Messaggio 901
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2025) 0742
Procedura d'informazione CE - EFTA
Notifica: 2025/9004/NO
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20250742.IT
1. MSG 901 IND 2025 9004 NO IT 17-03-2025 NO NOTIF
2. Norway
3A. Royal Ministry of Trade, Industry and Fisheries
Department of Trade Policy
P.O. Box 8090, Dep
NO-0032 Oslo
Norway
3B. Norwegian Maritime Authority
P.O. Box 2222
NO-5509 Haugesund
Norway
4. 2025/9004/NO - T20T - Trasporto marittimo e fluviale e navigazione sulle vie navigabili interne
5. Proposta di regolamento sulla costruzione, l’equipaggiamento e la supervisione delle navi da carico di piccole dimensioni
6. Navi da carico norvegesi di lunghezza inferiore a 24 metri (L) e di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate.
7.
8. La notifica riguarda i progetti di regolamenti tecnici (DTR) contenuti nei regolamenti proposti relativi alla costruzione, all’equipaggiamento e alla supervisione delle navi da carico di piccole dimensioni. Il presente regolamento si applicherà alle navi da carico norvegesi di lunghezza inferiore a 24 metri (L) e di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate. I capitoli da 6 a 14 delle norme proposte si applicano solo alle navi soggette all’obbligo di possedere un certificato di istruzione o di commercio.
I regolamenti proposti richiedono inoltre modifiche ai seguenti regolamenti:
- regolamento del 5 settembre 2014 n. 1157 relativo agli ausili alla navigazione e alla navigazione per le navi
e le unità mobili offshore.
- Regolamento del 1º luglio 2014 n. 1019 sui dispositivi di salvataggio a bordo delle navi
Regolamento del 1º luglio 2014 n. 955 sulle apparecchiature di radiocomunicazione per le navi norvegesi
e le unità mobili offshore.
- Regolamento del 14 gennaio 2020 n. 63 sulle navi di lunghezza inferiore a 24 metri che trasportano 12 passeggeri o meno (12 regolamenti sui passeggeri)
Il DTR sostituirà, al momento dell’entrata in vigore, l’attuale regolamento n. 1853 del 19 dicembre 2014 sulla costruzione e la supervisione delle piccole navi da carico. I regolamenti vigenti si applicano alle navi mercantili norvegesi di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 8 metri, ma inferiore a 24 metri (L), con alcune eccezioni (cfr. sezione 1, secondo paragrafo). I regolamenti non si applicano alle navi di stazza lorda pari o superiore a 500 tonnellate. Rispetto all’attuale regolamento, il DTR amplia il suo ambito di applicazione incorporando le pertinenti disposizioni del regolamento del 5 settembre 2014 n. 1157 sulla navigazione e gli ausili alla navigazione per le navi e le unità mobili offshore, del regolamento del 1º luglio 2014 n. 1019 sugli apparecchi di salvataggio sulle navi e del regolamento del 1º luglio 2014 n. 955 sulle apparecchiature di radiocomunicazione per le navi norvegesi e le unità mobili offshore.
Sebbene la maggior parte delle disposizioni del DTR rimanga invariata rispetto ai regolamenti vigenti, il DTR introduce nuove norme e ne modifica alcune esistenti. Alcune delle modifiche proposte si basano sui contributi dell’industria, mentre altre affrontano aspetti obsoleti degli attuali regolamenti, integrando metodi di lavoro moderni e nuove attrezzature disponibili sul mercato. Inoltre, alcuni requisiti poco chiari dell’attuale regolamento sono stati specificati per motivi di chiarezza. Il DTR comprende anche chiarimenti e modifiche basati sulle prassi amministrative del NMA.
I regolamenti entreranno in vigore non appena saranno stabiliti dalla NMA.
9. Uno degli obiettivi del regolamento proposto è di consolidare le disposizioni di alcuni regolamenti esistenti in un unico insieme di regolamenti. L’NMA ritiene che i regolamenti proposti renderanno le norme per le navi da carico norvegesi di lunghezza inferiore a 24 metri (L) più facili da usare e accessibili.
Il regolamento proposto include nuovi requisiti per la costruzione di navi di lunghezza complessiva inferiore a 15 metri che non sono tenute ad avere un’istruzione per le navi. Attualmente, non esistono regolamenti specificamente adattati a questo gruppo di navi.
Inoltre, l’NMA propone che le navi di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 8 metri destinate al trasferimento di personale tra la nave e gli impianti di produzione di energia rinnovabile offshore siano tenute ad avere un certificato di istruzione o formazione della nave per motivi di sicurezza.
Per migliorare la facilità d’uso, si propone di consolidare tutti i requisiti relativi alle attrezzature di coperta in un unico capitolo del DTR. Alcune revisioni si basano su considerazioni di sicurezza. Ad esempio, la NMA propone che i verricelli di traino e i tamburi dei verricelli di movimentazione degli ancoraggi debbano essere dotati di una frizione per il disinnesto. Si propone inoltre che i verricelli abbiano la funzione di regolare la forza di trazione massima rispetto al carico minimo di rottura della linea se vengono utilizzate linee diverse dalla linea di progettazione, garantendo un adeguato controllo della tensione.
Per le navi destinate a viaggi internazionali a più di 30 miglia nautiche da un ancoraggio o porto approvato, l’NMA suggerisce ulteriori requisiti relativi alla sicurezza.
Il capitolo 15 del DTR delinea i requisiti per le navi con contratti di costruzione firmati prima dell’entrata in vigore dei regolamenti e consegnati entro un anno dalla loro entrata in vigore. L’onere dei nuovi requisiti sulle navi esistenti è stato attentamente considerato e si ritiene giustificabile a causa dei miglioramenti di sicurezza associati.
L’Autorità marittima norvegese ha verificato eventuali conflitti tra il regolamento e le normative comunitarie pertinenti, ma non ne ha riscontrato alcuno. Conformemente agli articoli 11 e 13 dell’accordo SEE, l’Autorità marittima norvegese ritiene che il regolamento sia proporzionato poiché garantisce il livello desiderato di protezione dell’ambiente con i mezzi meno restrittivi.
10. Riferimenti ai testi di base: non esiste alcun testo di base
11. No
12.
13. No
14. No
15. Sì
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
**********
Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu