Messaggio 002
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2018) 00464
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzione del messaggio 001
Notifica: 2018/0078/B
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 201800464.IT)
1. MSG 002 IND 2018 0078 B IT 23-02-2018 B NOTIF
2. B
3A. SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Direction générale de la Qualité et de la Sécurité - Service Normalisation et Compétitivité - BELNotif
NG III – 2e étage
Boulevard Roi Albert II 16
B - 1000 Bruxelles
Tel: 02/277.53.36
3B. Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
Direction Générale Animaux, Végétaux et Alimentation
Service inspection produits de consommation
Eurostation, place Victor Horta 40/10, 1060 Saint-Gilles, Belgique
tel.: 02 524 73 73 et 02/ 524 74 73
mathieu.capouet@sante.belgique.be et eugenie.bertrand@sante.belgique.be
4. 2018/0078/B - C60A
5. Regio decreto che modifica il regio decreto del 5 febbraio 2016 relativo alla lavorazione e alla commercializzazione dei prodotti del tabacco.
6. Prodotti del tabacco
7. - Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE Testo rilevante ai fini del SEE
8. Il progetto prevede una modifica del regio decreto del 5 febbraio 2016 relativo alla lavorazione e alla commercializzazione dei prodotti del tabacco che dà parziale attuazione alla direttiva 2014/40/UE.
Le modifiche previste riguardano principalmente l'aggiunta o la modifica delle definizioni, la notifica annuale, la regolamentazione relativa agli ingredienti, l'etichettatura, la presentazione del prodotto, la vendita a distanza e i nuovi prodotti del tabacco. Infine, alcune modifiche mirano a correggere errori tecnici nel recepimento.
Più precisamente, le parole "prodotti del tabacco" sono sostituite dalle parole "prodotti a base di tabacco" in tutto il regio decreto.
Per quanto riguarda le definizioni, è stata aggiunta la nozione "di dispositivo" ed è stata modificata la definizione "di importatore di prodotti a base di tabacco o di prodotti correlati". Per quanto riguarda la nozione di importatore, la definizione di importatore è stata modificata per avere un responsabile in Belgio, il quale permetterà al servizio di controllo di prendere le misure necessarie nei confronti delle società in infrazione. Infatti, la definizione come attualmente formulata non permette di perseguire gli importatori o i fabbricanti in infrazione. Dall'entrata in vigore del regio decreto, sono numerose le società in stato di infrazione e il servizio di controllo non può fare nulla nei loro confronti vista la definizione attuale. Tale modifica è assolutamente necessaria e fondamentale per la salute pubblica. La direttiva permette di andare oltre e di apportare tale modifica. L'articolo 23 della direttiva prevede che sia degli Stati membri la responsabilità di occuparsi dell'attuazione e del controllo.
Poiché alcuni Stati membri non hanno un servizio di controllo (per esempio, la Francia), il Belgio adotterà misure proprie per garantire la salute dei cittadini e l'applicazione della direttiva nella sua interezza.
L'articolo 4 del regio decreto in materia di notifica viene modificato, in particolare per quanto riguarda la data in cui la notifica annuale deve essere effettuata, i dati del fascicolo, i dati delle vendite annuali e l'imposta. Inoltre, è stato aggiunto il paragrafo 1 all'articolo 4 relativamente all'applicazione di obblighi di dichiarazione più rigorosi riguardanti alcuni additivi.
Per quanto riguarda la regolamentazione relativa agli ingredienti, è stata soppressa l'eccezione concessa ai prodotti del tabacco che contengono un aroma caratteristico particolare, il cui volume di vendite a livello di Unione europea rappresenta il 3 % o maggiore in una determinata categoria di prodotti (entrata in vigore 3 mesi dopo la pubblicazione del regio decreto recante modifica), ed è stato aggiunto il paragrafo 9 all'articolo 5 al fine di vietare i dispositivi e i mezzi tecnici che permettono di modificare l'odore, il gusto, l'intensità della combustione o il colore delle emissioni dei prodotti a base di tabacco.
È stato modificato l'articolo 7 del regio decreto riguardante lo spessore del pacchetto di sigarette e il tabacco da arrotolare in busta.
È stato inoltre modificato l'articolo 8 del regio decreto riguardante l'insieme di avvertenze sanitarie sui pacchetti cilindrici in merito alla sostituzione delle parole "marchi e loghi "con la parola "marchi".
L'articolo 9 del regio decreto è completato con il riferimento al programma "Tabac Stop".
Il paragrafo 2 dell'articolo 11 del regio decreto è completato da una frase che vieta qualsiasi indicazione di prezzo, fatta eccezione per il prezzo indicato sul bollo fiscale. Inoltre, a detto articolo viene aggiunto il paragrafo 4 al fine di permettere al ministro di determinare, eventualmente, un elenco dei marchi dei prodotti a base di tabacco vietati.
Per quanto riguarda l'articolo 12 del regio decreto, viene aggiunto il paragrafo 3 al fine di precisare che ogni prodotto a base di tabacco deve essere imballato o avere un imballaggio esterno.
L'articolo 13 del regio decreto riguardante la vendita a distanza è stato adattato.
Il paragrafo 5 viene aggiunto all'articolo 14 del regio decreto per meglio regolamentare i nuovi prodotti a base di tabacco.
Sono state apportate modifiche all'articolo 16 riguardante i prodotti da fumo a base di piante, in particolare per quanto riguarda l'imposta.
9. La modifica delle parole "prodotti del tabacco" ha come obiettivo di allineare il testo del regio decreto alla legge che funge da base giuridica.
L'aggiunta della definizione "di dispositivo" ha come obiettivo di anticipare l'immissione sul mercato di nuovi prodotti del tabacco che saranno consumati tramite l'uso di dispositivi.
La modifica della definizione "di importatore di prodotti a base di tabacco o di prodotti correlati" ha come obiettivo di rafforzare la capacità di azione del servizio di controllo in caso di infrazione.
Le modifiche apportate in materia di notifica hanno l'obiettivo di chiarire alcuni elementi della procedura, in particolare in termini di scadenza annuale per l'inserimento dei dati di vendita dell'anno precedente o per il pagamento dell'imposta annuale.
L'articolo 4, paragrafo 1 è stato aggiunto per il recepimento dell'articolo 6 della direttiva 2014/40 con delega al ministro per la trasposizione della decisione 2016/787 del 18 maggio 2016 che stabilisce un elenco prioritario di additivi contenuti nelle sigarette e nel tabacco da arrotolare e soggetti a obblighi di dichiarazione più rigorosi.
È soppresso il periodo di transizione più lungo concesso per i prodotti del tabacco che contengono un aroma caratteristico particolare, il cui volume di vendita a livello di Unione europea è 3 %, o maggiore, in una determinata categoria di prodotti, poiché la protezione della salute, in particolare dei giovani, giustifica l'applicazione di una tale misura il prima possibile.
Il divieto di dispositivi che permettono la modifica dell'odore e del gusto dei prodotti a base di tabacco ha l'obiettivo di evitare che le industrie immettano sul mercato prodotti che riducono l'impatto del divieto dei prodotti a base di tabacco che contengono aromi caratteristici.
Le modifiche degli articoli 6, 7, 8 e 9 del regio decreto hanno l'obiettivo di chiarire come applicare alcune disposizioni oggetto di interpretazioni divergenti.
L'articolo 10 ha l'obiettivo di chiarire che tutti i prodotti a base di tabacco devono essere imballati. Questo permette quindi di vietare esplicitamente la vendita di singole sigarette e di imporre che ogni sigaro sia imballato per poter essere venduto.
All'articolo 11, il divieto di menzionare il prezzo ha l'obiettivo di chiarire come interpretare il paragrafo 2 in relazione a un punto problematico specifico. L'aggiunta di un paragrafo 4, che si ispira al modo in cui la Francia ha attuato l'articolo 13 della direttiva 2014/40/UE, permetterà di applicare tali disposizioni in maniera precisa.
La modifica dell'articolo 13 ha l'obiettivo di chiarire che il divieto di vendita e di acquisto via Internet riguarda solo i consumatori.
La modifica dell'articolo 14 ha l'obiettivo di spiegare nel dettaglio la procedura attuata nel caso dell'introduzione sul mercato di un nuovo prodotto a base di tabacco e di stabilire le disposizioni del regio decreto che si applicano in tutti i casi per i nuovi prodotti del tabacco.
Le modifiche dell'articolo 16 hanno l'obiettivo di chiarire la procedura di notifica per i prodotti da fumo a base di piante e di introdurre una tassa obbligatoria necessaria per coprire le spese amministrative di trattamento dei fascicoli.
10. Riferimenti a testi di base: il regio decreto del 5 febbraio 2016, relativo alla lavorazione e alla commercializzazione dei prodotti del tabacco.
11. No
12. -
13. No
14. No
15. -
16. Aspetto OTC
No – Il progetto non ha ripercussioni significative sul commercio internazionale.
Aspetto SPS
No – Il progetto non ha ripercussioni significative sul commercio internazionale.
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