Messaggio 002
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2020) 03875
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzione del messaggio 001
Notifica: 2020/0673/EE
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 202003875.IT)
1. MSG 002 IND 2020 0673 EE IT 27-10-2020 EE NOTIF
2. EE
3A. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, siseturuosakond, toote ohutuse ja tarbijakaitse talitus
e-post: el.teavitamine@mkm.ee
tel: 00 372 6256 405
3B. Tallinna linn Tallinna Ettevõtlusameti kaudu
e-post: ettevotlus@tallinnlv.ee
tel: 00 372 6404 218
4. 2020/0673/EE - C50A
5. Progetto di regolamento del consiglio comunale di Tallinn sulle restrizioni alla vendita al dettaglio di bevande alcoliche
6. Prodotti alimentari e bevande analcoliche (ad eccezione di toniche, acqua, succhi, sidri analcolici e birre analcoliche).
7. - Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
- Restrizioni quantitative o territoriali
- La vendita al dettaglio di bevande spiritose non è consentita presso un negozio di una stazione di servizio o presso un negozio situato nelle vicinanze di una stazione di servizio qualora la distanza tra l'ingresso del negozio e la pompa di riempimento più vicina sia inferiore a 15 m.
8. 1. La vendita di prodotti alimentari e di bevande analcoliche, ad eccezione di toniche, acqua, succhi, sidri analcolici e birre analcoliche, non è consentita presso un punto vendita specializzato nella vendita al dettaglio di bevande alcoliche.
La nuova versione del regolamento vieta la vendita di beni destinati ai minori nella gamma di prodotti di un negozio specializzato nella vendita al dettaglio di bevande alcoliche.
2. La vendita al dettaglio di bevande spiritose non è consentita presso un negozio di una stazione di servizio o presso un negozio situato nelle vicinanze di una stazione di servizio qualora la distanza tra l'ingresso del negozio e la pompa di riempimento più vicina sia inferiore a 15 m.
La disposizione attualmente in vigore vieta la vendita di bevande spiritose presso i negozi delle stazioni di servizio. Si intende mantenere detta restrizione anche nella nuova versione.
9. 1. Alla fine del 2019 è stato rilevato che fino al 5 % della gamma dei prodotti (in alcuni casi fino al 10 %) dei negozi specializzati nella vendita al dettaglio di bevande alcoliche a Tallinn è rivolta ai minori. I prodotti alimentari in questione sono soprattutto gelati, limonate, biscotti, patatine, lecca lecca, ecc. Pertanto, anche i minori visitano i negozi specializzati nella vendita al dettaglio di bevande alcoliche - principalmente bambini in età scolare e giovani, anche non accompagnati da un adulto. La gamma restante dei prodotti in un siffatto negozio è costituita principalmente da bevande alcoliche e, in misura minore, altresì da prodotti del tabacco e da articoli ad essi correlati. Detti negozi non vendono prodotti alimentari convenzionali (come pane, latte o burro). La vendita di prodotti alimentari e di bevande analcoliche destinata ai minori in tali negozi non è conforme ai valori e alle consuetudini sociali predominanti. Lo scopo della restrizione è ridurre l'esposizione dei giovani alle bevande alcoliche e il contatto con persone aventi consumato alcol o che presentano i postumi di una sbornia.
2. In base a un sondaggio condotto nella città di Tallinn nel 2015, tra le bevande alcoliche gli uomini preferiscono in particolare le bevande spiritose, oltre alla birra. La restrizione consentirà di limitare la disponibilità di alcol e sensibilizzerà sull'incompatibilità tra il consumo di alcol e la guida. Vietare sia gli alcopop che le bevande spiritose presso i negozi delle stazioni di servizio di Tallinn sarebbe stata una restrizione più rigorosa di un diritto fondamentale. La città di Tallinn non esclude tale opzione per il futuro, ma considerando la proporzione del consumo di bevande spiritose e il fatto che le bevande spiritose incidono sull'organismo a un ritmo molto più rapido rispetto agli alcopop, la vendita di bevande spiritose era stata vietata presso i negozi delle stazioni di servizio. La natura di detta restrizione non era molto rigorosa e non ha portato alla chiusura dei negozi delle stazioni di servizio, il che è dimostrato dal fatto che a Tallinn sono stati costruiti ulteriori negozi presso le stazioni di servizio a seguito dell'imposizione della restrizione (ad esempio la catena di stazioni di servizio Olerex nel 2014-8 e nel 2020-16, la catena di stazioni di servizio Alexela nel 2014-2 e nel 2020-5).
10. Riferimenti a testi di base: progetto di regolamento del consiglio comunale di Tallinn n. 30, del 18 settembre 2008, sulle restrizioni alla vendita al dettaglio di bevande alcoliche
legge sugli alcolici
11. No
12. -
13. No
14. No
15. -
16. Aspetto OTC
No - Il progetto di regolamento non ha ripercussioni significative sul commercio internazionale.
Aspetto SPS
No - Il progetto non è una misura sanitaria o fitosanitaria.
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Commissione europea
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