Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2026) 1952
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2026/0381/FR
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20261952.IT
1. MSG 001 IND 2026 0381 FR IT 16-07-2026 FR NOTIF
2. France
3A. Ministères économiques et financiers
Direction générale des entreprises
SQUALPI
Bât. Sieyès -Teledoc 151
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
3B. Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la souveraineté agroalimentaire
Direction générale de l'alimentation
Service des actions sanitaires
Sous-Direction de la sécurité sanitaire de l’alimentation
Bureau des Etablissements et des produits des industries alimentaires spécialisées
251 Rue de Vaugirard
75732 PARIS Cedex 15
4. 2026/0381/FR - C00A - Agricoltura, pesca e prodotti alimentari
5. Progetto di decreto che modifica il decreto del 19 ottobre 2006 relativo all’impiego di coadiuvanti tecnologici nella fabbricazione di taluni prodotti alimentari.
6. Coadiuvanti tecnologici per prodotti alimentari
7.
8. Il presente decreto modifica il decreto del 19 ottobre 2006 relativo all’impiego di coadiuvanti tecnologici nella fabbricazione di taluni prodotti alimentari.
Esso elimina tutti i riferimenti al decreto del 2 ottobre 1997 sugli additivi che possono essere utilizzati nella fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano, in quanto tale strumento è ormai obsoleto ed è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 1333/2008 relativo agli additivi alimentari.
È inserito un paragrafo relativo agli enzimi identificati come «derivati dal Bacillus licheniformis», specificando che deve essere dimostrato in modo inequivocabile che il ceppo produttore appartiene alla specie Bacillus licheniformis, al fine di garantire che non si tratti di un ceppo di Bacillus paralicheniformis, che produce bacitracina.
Si aggiungono agli allegati I A, I C e I D del suddetto decreto i coadiuvanti tecnologici che hanno ricevuto un parere favorevole dall’ANSES o che sono stati autorizzati dalla Danimarca (enzimi) e dalla Spagna (un coadiuvante tecnologico di tipo «sostanza»: ipoclorito di calcio) conformemente al principio di riconoscimento reciproco.
Si aggiorna l’allegato I B, che elenca i coadiuvanti tecnologici autorizzati, previa presentazione, entro 18 mesi, della documentazione necessaria per la loro valutazione (coadiuvanti tecnologici che possono comportare la presenza di MOAH e MOSH nei prodotti alimentari finali).
Trattandosi di una versione consolidata del decreto, tutti gli inserimenti nell’allegato sono indicati in grassetto.
La notifica precedente recava il numero 2022/0809/F.
9. Il decreto del 19 ottobre 2006, relativo all’impiego di coadiuvanti tecnologici nella fabbricazione di taluni prodotti alimentari, adottato ai sensi del decreto n. 2011-509 del 10 maggio 2011, che stabilisce le condizioni di autorizzazione e di impiego di coadiuvanti tecnologici che possono essere utilizzati nella fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano, disciplina proporzionalmente l’impiego di coadiuvanti tecnologici nei prodotti alimentari a livello francese, in particolare in settori non armonizzati a livello europeo.
Lo scopo principale di questo aggiornamento è includere le sostanze autorizzate a seguito di una valutazione favorevole da parte dell’ANSES o autorizzate dalla Danimarca e dalla Spagna in applicazione del principio del riconoscimento reciproco.
Si istituisce inoltre un sistema di allarme per:
- enzimi identificati come «derivati dal Bacillus licheniformis», precisando che deve essere possibile dimostrare inequivocabilmente che il ceppo produttore appartiene alla specie Bacillus licheniformis, al fine di garantire che non si tratti di un ceppo di Bacillus paralicheniformis, che produce bacitracina.
- coadiuvanti tecnologici che possono causare la presenza di MOAH e MOSH nei prodotti alimentari finali, elencandoli nell’allegato I B come coadiuvanti tecnologici autorizzati, subordinatamente alla presentazione, entro 18 mesi, della documentazione necessaria per la loro valutazione.
L’obiettivo di interesse pubblico alla base del presente progetto di decreto è la protezione dei consumatori.
Occorre precisare che si tratta di un aggiornamento di un testo in vigore dal 2006 che elenca i coadiuvanti tecnologici autorizzati per l’impiego nella produzione di determinati prodotti alimentari. Il presente testo, ben noto agli operatori e agli Stati membri, integra il quadro normativo europeo relativo alle categorie non armonizzate di coadiuvanti tecnologici. La misura avrà un impatto limitato sugli scambi commerciali, poiché non richiede un cambiamento delle prassi da parte degli operatori stranieri.
9 bis. Rischio: la produzione di prodotti alimentari utilizzando coadiuvanti tecnologici la cui sicurezza non sia stata dimostrata per l’uso previsto.
L’obiettivo di interesse pubblico viene perseguito in modo coerente, poiché il progetto notificato impedisce l’immissione sul mercato di prodotti alimentari non conformi alla normativa – o che potrebbero addirittura essere nocivi per la salute dei consumatori – e in modo sistematico, poiché la norma si applicherà a tutti gli operatori francesi.
Occorre precisare che si tratta di un aggiornamento di un testo in vigore dal 2006 che elenca i coadiuvanti tecnologici autorizzati per l’impiego nella produzione di determinati prodotti alimentari. Il presente testo, ben noto agli operatori e agli Stati membri, integra il quadro normativo europeo relativo alle categorie non armonizzate di coadiuvanti tecnologici. La misura avrà un impatto limitato sugli scambi commerciali, poiché non richiede un cambiamento delle prassi da parte degli operatori stranieri.
9 ter. Le disposizioni del progetto di decreto non si applicano ai coadiuvanti tecnologici legalmente fabbricati o immessi sul mercato per essere utilizzati nella produzione di prodotti alimentari in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia, oppure legalmente fabbricati in un altro Stato parte dell’Accordo sullo Spazio economico europeo. Tuttavia, qualora tali coadiuvanti tecnologici non garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello assicurato dalle presenti disposizioni, è possibile applicare loro determinati requisiti con decisione del ministro competente in materia di agricoltura, secondo le procedure previste dagli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro per quelle provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea.
La misura avrà un impatto limitato sugli scambi commerciali, poiché non richiede un cambiamento delle prassi da parte degli operatori stranieri.
La normativa europea in materia di coadiuvanti tecnologici è «parzialmente armonizzata»: non esiste una normativa europea specifica che disciplini tutti i coadiuvanti tecnologici, ma vi sono regolamenti europei che disciplinano determinate categorie di coadiuvanti tecnologici: solventi di estrazione, agenti decontaminanti per alimenti di origine animale, enzimi (per i quali è attualmente in fase di elaborazione un elenco armonizzato) e coadiuvanti tecnologici che possono essere utilizzati nella produzione di determinate proteine del latte, succhi di frutta e prodotti simili, vini e prodotti vinicoli aromatizzati.
Il progetto di decreto cui si riferisce la presente notifica integra pertanto tali disposizioni per le categorie non armonizzate.
Occorre precisare che si tratta di un aggiornamento di un testo in vigore dal 2006 che elenca i coadiuvanti tecnologici autorizzati per l’impiego nella produzione di determinati prodotti alimentari. Il presente testo, ben noto agli operatori e agli Stati membri, integra il quadro normativo europeo relativo alle categorie non armonizzate di coadiuvanti tecnologici. La misura avrà un impatto limitato sugli scambi commerciali, poiché non richiede un cambiamento delle prassi da parte degli operatori stranieri.
9 quater. La misura mira a tutelare la popolazione, e in particolare i gruppi più vulnerabili, per i quali l’esposizione a determinate sostanze generate o introdotte dai coadiuvanti tecnologici è nociva (ad esempio, l’esposizione ai MOAH e ai MOSH è motivo di particolare preoccupazione).
L’accordo mira a conciliare l’esigenza di tutela dei consumatori con una restrizione mirata del mercato francese.
Senza questa misura, si corre il rischio che vengano prodotti alimenti non conformi alle normative o addirittura nocivi per la salute dei consumatori.
Occorre precisare che si tratta di un aggiornamento di un testo in vigore dal 2006 che elenca i coadiuvanti tecnologici autorizzati per l’impiego nella produzione di determinati prodotti alimentari. Il presente testo, ben noto agli operatori e agli Stati membri, integra il quadro normativo europeo relativo alle categorie non armonizzate di coadiuvanti tecnologici. La misura avrà un impatto limitato sugli scambi commerciali, poiché non richiede un cambiamento delle prassi da parte degli operatori stranieri.
10. Riferimenti dei testi di base: 2022/0809/F
I testi di base sono stati inoltrati nell’ambito di una precedente notifica:
2022/0809/F
11. No
12.
13. No
14. No
15. No
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu