Messaggio 002
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2022) 01695
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzione del messaggio 001
Notifica: 2022/0338/A
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 202201695.IT)
1. MSG 002 IND 2022 0338 A IT 10-05-2022 A NOTIF
2. A
3A. Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
Abteilung III/8
A-1010 Wien, Stubenring 1
Telefon +43-1/71100-805436
Telefax +43-1/71100-8045436
E-Mail: not9834@bmdw.gv.at
3B. Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
Referat III/A/2a
A-1030 Wien, Radetzkystraße 2
Telefon +43-1/71100-644877
E-Mail: ingrid.neuner@sozialministerium.at
4. 2022/0338/A - C00A
5. Ordinanza del ministro federale per gli Affari Sociali, la Sanità, l'Assistenza e la Tutela dei Consumatori sull'obbligo di indicare l'origine della carne, del latte e delle uova come ingrediente primario negli alimenti confezionati
6. Ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 per l'indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento, GU L 131 del 29.05.2018, pag. 8, che prevede l'indicazione obbligatoria dell'origine dell'ingrediente primario in caso di presentazione volontaria della provenienza dell'alimento, stabilisce l'obbligo generale di indicare l'origine delle carni bovine, suine, ovine, caprine e di pollame, del latte e dell'uovo come ingrediente primario negli alimenti confezionati.
7. - Direttiva 94/55/CE, articolo 5, paragrafo 4, concernente l'allineamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada
-
Nessuno.
8. Lo scopo principale del presente regolamento è informare i consumatori in merito all'origine delle carni bovine, suine, ovine, caprine e di pollame, del latte e delle uova come ingrediente primario negli alimenti confezionati. Ai sensi del regolamento di attuazione (UE) 2018/775 per l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento, GU L 131 del 29.05.2018, pag. 8, che prevede l'indicazione obbligatoria dell'origine dell'ingrediente primario in caso di presentazione volontaria della provenienza dell'alimento, stabilisce l'obbligo generale di indicare l'origine delle carni bovine, suine, ovine, caprine e di pollame, del latte e delle uova come ingrediente primario negli alimenti confezionati.
Il tipo di condivisione di informazioni per le carni bovine utilizzate come ingrediente primario negli alimenti confezionati è disciplinato dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e sull'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (GU L 204 del 11.08.2000, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 216/429 (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1). L'articolo 13 stabilisce che deve essere indicato il paese di nascita, di ingrasso e di macellazione. Il paese di nascita, allevamento e macellazione degli animali da cui le carni sono originarie possono indicare un paese di origine.
La natura della divulgazione delle informazioni relative alle carni di ovini, caprini, suini e pollame utilizzati come ingrediente primario negli alimenti confezionati è disciplinata dall'articolo 5 del regolamento di attuazione (UE) n. 1337/2013 per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di suini, ovini, caprini e pollame (GU L 335 del 14.12.2013, pag. 19), corretta dalla GU L 95 del 29.3.2014, pag. 70.
L'articolo 5 stabilisce che deve essere indicato il paese di allevamento e di macellazione. Se l'animale è nato, allevato e macellato nello stesso paese, può essere indicato un paese di origine.
L'indicazione del luogo in cui l'animale è stato munto è stata scelta come indicazione di origine del latte, in quanto ciò è più utile alla comprensione dei consumatori, alle loro aspettative e al loro interesse per l'indicazione dell'origine.
L'indicazione del luogo in cui è stato deposto un uovo è il criterio decisivo per la percezione dei consumatori per quanto riguarda le informazioni sull'origine.
Tutte le zone geografiche possono essere utilizzate conformemente all'articolo 2 del regolamento di attuazione (UE) 2018/775 recante modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori per quanto riguarda le norme relative all'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un prodotto alimentare (GU L 131 del 29.05.2018, pag. 8). Ad esempio, è possibile indicare un paese, diversi paesi, regioni, stati federali, ma anche "UE", "non UE" o "UE e non UE".
Il presente regolamento contiene una clausola di riconoscimento reciproco.
9. L'origine di un alimento o dei suoi ingredienti è il fattore più importante per l'acquisto per la maggior parte dei consumatori.
Tuttavia, queste informazioni mancano in gran parte, in quanto l'obbligo di indicare l'origine degli ingredienti di un alimento si applica solo in casi specifici.
Poiché non è possibile prevedere quando sarà presentato alla Commissione un atto giuridico di estensione del marchio di origine, l'Austria intende prevedere un obbligo nazionale temporaneo.
10. Testo/i di base non disponibile/i
11. No
12. -
13. No
14. No
15. Sì
16. Aspetto OTC
No - Il progetto non ha ripercussioni significative sul commercio internazionale.
Aspetto SPS
No - Il progetto non è una misura sanitaria o fitosanitaria
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Commissione europea
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Fax: +32 229 98043
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