Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2025) 0541
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2025/0111/NL
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20250541.IT
1. MSG 001 IND 2025 0111 NL IT 25-02-2025 NL NOTIF
2. Netherlands
3A. Ministerie van Financien, Dienst Douane Noord, CDIU.
(cdiu.notificaties@belastingdienst.nl 050 5232135)
3B. Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur, directie Wetgeving en Juridische Zaken.
4. 2025/0111/NL - C90A - Benessere degli animali e degli animali domestici
5. Orientamento politico del ministro dell’Agricoltura, della pesca, della sicurezza alimentare e della natura del ..., n. WJZ/, che modifica l’orientamento politico sul trasporto di animali ad alte temperature
6. Il presente orientamento strategico riguarda il trasporto di animali vertebrati vivi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005.
7.
8. La modifica dell’orientamento politico sul trasporto di animali ad alte temperature può contenere disposizioni tecniche (cfr. articolo I del regolamento modificativo).
Il presente orientamento politico specifica, per la situazione del trasporto a temperature ambiente elevate, il divieto di trasportare o far trasportare animali in modo tale da poter causare lesioni o sofferenze inutili agli animali a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 2005).
L’attuale linea guida politica (notificata all’epoca con il numero di notifica 2020/0129/NL) ipotizza un limite di temperatura di 35 gradi Celsius. Con questo emendamento, il limite di temperatura viene abbassato a 30 gradi Celsius, poiché nuove conoscenze scientifiche indicano che al di sopra di questa temperatura esterna, gli animali sono ad alto rischio di subire stress da calore. L’orientamento politico si applica a tutti i trasporti nei Paesi Bassi, anche se provengono da un altro paese o sono in viaggio verso un altro paese. Quanto sopra non si applica ad alcun mezzo di trasporto dotato di un sistema di raffreddamento attivo. Per il trasporto di pesci ornamentali, rettili, pesci da consumo, granchi e aragoste, il limite di temperatura esterna rimane di 35 gradi Celsius perché non è plausibile che abbiano una maggiore probabilità di sperimentare stress da calore quando trasportati sopra i 30 gradi Celsius.
Poiché l’orientamento politico contiene un’interpretazione dell’articolo 3 del regolamento sui trasporti (cfr. più avanti al punto 9), non è stata inclusa alcuna clausola di riconoscimento reciproco. L’inclusione di una clausola di riconoscimento reciproco non ha alcun valore aggiunto nel caso di specie e non è pertanto necessaria.
9. La presente regola tecnica riguarda solo la realizzazione di quanto già richiesto ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2005/1 del Consiglio. Il progetto di decreto si limita pertanto a quanto necessario per promuovere, nell’interesse del benessere degli animali trasportati, la corretta attuazione di tale disposizione a temperature esterne elevate. Il progetto di regolamento fa ciò fornendo sia ai vettori che all’autorità nazionale di contrasto la chiarezza che si è rivelata necessaria nella pratica su un aspetto specifico dell’ambito di applicazione della suddetta disposizione del regolamento 2005/1. Dopo l’entrata in vigore di questo orientamento politico, non vi sarà più o meno spazio per il trasporto di animali ad alte temperature di quanto già previsto dal regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio. Alla luce di quanto precede, il progetto di regolamento dovrebbe essere considerato una misura necessaria e proporzionata alla luce dell’importanza del benessere degli animali. Il limite di 30 gradi Celsius è lo stesso del limite di temperatura già applicato per il trasporto a lunga distanza a seguito di una richiesta della Commissione europea nel 2019 (20 giugno 2019, riferimento 10451/19) agli Stati membri, di non consentire più trasporti lunghi quando si prevede una temperatura esterna di 30 gradi Celsius o superiore durante il viaggio.
Il progetto di regolamento non ha effetti discriminatori, in quanto si applica a tutti i trasporti di animali nei Paesi Bassi senza distinzione per lo Stato membro di origine del trasportatore.
10. Numeri o titoli dei testi di base: I testi di base sono stati inviati nell'ambito di una precedente notifica:
2020/0129/NL
11. No
12.
13. No
14. No
15. No
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu