Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2026) 3016
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2026/0571/FR
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20263016.IT
1. Messaggio di notifica: MSG 001 IND 2026 0571 FR IT 22-10-2026 FR NOTIF
2. Paese: France
3A. Responsabile del dipartimento: Ministères économiques et financiers
Direction générale des entreprises
SCIDE/ Pôle Normalisation et réglementation des produits
Bât. Sieyès -Teledoc 143
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
3B. Dipartimento originante: Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature
Direction générale de l'énergie et du climat
4. Prodotti/Servizi 2026/0571/FR - T40T - Trasporti urbani e stradali
5. Titolo: ordinanza recante modifica dell’ordinanza del 7 ottobre 2023 sulla metodologia di calcolo del punteggio ambientale e del valore minimo da conseguire per l’ammissibilità al bonus ambientale per le autovetture elettriche nuove
6. Dettagli del prodotto/servizio: autovetture elettriche nuove
7. Notifica ai sensi di un altro atto dell’UE:
8. Sintesi: l’ordinanza di modifica rivede, a decorrere dal 24 ottobre 2026, la metodologia di calcolo del punteggio ambientale delle autovetture elettriche nuove, introducendo una terza categoria di veicoli.
9. Esposizione sommaria dei motivi: l’ordinanza del 7 ottobre 2023 relativa alla metodologia di calcolo del punteggio ambientale e al punteggio minimo da raggiungere, distingue (all’articolo 3) due categorie di autovetture elettriche nuove, prevedendo per ciascuna di esse un metodo di calcolo diverso. La soglia che separa queste due categorie si basa su tre criteri tecnici (autonomia elettrica, capacità del bagagliaio e numero di sedili), che sono stati selezionati per riflettere la varietà di modi in cui vengono utilizzati i veicoli. Il metodo utilizzato per convertire l’impronta di carbonio in un punteggio finale varia a seconda della categoria del veicolo, il che consente di tenere conto di questa varietà di casi d’uso, di valutare i veicoli in segmenti comparabili e con usi comparabili e quindi di riconoscere le prestazioni ambientali di un veicolo nell’ambito della sua categoria.
Il progetto di ordinanza di modifica amplia tale distinzione creando, sulla base dei criteri summenzionati (autonomia elettrica, capacità del bagagliaio e numero di sedili), una terza categoria di veicoli elettrici. La presente proposta tiene conto di due osservazioni fondamentali: in primo luogo, una percentuale molto elevata di veicoli elettrici che soddisfano il punteggio minimo rientra attualmente nella seconda categoria; in secondo luogo, l’attuale suddivisione in due categorie non riflette adeguatamente la varietà dei casi d’uso, che spaziano dalle mini car da città per uso personale ai veicoli più grandi destinati principalmente all’uso familiare o commerciale. Il mantenimento di una distinzione tra le nuove categorie 2 e 3, pur non allentando i requisiti ambientali previsti per il punteggio, richiede pertanto una modifica del metodo utilizzato per calcolare il punteggio per i veicoli della categoria 2.
È stata inclusa una clausola transitoria relativa alle nuove disposizioni in materia di ammissibilità per il punteggio ambientale, in particolare per garantire la certezza giuridica per gli impegni commerciali già assunti.
9 bis. Adeguatezza della misura adottata per conseguire l’obiettivo perseguito: la presente misura politica mira a garantire che le sovvenzioni per l’acquisto di autovetture elettriche nuove e alcune disposizioni fiscali siano riservate in via prioritaria alle autovetture elettriche che raggiungono il punteggio ambientale minimo, ovvero quelle più rispettose dell’ambiente, in linea con gli obiettivi nazionali ed europei di decarbonizzazione e di riduzione dell’impronta ambientale del parco veicoli. L’aggiornamento periodico dell’elenco dei tipi, delle varianti e delle versioni (TVV) che soddisfano il punteggio ambientale minimo garantisce l’efficacia del sistema, tenendo conto della continua evoluzione dell’offerta dei fabbricanti. Il sistema si basa su una metodologia obiettiva e trasparente, applicata in modo coerente a tutti i veicoli interessati.
9 ter. Necessità: la misura non introduce alcun divieto di immissione sul mercato di nuove autovetture elettriche né ne limita la circolazione, ma intende solo stabilire i requisiti per l’accesso a determinate sovvenzioni pubbliche e ad adeguare l’applicazione di alcune disposizioni fiscali. L’aggiornamento dell’elenco dei TVV che soddisfano il punteggio ambientale minimo, stabilito dall’ordinanza del 14 dicembre 2023, attraverso un’ordinanza di modifica, costituisce la misura meno restrittiva per garantire un’applicazione uniforme, trasparente e obiettiva di tale sistema.
9 quater. Onere eccessivo rispetto all’obiettivo perseguito: gli effetti del punteggio ambientale sul mercato interno rimangono limitati e proporzionati, in quanto tale sistema non limita la commercializzazione o l’importazione dei veicoli interessati, ma disciplina solo l’accesso a determinate sovvenzioni per l’acquisto di nuove autovetture elettriche e l’applicazione di determinate disposizioni fiscali. I requisiti applicati si basano su criteri oggettivi e non discriminatori, identici per tutti i fabbricanti. Alla luce degli obiettivi nazionali ed europei di riduzione dell’impronta di carbonio, i benefici ambientali attesi superano i limitati oneri amministrativi imposti dal sistema.
10. Riferimenti dei testi di base: 2023/0566/FR, 2025/0033/FR
I testi di base sono stati inoltrati nell’ambito di una precedente notifica:
2023/0566/FR
2025/0033/FR
11. Invocazione della procedura di emergenza: no
12. Si prega di fornire i motivi della procedura di emergenza:
13. Richiesta di riservatezza: no
14. È una misura fiscale? Sì
15. Ha una valutazione d'impatto? No
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu