Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2025) 1920
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2025/0391/AT
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20251920.IT
1. MSG 001 IND 2025 0391 AT IT 17-07-2025 AT NOTIF
2. Austria
3A. Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus
Abteilung II/8
A-1010 Wien, Stubenring 1
Telefon +43-1/71100-808805
E-Mail: not9834@bmwet.gv.at
3B. Amt der Salzburger Landesregierung
Fachgruppe 0/3: Legislativ- und Verfassungsdienst
A-5020 Salzburg
E-Mail: landeslegistik@salzburg.gv.at
4. 2025/0391/AT - B00 - Costruzioni
5. Regolamento del governo del Land di Salisburgo recante modifica del regolamento con cui vengono emesse direttive sulla configurazione costruttiva e sugli impianti di strutture ospedaliere
6. Configurazione costruttiva e impianti di strutture ospedaliere, in particolare, per ciò che concerne le dimensioni e la dotazione degli impianti di trattamento e di cura, i dispositivi di trattamento, i servizi sanitari e i dispositivi di trasporto dei pazienti
7.
8. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 6, della legge del 2000 di Salisburgo sulle strutture ospedaliere (SKAG), il governo del Land può, tenendo conto delle risultanze delle scienze mediche e tecniche e previa consultazione del Consiglio del Land per la salute, emettere direttive per la configurazione costruttiva e gli impianti delle strutture ospedaliere, in particolare, per ciò che concerne le dimensioni e la dotazione degli impianti di trattamento e di cura, i dispositivi di trattamento, i servizi sanitari, i dispositivi di trasporto dei pazienti e la messa a disposizione di idonee zone di difesa dai rischi derivanti dalla guerra, nonché per ciò che concerne le misure necessarie ad assicurare il corretto funzionamento della struttura ospedaliera.
9. In riferimento al punto 3: l’articolo 2 disciplina i requisiti generali dello spazio nelle strutture ospedaliere. La possibilità di fare a meno di singoli locali o di unire le funzioni, quale precedentemente prevista al paragrafo 2, dev’essere trasferita in un paragrafo 5 a parte al fine di esprimere chiaramente che ciò vige anche per i centri ambulatoriali indipendenti (punti 3.1 e 3.3). Si aggiunge qui che le disposizioni sulla tutela dei lavoratori possono altresì precludere una combinazione di requisiti dello spazio diversi. Al paragrafo 4, punto 3 (punto 3.2), il termine «sala d’attesa» è sostituito da «zona d’accoglienza/d’attesa», dal momento che, nella pratica, sovente le zone non sono allestite come sale d’attesa separate. Oltre a ciò, al punto 4 del paragrafo 4 si apporta un chiarimento nel senso che il servizio igienico per i pazienti dev’essere messo a disposizione in aggiunta a quello per il personale.
In riferimento al punto 4: come per altri luoghi di lavoro, le strutture ospedaliere soggiacciono a requisiti federali ampi e particolareggiati [cfr. il regolamento sui luoghi di lavoro (RIS) - Il regolamento sui luoghi di lavoro (Arbeitsstättenverordnung) articolo 0 – Il diritto federale consolidato]. Dovrebbero, pertanto, essere emesse disposizioni aggiuntive soltanto nel caso ciò sia necessario a motivo degli specifici requisiti nelle strutture ospedaliere. Pertanto, per ciò che concerne i requisiti per l’altezza e i volumi dei locali (articoli 23 e 24 del regolamento sui luoghi di lavoro), si prevede una disposizione speciale nel senso che i pazienti devono essere considerati come dipendenti.
Inoltre, il punto 4.2 prevede l’installazione obbligatoria di reti di protezione contro gli insetti sulle finestre apribili. Tale misura di protezione era inclusa in precedenza quale requisito nella decisione di autorizzazione dell’azienda ai sensi del diritto delle strutture ospedaliere e adesso è inclusa nel testo del regolamento.
In riferimento al punto 5: i servizi igienici comuni per il personale e per chi non ne fa parte non sono possibili in base ai requisiti di tutela dei lavoratori, quindi l’esonero previsto in precedenza per i centri ambulatoriali indipendenti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento è obsoleto e può decadere. Per motivi sistematici, la dotazione dei servizi igienici accessibili in sedia a rotelle, la quale finora era prevista al paragrafo 2, è stata trasferita a un paragrafo 3 a parte e integrata con un riferimento alla norma pertinente in materia di accessibilità (norme ÖNORMEN per la costruzione accessibile). La larghezza interna di 80 cm prescritta in precedenza al paragrafo 2 per le porte nei servizi igienici destinati ai pazienti è soppressa in quanto ciò conseguirà in futuro dall’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento. Il paragrafo 4 del testo proposto corrisponde senza modifiche al precedente articolo 6, paragrafo 3.
In riferimento al punto 6: le disposizioni speciali per i centri ambulatoriali indipendenti contenute in precedenza nell’articolo 8, paragrafo 3, sono soppresse e, nel complesso, sono semplificate e adeguate alle esigenze della pratica le norme sulle ampiezze necessarie delle porte e dei passaggi. La larghezza interna delle porte di 120 cm prescritta per le zone con circolazione di letti si ricava ancora dall’inventario ÖNORM per la costruzione accessibile nelle strutture sanitarie (norme ÖNORMEN per la costruzione accessibile) e restano i 225 cm prescritti in precedenza per i corridoi con circolazione di letti. Queste larghezze minime vigono in tutti i casi in cui nelle strutture ospedaliere avviene la circolazione di letti, ossia anche per i centri ambulatoriali indipendenti con circolazione di letti.
In futuro, sarà possibile discostarsi da queste larghezze minime nei centri ambulatoriali indipendenti senza circolazione di letti e negli ospedali con letti in zone in cui non si verifica alcuna circolazione di letti (e non dovrà avere luogo alcuna circolazione di letti in futuro). La larghezza minima interna delle porte senza circolazione di letti è di 90 cm e dev’essere adeguata alla direttiva 4 2019 dell’istituto OIB per aumentare la comodità quando le si attraversa o si passa con una sedia a rotelle o un deambulatore. Tuttavia, questa può essere ridotta a 80 cm in casi eccezionali, a condizione che i pazienti non ne risentano negativamente e che non ci si attenda alcun impedimento nella circolazione dei pazienti.
10. Riferimento ai testi di base: i testi di base sono stati trasmessi nell’ambito di una precedente notifica:
2004/0210/A
11. No
12.
13. No
14. No
15. No
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu