Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2026) 2116
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2026/0416/SK
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20262116.IT
1. MSG 001 IND 2026 0416 SK IT 04-08-2026 SK NOTIF
2. Slovakia
3A. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Kontaktné miesto pre smernicu (EÚ) 2015/1535
P.O.Box 76
Štefanovičova 3
810 05 Bratislava
e-mail: 2015.1535@normoff.gov.sk
3B. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Štátny dopravný úrad
P.O.Box 100
Námestie slobody č. 6
810 05 Bratislava
e-mail: dusan.stofik@mindop.sk
4. 2026/0416/SK - T40T - Trasporti urbani e stradali
5. Decreto del ministero dei Trasporti della Repubblica slovacca che modifica il decreto del ministero dei Trasporti e dell’edilizia della Repubblica slovacca n. 132/2018 che stabilisce i dettagli relativi ai requisiti tecnici per alcuni veicoli, sistemi, componenti e unità tecniche indipendenti ai fini dell’omologazione
6. Veicoli e loro sistemi, componenti e unità tecniche indipendenti nel traffico stradale
7.
8. Il presente progetto di decreto modifica il decreto del ministero dei Trasporti e dell’edilizia della Repubblica slovacca n. 132/2018 che stabilisce i dettagli relativi ai requisiti tecnici per alcuni veicoli, sistemi, componenti e unità tecniche indipendenti ai fini dell’omologazione, come modificato dal decreto n. 498/2019; entrambi i decreti sono stati notificati in conformità della direttiva (UE) 2015/1535 con i numeri di notifica 2017/0600/SK e 2019/0449/SK.
Il presente progetto di decreto aggiorna la legislazione nazionale a seguito dell’adozione del regolamento (UE) 2025/14 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato delle macchine mobili non stradali circolanti su strade pubbliche, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 (GU L, 2025/14, 8. 1. 2025). Il progetto di decreto aggiorna inoltre i riferimenti alla legislazione pertinente.
9. Lo scopo del progetto di decreto è quello di aggiornare la legislazione nazionale in materia di requisiti tecnici dei veicoli a seguito dell’adozione del regolamento (UE) 2025/14 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato delle macchine mobili non stradali circolanti su strade pubbliche. Il progetto estende l’ambito di applicazione delle disposizioni vigenti ai veicoli della categoria U e prevede che, fino all’adozione di requisiti tecnici armonizzati a livello dell’UE, tali veicoli debbano essere conformi ai requisiti tecnici applicabili ai veicoli della categoria PS ai fini dell’omologazione nazionale. Il progetto comprende altresì modifiche legislative e tecniche consistenti in aggiornamenti dei riferimenti alla legislazione dell’Unione europea e alle norme tecniche slovacche (STN) e l’aggiunta di una disposizione che stabilisce che il decreto è stato adottato in conformità delle norme dell’Unione europea in materia di regolamentazioni tecniche. L’obiettivo legittimo di interesse pubblico perseguito è quello di garantire la sicurezza stradale, la certezza del diritto in materia di omologazione dei veicoli e l’applicazione uniforme dei requisiti tecnici in conformità del diritto dell’Unione europea.
9 bis. La misura proposta è appropriata per conseguire l’obiettivo perseguito, in quanto colma le lacune della legislazione nazionale derivanti dall’adozione del regolamento (UE) 2025/14. Senza l’inclusione dei veicoli della categoria U nel decreto vigente, non esisterebbero requisiti tecnici chiari per la loro omologazione nazionale fino all’adozione dei requisiti tecnici armonizzati a livello dell’Unione europea. La modifica proposta garantisce che i veicoli della categoria U siano soggetti agli stessi requisiti tecnici dei veicoli comparabili della categoria PS, mantenendo così la continuità del sistema di omologazione dei veicoli e assicurando un livello adeguato di sicurezza del traffico stradale. La misura garantisce inoltre un’applicazione uniforme della legislazione in materia di omologazione dei veicoli e rafforza la certezza del diritto a beneficio sia dei fabbricanti e degli importatori, sia delle autorità di omologazione e dei servizi tecnici. Le altre modifiche proposte consistono principalmente in aggiornamenti legislativi e tecnici relativi ai riferimenti alla normativa dell’UE e alle norme tecniche, al fine di facilitare la chiara applicazione della legislazione senza introdurre nuovi requisiti tecnici.
9 ter. La proposta di legge non va oltre quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito. L’alternativa sarebbe quella di mantenere lo status quo fino all’adozione di requisiti tecnici armonizzati a livello dell’Unione europea. Tuttavia una soluzione del genere creerebbe incertezza del diritto in merito all’omologazione dei veicoli della categoria U, poiché la legislazione nazionale non conterrebbe i requisiti tecnici applicabili a tali veicoli.
Un’altra alternativa sarebbe quella di creare una serie separata di requisiti tecnici nazionali per i veicoli di categoria U. Tale soluzione sarebbe più onerosa dal punto di vista sia amministrativo che normativo e potrebbe portare a divergenze rispetto alla futura legislazione armonizzata dell’Unione europea. La soluzione scelta rappresenta il mezzo meno restrittivo per raggiungere l’obiettivo perseguito, poiché prevede l’applicazione dei requisiti tecnici vigenti per i veicoli della categoria PS solo a titolo temporaneo, fino all’adozione dei requisiti armonizzati dell’Unione europea. Il progetto non introduce nuovi test tecnici, nuovi obblighi amministrativi né nuovi requisiti oltre l’ambito di applicazione dell’attuale sistema di omologazione. La relazione che accompagna il presente progetto afferma inoltre che il progetto non avrà alcun impatto sul contesto imprenditoriale, sul bilancio della pubblica amministrazione o su altri settori soggetti a valutazione d’impatto.
9 quater. La modifica proposta non impone un onere sproporzionato ai soggetti interessati. La maggior parte delle modifiche sono di natura legislativa e tecnica e consistono in aggiornamenti dei riferimenti alla legislazione dell’Unione europea e alle norme tecniche o in chiarimenti della legislazione vigente. L’unica modifica sostanziale consiste nell’estensione temporanea dei requisiti tecnici esistenti ai veicoli della categoria U, in attesa dell’adozione di norme armonizzate dell’Unione europea. La modifica proposta non crea nuovi ostacoli alla libera circolazione delle merci o al commercio transfrontaliero. Al contrario, essa mira a garantire la continuità del sistema di omologazione dei veicoli e l’allineamento della legislazione nazionale al diritto dell’Unione.
Tra i vantaggi della misura figurano in particolare:
• garantire la certezza del diritto nell’omologazione dei veicoli di categoria U;
• mantenere un adeguato livello di sicurezza del traffico stradale;
• allineare la legislazione nazionale al regolamento (UE) 2025/14;
• eliminare le ambiguità interpretative e garantire un approccio uniforme da parte delle autorità di omologazione.
Dato che il progetto non introduce nuovi requisiti tecnici oltre a quelli del sistema esistente, non impone nuovi obblighi amministrativi e, secondo la clausola sugli impatti, non ha alcun impatto negativo sul contesto imprenditoriale, si può concludere che qualsiasi restrizione alla libera circolazione delle merci è minima e proporzionata al legittimo obiettivo di interesse pubblico perseguito.
10. Riferimento ai testi di base: 2017/0600/SK, 2019/0449/SK
I testi di base sono stati inoltrati nell’ambito di una precedente notifica:
2017/0600/SK
2019/0449/SK
11. No
12.
13. No
14. No
15. No
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu