Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2023) 1815
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2023/0375/SE
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20231815.IT
1. MSG 001 IND 2023 0375 SE IT 15-06-2023 SE NOTIF
2. Sweden
3A. Kommerskollegium
3B. Livsmedelsverket
4. 2023/0375/SE - X60M - Tobacco
5. I regolamenti dell'Agenzia nazionale svedese per l'alimentazione in materia di snus, prodotti simili allo snus e tabacco da masticare
6. Snus, prodotti simili allo snus e tabacco da masticare
7.
8. Il progetto di regolamento introduce una nuova norma che prevede che ai prodotti denominati "prodotti simili allo snus" si applichino alcune delle disposizioni attualmente contenute nei regolamenti dell'Agenzia nazionale per l'alimentazione (LIVSFS 2012:6) sullo snus e sul tabacco da masticare.
Ai sensi del progetto di regolamento, i prodotti simili allo snus non potranno contenere ingredienti che comportino rischi per la salute umana, ad eccezione della nicotina e di alcuni altri contaminanti specificatamente indicati nel regolamento. Il progetto di regolamento imporrà inoltre dei requisiti sull'acqua utilizzata per la produzione dei prodotti simili allo snus.
Il progetto di regolamento prevede che gli operatori impegnati nella fabbricazione di prodotti simili allo snus, laddove necessario per mantenere un'igiene soddisfacente o per soddisfare i requisiti del progetto di regolamento, si conformino a determinati requisiti specificati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e stabiliscano, attuino e mantengano una o più procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento. Inoltre, gli operatori saranno tenuti a garantire che tutta la documentazione che descrive la procedura di cui sopra sia aggiornata e conservata per un periodo di tempo adeguato.
In base ai progetti di regolamento, i produttori di prodotti simili allo snus saranno inoltre obbligati a disporre di sistemi e procedure che consentano loro di identificare i soggetti da cui hanno ottenuto gli ingredienti destinati o che potrebbero essere inclusi nei prodotti simili allo snus, nonché tutti i soggetti che hanno ottenuto i loro prodotti; ma non i consumatori.
Infine, gli operatori impegnati nella fabbricazione di prodotti simili al tabacco da fiuto dovranno notificare per iscritto i loro impianti di produzione per la registrazione all'autorità competente per la registrazione degli impianti ai sensi dell'articolo 23 dell'ordinanza sugli alimenti (2006:813).
La valutazione dell'Agenzia nazionale per l'alimentazione è che il progetto delle norme di registrazione non creeranno ostacoli agli scambi di merci tra Stati membri. Se, tuttavia, si dovesse ritenere che il progetto di regolamento crei ostacoli al commercio di merci tra gli Stati membri, l'Agenzia nazionale per gli alimenti ritiene che il progetto di regolamento, nell'interesse della protezione della vita e della salute umana, sia una restrizione ammissibile alla libera circolazione delle merci.
La notifica riguarda la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.
9. È importante che i prodotti simili allo snus siano fabbricati in modo igienico e che, per quanto possibile, non contengano sostanze pericolose.
Affinché le autorità di controllo possano effettuare efficacemente controlli ufficiali basati sul rischio sugli operatori impegnati nella fabbricazione di prodotti simili al tabacco da fiuto, è necessario che gli operatori siano noti alle autorità di controllo. È difficile per le autorità di controllo identificare e raccogliere dati su queste operazioni da sole, così come verificare regolarmente se si sono aggiunte nuove operazioni. Ciò comporterebbe anche un notevole dispendio di risorse.
L'Agenzia nazionale per l'alimentazione ritiene quindi necessaria una regolamentazione che garantisca che i prodotti simili al tabacco da fiuto siano fabbricati in modo igienico, che non contengano sostanze pericolose e che gli operatori si facciano conoscere dalle autorità di controllo e forniscano loro le informazioni di base sulle loro attività.
10. Riferimento/i al/ai testo/i di base: Testi di base non disponibili
11. No
12.
13. No
14. No
15. Yes
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu