Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2026) 1227
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2026/0219/PT
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20261227.IT
1. MSG 001 IND 2026 0219 PT IT 04-05-2026 PT NOTIF
2. Portugal
3A. Ministério da Economia e da Coesão Territorial - Instituto Português da Qualidade, I.P.
Rua António Gião,
n.º 2 2829-513 Caparica
Telefone: + 351 21 294 81 00
Correio eletrónico: not1535@ipq.pt site: www.ipq.pt
3B. Direção-Geral da Economia
Av. da República, 79
1069-218 Lisboa
Telefone: +351 217 911 600
Correio eletrónico: dge@dgeconomia.pt
site: https://dgeconomia.gov.pt/
4. 2026/0219/PT - C40C - Fertilizzanti chimici
5. Progetto di ordinanza ministeriale di attuazione che modifica e ripubblica l’ordinanza ministeriale di attuazione n. 185/2022 del 21 luglio 2022
6. Materiali fertilizzanti: fertilizzanti, additivi e prodotti che, pur non essendo fertilizzanti o additivi per il suolo, apportano alle piante o al suolo sostanze che facilitano e regolano l’assorbimento dei nutrienti o correggono determinate anomalie fisiologiche della pianta
7.
8. Il presente atto modifica e ripubblica, per la prima volta, l’ordinanza ministeriale n. 185/2022 del 21 luglio 2022, che approva le tipologie di materiali fertilizzanti non armonizzati, definisce le materie prime che possono essere utilizzate nella loro produzione e stabilisce i requisiti pertinenti per la loro immissione sul mercato.
9. In considerazione della necessità di adeguare gli allegati al progresso tecnico e scientifico, il presente progetto di ordinanza modifica per la prima volta l’ordinanza ministeriale di attuazione n. 185/2022 del 21 luglio 2022, nella sua versione attuale, aggiungendo all’allegato I una nuova denominazione per un tipo di materiale fertilizzante ed eliminando altre denominazioni a seguito dell’abrogazione del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi. La presente ordinanza ministeriale chiarisce inoltre la formulazione del punto 14 dell’allegato II, relativo ai requisiti igienici da rispettare durante il processo di produzione dei materiali fertilizzanti, e aggiorna l’allegato V, relativo ai metodi di riferimento per il campionamento e l’analisi dei materiali fertilizzanti, nonché l’allegato VI, relativo alle indicazioni di identificazione ed etichettatura.
9 bis. La presente misura mira ad affrontare il rischio che il quadro tecnico applicabile ai materiali fertilizzanti possa diventare obsoleto a seguito dei progressi delle conoscenze scientifiche e delle modifiche del quadro giuridico dell’Unione europea, in particolare l’abrogazione del regolamento (CE) n. 2003/2003 e l’entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/1009.
Il mantenimento di denominazioni inappropriate o obsolete per i tipi di materiali fertilizzanti può compromettere la chiarezza giuridica, indurre in errore gli operatori economici e ostacolare la corretta valutazione della conformità dei prodotti, con potenziali ripercussioni sulla tutela della salute umana e dell’ambiente, nonché sulla trasparenza del mercato. Inoltre il mancato aggiornamento dei metodi analitici, dei requisiti in materia di igiene e delle norme di etichettatura può compromettere l’affidabilità dei controlli ufficiali e la comparabilità dei risultati analitici.
A tale riguardo, la misura proposta contribuisce a mitigare tali rischi attraverso un insieme coerente di interventi tecnici. In particolare, l’aggiunta di una nuova denominazione per un tipo di fertilizzante tiene conto degli sviluppi tecnici e garantisce che i prodotti innovativi siano classificati in modo adeguato, mentre l’eliminazione delle denominazioni obsolete assicura la coerenza con la normativa dell’Unione europea ed evita il mantenimento di categorie che non hanno più alcun fondamento tecnico o giuridico.
D’altro canto, il chiarimento dei requisiti igienici applicabili al processo di produzione contribuisce a migliorare la sicurezza e la qualità dei prodotti immessi sul mercato, mentre l’aggiornamento dei metodi di riferimento per il campionamento e l’analisi garantisce l’uso di procedure tecnicamente convalidate e riconosciute, aumentando in tal modo l’affidabilità e la riproducibilità dei risultati. La revisione delle norme in materia di etichettatura favorisce inoltre una migliore informazione degli utilizzatori e una maggiore trasparenza delle condizioni di commercializzazione.
L’adeguatezza della misura è giustificata dalla necessità di allinearsi al quadro normativo europeo vigente e di integrare i progressi tecnici e scientifici ampiamente riconosciuti nel settore, comprese le norme tecniche e le pratiche di laboratorio aggiornate. Tali interventi sono coerenti con gli obiettivi di tutela della salute umana e dell’ambiente, nonché con il corretto funzionamento del mercato interno.
La misura persegue l’interesse pubblico in modo coerente e sistematico, poiché interviene in modo integrato sugli elementi principali che definiscono l’immissione sul mercato dei materiali fertilizzanti (classificazione, produzione, controllo ed etichettatura) garantendo che tutti questi aspetti riflettano requisiti aggiornati e proporzionati, in linea con il diritto dell’Unione europea.
9 ter. La misura notificata non introduce una restrizione autonoma e discrezionale al commercio nel mercato interno, ma aggiorna e chiarisce i requisiti tecnici applicabili ai materiali fertilizzanti, in termini di adeguamento al progresso tecnico e scientifico e necessità di allinearsi al quadro giuridico dell’UE, compresa l’abrogazione del regolamento (CE) n. 2003/2003.
L’impatto potenziale della misura sul mercato interno è limitato e indiretto e riguarda principalmente la necessità per gli operatori economici di adeguarsi ai requisiti tecnici aggiornati. In particolare, potrebbero esserci ripercussioni sull’immissione sul mercato di determinati prodotti precedentemente designati con denominazioni ora aggiornate, nonché sull’adeguamento dei requisiti di etichettatura, dei metodi di prova e delle procedure di produzione. Tuttavia la misura non crea nuovi ostacoli all’accesso al mercato né limita la libera circolazione dei prodotti conformi alla normativa dell’UE; al contrario, contribuisce a garantire maggiore chiarezza, coerenza e armonizzazione tecnica. Gli effetti sul commercio transfrontaliero sono quindi di natura meramente adattativa e temporanea, derivanti dalla necessità di adeguamento ai nuovi requisiti tecnici.
Le norme generali attualmente applicabili, compreso il quadro giuridico dell’UE e la legislazione nazionale vigente, non sono di per sé sufficienti a garantire l’aggiornamento tecnico necessario per la corretta classificazione, controllo ed etichettatura dei materiali fertilizzanti.
Gli sviluppi scientifici e l’abrogazione del precedente regolamento europeo hanno comportato l’obsolescenza di alcuni riferimenti tecnici e denominazioni, creando un rischio di divergenza interpretativa, incertezza giuridica e difficoltà nell’applicazione uniforme dei criteri di valutazione della conformità. La mancanza di aggiornamenti specifici potrebbe quindi compromettere l’efficacia dei controlli ufficiali, la comparabilità dei risultati analitici e la fornitura di informazioni adeguate all’utilizzatore finale.
Sono state prese in considerazione alternative di carattere più generale, ovvero: il mantenimento del regime esistente senza modifiche immediate agli allegati; il suo aggiornamento tramite orientamenti amministrativi o interpretazioni tecniche da parte delle autorità competenti; e un aggiornamento parziale e non sistematico dei requisiti tecnici. Tali alternative sono state respinte in quanto non garantiscono né un livello adeguato di certezza giuridica né la necessaria coerenza con il quadro giuridico dell’UE.
Il mantenimento dell’attuale regime comporterebbe il perpetuarsi dell’uso di denominazioni e riferimenti tecnici ormai obsoleti. D’altra parte, le soluzioni basate esclusivamente su orientamenti amministrativi non avrebbero carattere vincolante né garantirebbero un’applicazione uniforme da parte degli operatori economici e delle autorità di controllo. Un aggiornamento parziale non consentirebbe un adeguamento coerente e sistematico dei diversi allegati interessati.
La misura adottata è considerata l’opzione meno restrittiva, in quanto si limita a quanto strettamente necessario per garantire l’aggiornamento tecnico, la coerenza e la certezza giuridica del regime applicabile, senza introdurre ulteriori requisiti di accesso al mercato né restrizioni discrezionali alla commercializzazione dei prodotti.
Le modifiche riguardano esclusivamente aspetti tecnici essenziali, garantendo al contempo la prosecuzione della libera circolazione dei prodotti in conformità del diritto dell’Unione europea e il perseguimento di obiettivi di interesse pubblico, in particolare la tutela delle persone e dell’ambiente, nonché la trasparenza del mercato. La misura normativa è pertanto proporzionata, tecnicamente giustificata e pienamente in linea con il principio della libera circolazione delle merci nel mercato interno.
Inoltre la misura si limita ad aggiornare i requisiti già esistenti nell’ambito del quadro giuridico; è prevalentemente di natura tecnica e serve a garantire la continuità normativa, il che contribuisce alla prevedibilità del quadro giuridico e facilita l’adattamento degli operatori economici.
9 quater. Le restrizioni derivanti dalla misura notificata sono proporzionate all’importanza degli obiettivi di interesse generale perseguiti, vale a dire la tutela della salute umana e dell’ambiente, la garanzia della qualità dei materiali fertilizzanti e la trasparenza del mercato. L’eventuale costo per gli operatori economici si limita all’adeguamento ai requisiti tecnici aggiornati, in particolare per quanto riguarda la classificazione dei prodotti, l’etichettatura, i metodi di prova e le procedure di produzione.
Il rischio connesso al mancato aggiornamento del regime è significativo, in quanto l’uso prolungato di riferimenti tecnici e denominazioni di prodotti obsoleti può compromettere l’affidabilità della valutazione della conformità, l’efficacia dei controlli ufficiali e la fornitura di informazioni accurate all’utilizzatore finale. La probabilità che tali rischi si concretizzino è significativa, tenuto conto degli sviluppi scientifici e tecnici nel settore e delle modifiche al quadro giuridico dell’Unione europea, compresa l’abrogazione del regolamento (CE) n. 2003/2003.
La tutela dell’interesse pubblico è stata valutata in relazione al grado di interferenza con il funzionamento del mercato interno ed è stato concluso che tale interferenza è limitata e proporzionata. La misura, infatti, non introduce divieti generali o restrizioni arbitrarie alla commercializzazione, ma si concentra piuttosto sull’aggiornamento dei requisiti tecnici già esistenti, essenziali per garantire la coerenza normativa e la fiducia del mercato.
Le autorità hanno concluso che la tutela dell’interesse pubblico prevale su eventuali effetti sul mercato interno, poiché l’assenza di un intervento normativo potrebbe comportare conseguenze più gravi, tra cui l’incertezza giuridica, l’incoerenza nell’applicazione delle norme e un calo di fiducia nei meccanismi di vigilanza, con ripercussioni sul funzionamento complessivo del mercato.
D’altra parte, i costi a carico degli operatori economici sono limitati, prevedibili e inerenti alla necessità di adeguarsi a un quadro tecnico aggiornato e sono compensati dai vantaggi derivanti da un regime più chiaro, coerente e conforme al diritto dell’Unione europea.
Va inoltre osservato che la misura non si limita alla rimozione di denominazioni obsolete, ma aggiunge all’allegato I anche una nuova denominazione per un tipo di fertilizzante. Tale aggiornamento garantisce che i prodotti siano adeguatamente classificati in linea con gli sviluppi tecnici e scientifici del settore, promuovendo in tal modo l’innovazione e adattando il quadro giuridico alle nuove realtà del mercato. A tale riguardo, la misura consegue un equilibrio: non è semplicemente restrittiva, ma facilita anche l’immissione sul mercato di prodotti conformi ai requisiti aggiornati.
Il mancato conseguimento di tali obiettivi di interesse pubblico comporterebbe il continuo ricorso a un quadro tecnico obsoleto, con potenziali ripercussioni negative sulla tutela della salute umana e dell’ambiente, nonché sulla trasparenza e l’affidabilità del mercato. A titolo di confronto, i potenziali effetti restrittivi della misura sono limitati, temporanei e strettamente necessari per garantire la qualità e la conformità dei materiali fertilizzanti immessi sul mercato.
Si può quindi concludere che la misura non comporti costi eccessivi; essa è adeguata, necessaria e proporzionata agli obiettivi perseguiti, garantendo al contempo un equilibrio tra la tutela dell’interesse pubblico e il corretto funzionamento del mercato interno.
10. Riferimenti ai testi di base: 2019/0296/P e 2019/0297/P
I testi di base sono stati trasmessi nell’ambito di una precedente notifica:
2019/0296/P
2019/0297/P
11. No
12.
13. No
14. No
15. No
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
**********
Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu