Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2024) 3166
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2024/0646/DK
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20243166.IT
1. MSG 001 IND 2024 0646 DK IT 27-11-2024 DK NOTIF
2. Denmark
3A. Erhvervsstyrelsen
Langelinie allé 17
2100 København Ø
Danmark
+45 35 29 10 00
notifikationer@erst.dk
3B. Miljø- og Ligestillingsministeriet
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K
Tlf.: +45 38 14 21 42
4. 2024/0646/DK - C00C - Sostanze chimiche
5. Decreto che vieta l’importazione e la vendita ai consumatori di abbigliamento, calzature e agenti impermeabilizzanti contenenti PFAS
6. Abbigliamento, calzature e agenti impermeabilizzanti per prodotti di consumo contenenti PFAS.
7.
8. Il progetto di decreto introduce disposizioni nazionali sulla restrizione degli PFAS nell’abbigliamento, nelle calzature e negli agenti impermeabilizzanti per l’abbigliamento e le calzature per i consumatori, che rientrano nell’ambito di applicazione del progetto di restrizione generale sugli PFAS; le disposizioni nazionali sono abrogate quando si applicano le norme UE previste.
L’entrata in vigore del decreto è prevista per il 1° luglio 2025. Il divieto di importazione e vendita si applicherà a decorrere dal 1° luglio 2026. Se le merci contemplate sono importate prima del 1° luglio 2026, possono continuare a essere vendute fino al 1° gennaio 2027.
Le disposizioni di definizione del progetto di decreto sono formulate in modo da corrispondere al progetto di restrizione generale sugli PFAS e alla legislazione europea vigente in materia di sostanze chimiche.
Per PFAS si intende qualsiasi sostanza contenente almeno un atomo di carbonio di metile (CF3) o metilene (CF2) completamente fluorurato, non legato ad atomi di idrogeno, cloro, bromo o iodio.
La definizione contenuta nel progetto di restrizione generale sugli PFAS è tratta dal documento OECD (2021), Reconciling Terminology of the Universe of Per- and Polyfluoroalkyl Substances: Recommendations and Practical Guidance, OECD Series on Risk Management, n. 61, pubblicato dall'OCSE, Parigi. Cfr. il seguente link: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/e458e796-en.pdf?expires=1723707315&id=id&accname=guest&checksum=54500D1DDD535C521159BDB53ABE653C.
Divieto di importazione e vendita: il progetto di decreto contiene un divieto, applicabile a partire dal 1° luglio 2026, sull’importazione e la vendita di abbigliamento, calzature e agenti impermeabilizzanti per abbigliamento e calzature, qualora questi prodotti di consumo, come prodotto finale, contengano PFAS in concentrazioni superiori a 50 mg F/kg.
Ambito di applicazione: il divieto si applica all’importazione e alla vendita ai consumatori per uso privato, comprese le importazioni dei consumatori stessi, ad esempio quando realizzano acquisti online. La produzione e le esportazioni sono esenti. Sono esentati anche il riutilizzo e il riciclaggio, poiché non è possibile garantire che gli indumenti, i tessuti e le fibre importati e venduti prima dell’applicazione del divieto non contengano PFAS nella fase di riciclaggio.
Categorie di prodotti: il progetto di decreto contiene un divieto di importazione e vendita di abbigliamento, calzature e agenti impermeabilizzanti per abbigliamento e calzature contenenti PFAS ai consumatori per uso privato in Danimarca. Le categorie di prodotti sono state selezionate sulla base di quanto noto al Ministero dell’Ambiente e della Parità di genere, vale a dire che queste categorie di prodotti di consumo comportano notevoli emissioni di PFAS, e quindi il loro divieto avrà un impatto ambientale significativo. Al contempo, il Ministero dell’Ambiente e della Parità di genere ha anche sottolineato che è prevedibile che sul mercato saranno disponibili alternative agli usi dei prodotti di consumo. Per gli indumenti professionali sotto forma di indumenti di sicurezza, ecc. non si prevede la disponibilità di alternative sul mercato in tempi sufficientemente rapidi. Questo tipo di abbigliamento non rientra nell’ambito di applicazione del decreto.
I dispositivi di protezione individuale destinati a proteggere gli utilizzatori dai rischi specificati nel regolamento (UE) 2016/425, allegato I, categoria di rischio III, lettere a) o c), sono esentati nel progetto di decreto. Al contempo, tale esenzione è contenuta nel progetto di restrizione generale sugli PFAS. Sono esentati anche i dispositivi di protezione individuale, nei quali gli PFAS costituiscono una funzione di sicurezza per l’utilizzatore.
Analogamente non sono inclusi altri prodotti tessili, come quelli per la casa, tende, tessuti dei passeggini e gli accessori, in quanto non si conosce allo stesso modo la disponibilità di alternative, i costi, ecc. Al tempo stesso, si ritiene che il consumo di prodotti tessili per l’abbigliamento sia significativamente maggiore e rappresenti una fonte maggiore di PFAS nell’ambiente, e sia quindi più importante da regolamentare per limitare la quantità totale di PFAS nell’ambiente.
Anche gli PFAS nell’abbigliamento, nelle calzature e negli agenti impermeabilizzanti, che sono già disciplinati dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, in merito alla registrazione, alla valutazione, all’autorizzazione e alla restrizione delle sostanze chimiche (REACH) o dal regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione), e successive modifiche, sono esentati dal progetto di decreto.
Sono esentati i dispositivi medici quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, sui dispositivi medici. Infine, sono esentate le merci in transito.
Valore limite: si propone di fissare un valore limite in modo che il divieto disciplini gli PFAS nell’abbigliamento, nelle calzature e negli agenti impermeabilizzanti per abbigliamento e calzature destinati ai consumatori, nei quali gli PFAS sono stati deliberatamente utilizzati per una determinata funzione, come ad esempio le proprietà idrorepellenti. In tal modo, si prevede che i contaminanti non intenzionali provenienti dai processi di produzione non determineranno il superamento del valore soglia. Nella scelta del valore soglia, il ministero dell’Ambiente e della Parità di genere ha sottolineato che la stragrande maggioranza dei prodotti tessili per l’abbigliamento, ad esempio quelli resi idrorepellenti, contengono concentrazioni molto più elevate di 50 mg F/kg e che le concentrazioni inferiori a 50 mg F/kg possono essere considerate contaminanti non intenzionali in tracce.
Al tempo stesso, come indicato in precedenza, il ministero dell’Ambiente e della Parità di genere ha chiesto che il progetto di decreto danese sia formulato in modo da corrispondere al progetto di restrizione generale sugli PFAS. In tale contesto, si osserva che un valore soglia di 50 mg F/kg corrisponde a uno dei valori soglia stabiliti nel progetto di restrizione generale sugli PFAS.
Si ritiene inoltre che, per le aziende e le autorità di controllo, il metodo di prova per misurare il contenuto di fluoro sia più economico rispetto al metodo per misurare la somma dei singoli PFAS misurabili.
Prove documentali: il progetto di restrizione generale sugli PFAS prevede che, se il tenore totale di fluoro supera i 50 mg F/kg, il produttore, l’importatore o l’utilizzatore a valle deve fornire, su richiesta delle autorità di controllo, la prova che il contenuto di fluoro misurato è PFAS o non PFAS. Nel progetto di decreto è introdotta una clausola di esenzione per il divieto di importazione e vendita ai consumatori di abbigliamento, calzature e agenti impermeabilizzanti per abbigliamento e calzature se l’importatore o l’utilizzatore a valle può dimostrare che il tenore di fluoro proviene da una sostanza che non è PFAS. Secondo la valutazione del ministero dell’Ambiente e della Parità di genere sarebbe opportuno introdurre una possibile esenzione simile nel progetto di restrizione generale sugli PFAS, che però non imponga un obbligo all’importatore o all’utilizzatore a valle, ma offra piuttosto l’opportunità di presentare prove documentali che una concentrazione di fluoro misurata al di sopra del valore soglia sia la conseguenza dell’uso di PFAS, poiché il progetto di decreto, a differenza del progetto di restrizione generale sugli PFAS, introduce solo un valore soglia rispetto al quale deve essere confrontata una concentrazione misurata di fluoro.
La disposizione è emanata sulla base della sezione 38 septies della legge sulle sostanze chimiche.
Periodo transitorio: tenendo conto delle catene di produzione globali dell’industria nei settori della progettazione, dell’ordinazione, della produzione e della distribuzione, viene introdotta una misura transitoria di un anno dall’entrata in vigore del decreto, in modo che il divieto di vendita e importazione si applichi a partire dal 1° luglio 2026. La vendita di scorte di abbigliamento, calzature e agenti impermeabilizzanti è consentita fino al 1° gennaio 2027 per facilitare lo svuotamento delle scorte delle aziende.
Inoltre il decreto attua un’autorizzazione contenuta nelle sezioni 45, paragrafo 1, e 59, paragrafo 4, della legge sulle sostanze chimiche. Pertanto, è l’Agenzia per la protezione dell’ambiente a controllare il rispetto delle norme stabilite nel decreto. In casi eccezionali, l’Agenzia per la protezione dell’ambiente può decidere di derogare alle norme stabilite nel presente decreto e può imporre condizioni all’autorizzazione. Tali decisioni non sono impugnabili. Trattandosi però di una valutazione specifica del momento in cui si verifica un caso particolare, non è possibile fornire un esempio di situazioni che potrebbero essere esentate dal divieto.
Le violazioni dei divieti del decreto possono essere sanzionate con un’ammenda e una pena detentiva, a seconda della natura dell’infrazione.
9. La volontà di regolamentare gli PFAS a livello nazionale è nata in particolare a seguito di una fuoriuscita da una scuola di addestramento antincendio a Korsør, in Danimarca, dove i membri di un’associazione di allevamento di bestiame sono stati esposti ad alti livelli di PFAS dopo aver mangiato carne di bovini che avevano pascolato in aree adiacenti a una zona di esercitazione antincendio. Contaminanti con elevate concentrazioni di PFAS sono stati rivenuti anche in diversi altri siti di esercitazione antincendio.
Gli PFAS continuano a destare preoccupazione per il governo e la popolazione danesi. La piattaforma del governo danese per il 2022 afferma che il governo “si adopererà per l’emanazione di un divieto delle sostanze PFAS a livello dell’UE e adotterà iniziative per limitarne l’uso in Danimarca, garantendo una riduzione dell’uso di sostanze chimiche pericolose, anche nei beni di consumo”.
Si ritiene che un divieto nazionale possa apportare un beneficio ambientale, dal momento che circa il 40 % di tutti gli PFAS utilizzati e commercializzati è contenuto nei tessuti e negli agenti impermeabilizzanti. L’abbigliamento e le calzature rappresentano oltre l’80 % dei prodotti tessili commercializzati. Sulla base di tali informazioni, il ministero dell’Ambiente e della Parità di genere ha stimato che un divieto nazionale temporaneo di PFAS nell’abbigliamento, nelle calzature e negli agenti impermeabilizzanti per i consumatori limiterà le emissioni di PFAS nell’ambiente in Danimarca nell’ordine di 200-300 tonnellate all’anno, che corrisponde a circa il 35-50 % delle emissioni totali stimate derivanti dalla produzione e dalla commercializzazione dei prodotti.
Nel febbraio 2024, l’allora Ministero dell’Ambiente ha pubblicato un’analisi del flusso di massa, “Substance Flow Analysis of PFASs in Denmark”. Cfr. il seguente link: https://mim.dk/media/ae3o5ayj/substance-flow-analysis-of-pfas-20-feb.pdf. Nell’analisi, la società di consulenza COWI ha esaminato l’importazione e l’uso attuali di PFAS in Danimarca. Sulla base delle conoscenze attuali, l’analisi fornisce una panoramica delle principali fonti di emissione di PFAS in Danimarca e mostra come questi ultimi vengono rilasciati nell’ambiente anche per effetto del loro utilizzo nei tessuti.
L’analisi del flusso di massa rileva che il maggior contributo alle emissioni di PFAS in Danimarca da parte dei prodotti tessili deriva dall’uso di polimeri con catene laterali di PFAS. L’uso di abbigliamento e calzature è responsabile di uno scarico di 2,3 tonnellate di PFAS all’anno, mentre il trattamento dei rifiuti di indumenti e calzature comporta uno scarico di circa 380 tonnellate di PFAS all’anno, di cui circa la metà viene esportata, per cui lo scarico avviene al di fuori della Danimarca.
Nel maggio 2024, il governo ha pubblicato un piano d’azione contro gli PFAS con l’appoggio di tutti i partiti del Parlamento danese. Il progetto di decreto, attualmente in fase di notifica, è un’iniziativa nell’ambito di tale piano d’azione.
Il decreto è stato emesso ai sensi degli articoli 30, paragrafo 1, 38 septies, 45, paragrafo 1, e 59, paragrafo 4, della legge sulle sostanze chimiche, cfr. legge di consolidamento n. 6 del 4 gennaio 2023.
10. Riferimenti ai testi di base: 2023/0390/DK
I testi di base sono stati trasmessi nell’ambito di una notifica precedente:
2023/0390/DK
11. No
12.
13. No
14. No
15. Sì
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu