Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2024) 2971
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2024/0604/HR
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20242971.IT
1. MSG 001 IND 2024 0604 HR IT 05-11-2024 HR NOTIF
2. Croatia
3A. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
Uprava za trgovinu i unutarnje tržište
Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb
Tel. + 385 1 610 6914; +385 1 610 9762;
e-mail: tris@mingo.hr;
3B. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA
Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane
Planinska 2a, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 6443 540
e-mail: zrinka.dugonjic@mps.hr; sandra.gutic@mps.hr; uprava.veterinarstva@mps.hr
4. 2024/0604/HR - C50A - Prodotti alimentari
5. Progetto di ordinanza sulle misure per l’adeguamento ai requisiti delle normative in materia di alimenti di origine animale
6. Infrastrutture e attrezzature degli stabilimenti, produzione e metodi tradizionali
7.
regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari: articolo 13, paragrafi da 3 a 7
Ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 852/2004, fatti salvi gli obiettivi del regolamento in questione, l’ordinanza stabilisce misure nazionali per l’adeguamento ai requisiti di cui all’allegato II, per quanto riguarda l’uso di metodi tradizionali, le operazioni in stabilimenti commerciali riconosciuti che trattano alimenti di origine animale situati in regioni soggette a particolari vincoli geografici, e per consentire l’attuazione di misure di adeguamento per gli stabilimenti di piccole dimensioni per quanto concerne la costruzione, la disposizione e l’attrezzatura degli stabilimenti.
regolamento (CE) n. 853/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari: articolo 10, paragrafi da 3 a 7
Ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 853/2004, fatti salvi gli obiettivi del regolamento in questione, l’ordinanza stabilisce misure nazionali per l’adeguamento ai requisiti di cui all’allegato III, per quanto riguarda l’uso di metodi tradizionali, le operazioni in stabilimenti commerciali riconosciuti che trattano alimenti di origine animale situati in regioni soggette a particolari vincoli geografici, e per consentire l’attuazione di misure di adeguamento per gli stabilimenti di piccole dimensioni per quanto concerne la costruzione, la disposizione e l’attrezzatura degli stabilimenti.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli e delle azioni ufficiali in relazione alla produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano con il regolamento (UE) 2017/625: Articolo 13
Con l’entrata in vigore dei nuovi regolamenti UE sui controlli ufficiali, nello specifico l’articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, l’ordinanza attua le deroghe ai tempi per l’ispezione post mortem.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, l’ordinanza definisce un’«unità di bestiame» per diverse specie e categorie di animali sulla base dei coefficienti di conversione di cui all’articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (EZ) n. 1099/2009.
Ai sensi dell’articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, l’ordinanza applica una deroga per quanto riguarda i requisiti per l’ispezione post mortem dei bovini di età superiore a otto mesi e dei suini domestici di età superiore a cinque settimane.
8. Al fine di adeguarsi ai requisiti stabiliti dai regolamenti dell’UE sugli alimenti di origine animale, l’ordinanza stabilisce misure che prescrivono requisiti specifici per la costruzione, la progettazione e l’attrezzatura degli stabilimenti che operano con alimenti di origine animale soggetti a riconoscimento, e consente agli stabilimenti riconosciuti di piccola capacità di continuare a utilizzare i metodi tradizionali in ogni fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione di alimenti di origine animale, e facilita le operazioni commerciali in regioni soggette a particolari vincoli geografici.
9. Lo stesso regolamento, l’ordinanza sulle misure per l’adeguamento ai requisiti delle normative in materia di alimenti di origine animale, è in vigore e attuato dal 2015 ed è stato modificato due volte. Il testo originale e la modifica del 2019 sono stati notificati alla Commissione europea con i seguenti numeri di notifica: 2014/454/HR e 2018/322/HR.
Tale regolamento consente agli operatori economici di adeguarsi ai requisiti delle normative sugli alimenti di origine animale in termini di infrastrutture, attrezzature e procedure di produzione per gli stabilimenti di piccole dimensioni.
Il motivo dell’adozione della nuova ordinanza è l’entrata in vigore dei nuovi regolamenti dell’UE sui controlli ufficiali, vale a dire il regolamento (UE) 2019/627 della Commissione, che, rispetto all’attuale ordinanza, offre ulteriori opportunità di adattamento ai requisiti relativi agli alimenti di origine animale in relazione all’aumento della capacità di macellazione del pollame e al rinvio dell’ispezione post mortem alla linea di macellazione di ungulati e pollame negli stabilimenti di piccola capacità. Inoltre, con la modifica della legislazione nazionale e l’entrata in vigore della nuova legge sull’igiene alimentare e sui criteri microbiologici per i prodotti alimentari (Gazzetta ufficiale n. 83/22), la base per l’adozione dell’ordinanza è cambiata.
Di conseguenza, la nuova versione dell’ordinanza apre ulteriormente le opportunità per gli operatori del settore alimentare che operano in stabilimenti di piccola capacità di adeguarsi ai requisiti della normativa sugli alimenti di origine animale, definisce più chiaramente le condizioni per lo svolgimento di determinate attività in stabilimenti di piccola capacità, il tutto senza pregiudicare la sicurezza e l’igiene degli alimenti e la tutela della salute dei consumatori.
10. Riferimenti ai testi di base: Nessun testo di base disponibile
11. No
12.
13. No
14. No
15. No
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu