Messaggio 002
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2021) 02524
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzione del messaggio 001
Notifica: 2021/0421/A
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 202102524.IT)
1. MSG 002 IND 2021 0421 A IT 05-07-2021 A NOTIF
2. A
3A. Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
Abteilung III/8
A-1010 Wien, Stubenring 1
Telefon +43-1/71100-802365
Telefax +43-1/71100-8042365
E-Mail: not9834@bmdw.gv.at
3B. Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
Referat III/B/16a
A-1030 Wien, Radetzkystraße 2
Telefon +43-1/71100-644877
E-Mail: ingrid.neuner@sozialministerium.at
4. 2021/0421/A - C00A
5. Ordinanza del Ministro federale degli affari sociali, della sanità, dell'assistenza e della tutela dei consumatori sulla divulgazione obbligatoria di informazioni sulla provenienza di carne, latte e uova lungo la filiera di approvvigionamento degli operatori del settore alimentare
6. In base all'articolo 8, paragrafo 8 del Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, GU L 304 del 22 novembre 2011, pag. 18, modificato da ultimo dalla GU L 327 del 11 dicembre 2015, pag. 1, la presente Ordinanza prevede la divulgazione di informazioni sulla provenienza di carne, latte e uova nei documenti commerciali lungo la filiera alimentare.
7. - Direttiva 2000/13/CE relativa all'etichettatura, alla la presentazione dei prodotti alimentari, nonché alla relativa pubblicità
8. Lo scopo principale della presente Ordinanza è quello di dettagliare ulteriormente la divulgazione delle informazioni lungo la filiera alimentare di cui all'articolo 8, paragrafo 8 del Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, al fine di facilitare la divulgazione di informazioni sulla provenienza di carne, latte e uova lungo la filiera degli operatori del settore alimentare. Si rivolge agli operatori austriaci del settore alimentare.
Il metodo di comunicazione delle informazioni sulle carni di ovini, caprini, suini e pollame destinati ad essere ulteriormente trasformate si basa sulle disposizioni del Regolamento di attuazione (UE) n. 1337/2013 della Commissione per quanto riguarda l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili.
Per l'indicazione di origine del latte è stata scelta l'indicazione del luogo in cui l'animale è stato munto perché è la più idonea a corrispondere alla comprensione, alle aspettative e all'interesse dei consumatori in merito all'indicazione di provenienza.
L'indicazione del luogo in cui un uovo è stato deposto è il criterio decisivo per quanto riguarda le percezioni e le aspettative dei consumatori riguardo alle informazioni sulla sua provenienza. Le indicazioni di "paese", "paesi", "UE", "non UE" o "UE e non UE" sono utilizzate in linea con le disposizioni in materia di etichettatura di cui all'articolo 2 del Regolamento di attuazione (UE) 2018/775 della Commissione.
9. Gli operatori del settore alimentare che promuovono la provenienza di un prodotto alimentare devono applicare il Regolamento di attuazione (UE) 2018/775 della Commissione recante modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento. A volte è difficile ottenere le informazioni necessarie lungo la filiera di approvvigionamento in modo da garantire la certezza della provenienza.
In base all'articolo 8 paragrafo 8 del Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, l'Ordinanza specifica la divulgazione di informazioni sulla provenienza delle carni, del latte e delle uova nei documenti commerciali lungo la filiera alimentare.
10. Non ci sono testi di base disponibili
11. No
12. -
13. No
14. No
15. Sì
16. Aspetto TBT
NO - La bozza non ha ripercussioni significative sul commercio internazionale.
Aspetto SPS
No - Il progetto non è né una misura sanitaria né fitosanitaria.
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu