (UE) 2019/904, ma anche come attuazione anticipata dei divieti relativi agli imballaggi previsti dall’articolo 25 e dall’allegato V del regolamento (UE) 2025/40. Sebbene tali disposizioni del regolamento (UE) n. 2025/40 siano applicabili a partire dal 1° gennaio 2030, il progetto di legge ne anticipa l’applicazione di due o tre anni.
Secondo la Commissione europea, la riproduzione integrale delle disposizioni di un regolamento dell’Unione europea è contraria al principio di leale cooperazione sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea (TUE) e all’applicabilità diretta dei regolamenti europei prevista dall’articolo 288 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
Il parere del Consiglio di Stato riprende alcune considerazioni del suddetto parere della Commissione europea e richiede, a pena di opposizione formale, che le disposizioni sull’uso di imballaggi riutilizzabili per pasti da asporto e ricariche siano rimosse dal progetto di legge.
Inoltre, sono state eliminate le disposizioni del progetto di legge che riguardano l’obbligo di presentare determinati tipi di frutta e verdura senza imballaggi in plastica. Il principio fondamentale stabilito dalla modifica legislativa del 22 giugno 2022 sarà quindi mantenuto. Per il futuro, l’unica modifica prevista riguarda la modifica dell’allegato II eliminando alcuni tipi di frutta e verdura dall’elenco di quelli che devono essere esposti senza imballaggi composti interamente o parzialmente da plastica. La modifica mira ad aumentare la praticabilità della disposizione, pur mantenendo un elevato livello di protezione dell’ambiente, favorendo attivamente la prevenzione dei rifiuti.
10. Riferimenti ai testi di base: 2025/0080/LU
I testi di base sono stati inoltrati nell’ambito di una precedente notifica:
2025/0080/LU
11. No
12.
13. No
14. No
15. Sì
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu