Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2026) 2217
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2026/0432/IT
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20262217.IT
1. MSG 001 IND 2026 0432 IT IT 17-08-2026 IT NOTIF
2. Italy
3A. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Dipartimento Mercato e Tutela
Direzione Generale Consumatori e Mercato
Divisione II - Normativa tecnica - Sicurezza e conformità dei prodotti, qualità prodotti e servizi
00187 Roma - Via Molise, 2
3B. Regione Lombardia
Direzione Generale Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica
4. 2026/0432/IT - S30E - Inquinamento
5. Bozza di DGR per l’approvazione della proposta di REGOLAMENTO REGIONALE DI DEFINIZIONE DELLE NORME TECNICHE PER L’APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 5 OTTOBRE 2015, N. 31 RECANTE “MISURE DI EFFICIENTAMENTO DEI SISTEMI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA CON [...]
6. Apparecchi illuminanti e tecnologie accessorie per illuminazione esterna
7.
8. Il regolamento costituisce norma tecnica relativamente a:
• prestazioni energetiche minime;
• dispersione del flusso luminoso oltre il piano dell'orizzonte;
• principali parametri illuminotecnici degli impianti di illuminazione pubblica e privata (e.g. temperatura colore);
• modalità d'impiego degli impianti di illuminazione dedicati a ambiti specifici tra cui impianti sportivi, elementi architettonici e monumenti, insegne;
• modalità di esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo assegnate ai comuni dall’articolo 6 comma 3 della legge regionale 31/2015.
Inoltre, definisce gli impianti di modesta entità non soggetti all’applicazione della legge, dispone prescrizioni per la redazione del Documento di Analisi dell’Illuminazione Esterna (DAIE), di cui all’articolo 7 della l.r. 31/2015 e procedure da seguire per garantire la pubblicità dei dati di cui all’articolo 5, comma 4 della l.r. 31/2015.
Il testo si compone di 14 articoli ed è corredato da 3 appendici e 5 allegati. Le appendici riportano esemplificazioni per illustrare alcune applicazioni normate dal regolamento.
L’efficacia delle disposizioni regolamentari è garantita dall’apparato sanzionatorio previsto dall’articolo 10 della l.r. 31/2015.
9. Le regole proposte indirizzano l’impiego dell’illuminazione esterna verso la riduzione dell'inquinamento luminoso, a vantaggio della salute umana, della biodiversità e degli equilibri ecologici garantendo la fruizione, la valorizzazione e la sicurezza del territorio.
Mancando una normativa a livello nazionale, Regione Lombardia si è adoperata a disciplinare la realizzazione e gestione degli impianti di illuminazione esterna, con la legge regionale 31/2015, per contenere l’illuminazione artificiale degli ambienti antropizzati e naturali per salvaguardare la salute umana, la biodiversità e gli equilibri ecologici.
9a. I rischi più comuni legati alla cattiva progettazione e gestione degli impianti di illuminazione esterna sono connessi all’alterazione del ritmo circadiano per gli esseri umani, l’alterazione degli equilibri ecologici e il disturbo arrecato alla fauna, con particolare riferimento alle specie notturne, nonché la riduzione della sicurezza della circolazione stradale per i fenomeni di abbagliamento.
Inoltre, seppur indirettamente, il maggior consumo di energia elettrica dovuto alla cattiva gestione degli impianti di illuminazione esterna, produce un’emissione di gas serra e degli inquinanti correlati ai processi di generazione energetica, con effetti negativi sulla qualità dell’aria, per la quale la Lombardia ha già subito diverse procedure di infrazioni europee quali P.I. 2014/2147 per il superamento dei limiti di PM 10, P.I. 2015/2043 per il superamento dei limiti di biossido di azoto e più recentemente P.I.2020/2299 per il superamento delle emissioni di PM2,5.
Nel dettaglio, in relazione ai rischi sopra descritti:
• l'esposizione alla luce artificiale nelle ore serali e notturne, soprattutto se ricca di componenti blu (temperature di colore elevate, superiori a 4000 K), sopprime la produzione di melatonina. Una luce a temperatura di colore più bassa contiene una minore componente blu determinando una minore interferenza con l'orologio biologico;
• la luce blu ha effetti negativi sugli habitat e sugli ecosistemi naturali, ridurne l’emissione contribuisce alla salvaguardia della fauna locale, in particolare delle specie maggiormente sensibili alla luce notturna, in adesione alle direttive 92/43/CEE ("Habitat") e 2009/147/CE ("Uccelli");
• i consumi energetici superflui connessi a impianti non ottimizzati comportano maggiore richiesta di generazione elettrica e, indirettamente, una più alta emissione di inquinanti correlati che contribuiscono al peggioramento della qualità dell’aria. Attraverso l’efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna e l’adozione di soluzioni di gestione razionale degli impianti, si possono ridurre tali effetti negativi.
9b. Le disposizioni del regolamento sono necessarie e proporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti; e si sostanziano, in particolare, nell’utilizzo di sistemi di regolazione, di intervallo di accessione e spegnimento degli impianti nel rispetto delle normative di sicurezza e della normativa tecnica di settore, e nell’utilizzo di corpi illuminanti con temperatura colore di 2200-3000 K o con limitata emissione nello spettro del blu.
Le prescrizioni sulla limitazione della componente blu delle sorgenti luminose e regolazione dei livelli di illuminazione sono calibrate sulla base delle evidenze scientifiche relative agli effetti della luce artificiale sugli ecosistemi e sulle specie protette. Inoltre, il regolamento differenzia i requisiti in funzione della sensibilità ambientale dei territori interessati, prevedendo misure più restrittive esclusivamente nelle zone di particolare tutela. Le recenti esperienze maturate nell’ambito dei bandi regionali dedicati all’efficientamento dell’illuminazione pubblica dimostrano che le prescrizioni previste dal regolamento, non hanno determinato restrizioni del mercato.
9c. Il successo delle iniziative finanziate con risorse regionali conferma che il mercato dispone di apparecchi conformi ai requisiti di temperatura di colore previsti dal Regolamento, senza determinare distorsioni della concorrenza.
10. Riferimenti dei testi di base:
11. No
12.
13. No
14. No
15. No
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
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