Messaggio 002
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2020) 03598
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzione del messaggio 001
Notifica: 2020/0611/DK
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 202003598.IT)
1. MSG 002 IND 2020 0611 DK IT 01-10-2020 DK NOTIF
2. DK
3A. Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø.
Tlf. +45 35 29 10 00
e-mail: noti@erst.dk
3B. Miljø- og Fødevareministeriet
Departementet
Slotsholmsgade 12
1216 København K
Tlf. +45 38 14 21 42
e-mail: mfvm@mfvm.dk
4. 2020/0611/DK - S80E
5. Decreto relativo al regolamento di taluni gas industriali a effetto serra
6. La modifica proposta riguarda i sistemi di refrigerazione costruiti in loco con una carica pari o inferiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente.
7. – Il decreto relativo al regolamento di taluni gas industriali a effetto serra è stato da ultimo notificato con i nn. di notifica 2001/121/DK e 2018/416/DK.
8. Con la modifica proposta, si limita la deroga applicabile di cui al punto 4 dell'allegato 1 alle pompe di calore non contemplate dal punto 2, alle apparecchiature di refrigerazione, al sistema di condizionamento dell'aria (raffreddamento per benessere) e ai deumidificatori con carichi compresi tra 0,15 kg e 10 kg. Il limite massimo del carico per tali categorie di prodotti, nel futuro, sarà pertanto di 5 tonnellate di CO2equivalente. Si elimina il limite minimo di 0,15 kg.
Al contempo, si introduce una nuova esenzione al punto 5 dell'allegato 1 al decreto. Alle apparecchiature di refrigerazione non contemplate dal punto 4, con carichi compresi tra 0,15 kg e 10 kg, interamente montate in fabbrica come unità compatte e montate principalmente mediante saldatura o brasatura non si applica, in virtù del presente atto, il divieto di cui all'articolo 2 del decreto per quanto riguarda l'importazione, la vendita e l'uso di nuovi prodotti contenenti i gas a effetto serra contemplati dal decreto. Ciò significa che per la suddetta categoria di prodotti, come in passato, sarà prevista un'esenzione.
Inoltre, si modifica l'articolo 1 relativo all'ambito di applicazione del decreto per cambiare l'ambito di applicazione "HFC con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) pari o superiore a 5" a "HFC ad eccezione delle HFO". I PFC e l'SF6 rientreranno, come in passato, nell'ambito di applicazione del decreto. Si specifica inoltre che il decreto contempla le summenzionate sostanze, sia da sole che in miscele, contenenti una o più di tali sostanze. La riformulazione in oggetto non intende modificare l'attuale ambito di applicazione del decreto.
L'articolo 3, paragrafo 3, è stato spostato e rinumerato come articolo 1, paragrafo 2, in quanto rientra più logicamente nell'ambito di applicazione del decreto.
In tutto il decreto, il termine "beni" è sostituito dal termine "prodotto". Ciò è stato effettuato al fine di adeguare il linguaggio del decreto alla legge danese sulle sostanze chimiche, cfr. in particolare l'articolo 30, paragrafi 2 e 3, della legge. La riformulazione in oggetto non intende modificare l'attuale ambito di applicazione del decreto.
In danese sono state apportate alcune modifiche linguistiche per rendere più leggibili le disposizioni.
Infine, sono stati chiariti gli elementi costitutivi dei reati della disposizione penale di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Non sussiste alcuna intenzione di modificare l'ambito di applicazione o la portata del codice penale.
9. L'obiettivo generale delle modifiche è quello di limitare l'emissione di gas a effetto serra proveniente dalla Danimarca e di promuovere l'uso di refrigeranti più rispettosi del clima. Ciò si ottiene modificando la base di calcolo per il dimensionamento dei sistemi di refrigerazione ecc. in modo che il limite sia modificato dall'essere stabilito in kg all'essere stabilito in un limite corrispondente a una data quantità di CO2 equivalente. La modifica aumenta la flessibilità delle aziende nella progettazione degli impianti interessati e, al contempo, comporta un impatto positivo sul clima. In altre parole, utilizzando un refrigerante più rispettoso del clima, un impianto si può dimensionare in modo da essere più grande.
Le modifiche non sono considerate un ostacolo alla libera circolazione dei beni o dei servizi, in quanto le norme garantiranno semplicemente che, laddove sia tecnicamente possibile, lo sviluppo di refrigeranti più rispettosi del clima derivante dal regolamento (UE) 517/2014 sia sfruttato appieno.
10. Riferimenti a testi di base: l'articolo 30, l'articolo 45, paragrafo 1, e l'articolo 59, paragrafo 4, della legge danese sulle sostanze chimiche (cfr. testo unico n. 115 del 26 gennaio 2017) costituiscono la base legale del presente decreto.
11. No
12. -
13. No
14. No
15. Sì
16. Aspetto OTC
No - Il progetto non ha ripercussioni significative sul commercio internazionale.
Aspetto SPS
No - Il progetto non è una misura sanitaria o fitosanitaria.
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Commissione europea
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