Messaggio 002
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2018) 02422
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzione del messaggio 001
Notifica: 2018/0446/B
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 201802422.IT)
1. MSG 002 IND 2018 0446 B IT 10-09-2018 B NOTIF
2. B
3A. SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Direction générale de la Qualité et de la Sécurité - Service Normalisation et Compétitivité - BELNotif
NG III – 5e étage
Boulevard Roi Albert II 16
B - 1000 Bruxelles
Tel: 02/277.93.71
3B. Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
Direction Générale Animaux, Végétaux et Alimentation
Service inspection produits de consommation
Eurostation, place Victor Horta 40/10, 1060 Saint-Gilles, Belgique
tel.: 02 524 73 73 et 02/ 524 74 73
mathieu.capouet@sante.belgique.be et eugenie.bertrand@sante.belgique.be
4. 2018/0446/B - X40M
5. Regio decreto relativo al pacchetto standardizzato delle sigarette, del tabacco da arrotolare e del tabacco per pipa ad acqua
6. Pacchetto standardizzato dei prodotti del tabacco
7. - Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE Testo rilevante ai fini del SEE
8. Il presente regolamento ha come oggetto, in base all'articolo 24 della direttiva 2014/40/UE, quello di uniformare la presentazione dei pacchetti di sigarette, di tabacco da arrotolare e di tabacco per pipa ad acqua. Il presente regio decreto (in prosieguo: RD) mira pertanto a definire il colore, nonché gli elementi che compaiono sulle confezioni delle sigarette, del tabacco da arrotolare e del tabacco per pipa ad acqua.
L'articolo 1 del presente RD ne stabilisce il campo d'applicazione e l'articolo 2 riguarda le definizioni.
L'articolo 3 stabilisce il rapporto tra il presente RD e il regio decreto del 5 febbraio 2016 relativo alla lavorazione e alla commercializzazione dei prodotti del tabacco.
Gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 costituiscono disposizioni generali.
L'articolo 4 indica come i pacchetti dei suddetti prodotti abbiano una sola sfumatura di colore.
L'articolo 5 indica come, oltre ai prodotti a base di tabacco, possa essere contenuto in una confezione unitaria il solo rivestimento.
L'articolo 6 vieta determinate tecniche intese a compromettere la neutralità e l'uniformità delle confezioni unitarie, delle confezioni e degli incarti. Tale articolo vieta altresì qualunque inserto od altro elemento all'interno delle confezioni unitarie, degli imballaggi esterni e degli incarti.
L'articolo 7 indica come la carta delle sigarette, dei tubetti per sigarette e destinata al tabacco da arrotolare sia di un colore solo.
L'articolo 8 indica come le superfici esterne ed interne delle confezioni unitarie, degli imballaggi esterni e dell'incarto siano lisce e, nel caso delle confezioni unitarie o degli imballaggi esterni a forma di parallelepipedo, lisce e piane.
L'articolo 9 riguarda le caratteristiche delle confezioni unitarie del tabacco da arrotolare.
L'articolo 10 indica quali diciture possono trovarsi sulle confezioni unitarie.
L'articolo 11 istituisce il pacchetto standardizzato per i pacchetti di tubetti per sigarette e di carta destinata al tabacco da arrotolare aventi denominazione commerciale identica a quella dei prodotti a base di tabacco.
Gli articoli 12, 13, 14 costituiscono le disposizioni finali relative, in particolare, alla tempistica di attuazione e alle sanzioni.
9. Le disposizioni del progetto di regio decreto sono in linea con quelle adottate dal Regno Unito e dalla Francia, che già hanno comprovato la loro efficacia in tali Stati membri.
Il presente provvedimento fa parte del piano antitabacco del ministro della Sanità belga.
L'istituzione del pacchetto neutro mira:
- a ridurre l'attrattiva della confezione e dell'immagine della marca;
- a migliorare l'efficacia delle avvertenze sanitarie, sotto forma testuale o visiva, apposte sui pacchetti dei prodotti a base di tabacco;
- a ridurre la disinformazione dei consumatori circa la pericolosità del tabacco.
Nel medio e nel lungo termine, l'istituzione del pacchetto neutro mira altresì a ridurre la prevalenza del tabagismo e l'inizio del consumo tra i giovani.
Il ministro incaricato della sanità fisserà con maggior precisione, a mezzo di un decreto ministeriale, le condizioni riguardanti l'aspetto e il contenuto delle diverse confezioni unitarie di sigarette, del tabacco da arrotolare e del tabacco per pipa ad acqua.
10. Riferimenti a testi di base: la legge del 24 gennaio 1977 relativa alla protezione della salute dei consumatori per quanto riguarda i prodotti alimentari e gli altri prodotti.
11. No
12. -
13. No
14. No
15. -
16. Aspetto OTC
No - Il progetto non ha ripercussioni significative sul commercio internazionale.
Aspetto SPS
No - Il progetto non ha ripercussioni significative sul commercio internazionale.
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Commissione europea
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Fax: +32 229 98043
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