Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2025) 2078
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2025/0423/ES
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20252078.IT
1. MSG 001 IND 2025 0423 ES IT 05-08-2025 ES NOTIF
2. Spain
3A. Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones, y de Medio Ambiente
Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias
Secretaría General para la Unión Europea
Secretaría de Estado para la Unión Europea
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
d83-189@maec.es
3B. Secretaría General Técnica-Secretariado del Gobierno
Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
Complejo de la Moncloa
Avda. Puerta de Hierro, s/n, 28071, Madrid
4. 2025/0423/ES - SERV30 - Media
5. Progetto di legge sulla LEGGE ORGANICA CHE DISCIPLINA IL DIRITTO DI RETTIFICAZIONE
6. - SERV 30 – Media
- SERV 50 – Tutela della vita privata
- SERV 60 – Servizi connessi a Internet (piattaforme online)
7.
8. Disciplina l’esercizio del diritto di rettifica, che consiste nel diritto di qualsiasi persona interessata da informazioni diffuse sui social media o dagli utenti delle piattaforme online, in relazione a fatti che la persona ritiene inesatti e di cui ritiene che la divulgazione potrebbe danneggiarli, di rettificare tali informazioni con la sua versione di tali fatti, chiedendo la pubblicazione della versione rettificata da parte dello stesso canale mediatico.
Stabilisce lo scopo e il contenuto del diritto; le persone che possono esercitare il diritto e quelle obbligate a pubblicare la rettifica; la procedura e il termine per richiedere una rettifica; il contenuto della rettifica; le condizioni che la pubblicazione della rettifica deve soddisfare; e i procedimenti giudiziari per le rettifiche, nel caso in cui la richiesta di rettifica non sia stata seguita.
Il principale nuovo aspetto della legge riguarda le modalità di disciplina delle rettifiche quando le informazioni sono state diffuse dai media digitali e dagli utenti di particolare rilevanza sulle piattaforme online.
Attualmente, l’articolo 85, paragrafo 2, della legge organica 3/2018 disciplina il diritto di rettifica su Internet, stabilendo che:
- i responsabili delle reti sociali e dei servizi equivalenti adottano protocolli adeguati per consentire l’esercizio del diritto di rettifica nei confronti degli utenti che diffondono contenuti che violano il diritto all’onore, alla privacy personale e familiare su Internet e alla libertà di espressione e di informazione, in conformità con i requisiti e le procedure previste dalla Legge organica 2/1984 del 26 marzo che disciplina il diritto di rettifica.
- Qualora i media digitali siano tenuti a rispondere a una richiesta di rettifica formulata nei loro confronti, essi pubblicano un avviso di chiarimento nei loro archivi digitali, indicando che la notizia originaria non riflette la situazione attuale dell’individuo. Questo avviso deve essere esposto in posizione visibile insieme alle informazioni originali.
I nuovi aspetti della presente legge sono:
1) regolamentazione della rettifica delle informazioni pubblicate dagli utenti di particolare rilevanza sulle piattaforme online. Un utente di particolare rilevanza è un utente di una piattaforma online che, al momento della diffusione delle informazioni, ha un numero di follower pari o superiore a 100·000 su una singola piattaforma, o un numero di follower pari o superiore a 200·000 in totale tra tutte le piattaforme su cui l’utente svolge la propria attività.
Nel caso di informazioni pubblicate su piattaforme online, si specifica che è l’utente, e non la piattaforma, a dover rispondere alla richiesta di rettifica quando è l’utente ad avere effettivamente il controllo sulla selezione del contenuto o delle informazioni.
(2) In generale, è mantenuto il requisito previsto dalla legge organica 2/1984 secondo cui la richiesta di rettifica deve essere presentata con qualsiasi mezzo che consenta di accertarne la data di presentazione e di ricezione. È aggiunta una disposizione che stabilisce che i media digitali e le piattaforme online su cui possono essere diffuse le informazioni che possono essere oggetto di rettifica devono disporre di un meccanismo facilmente accessibile e visibile che consenta al richiedente di inviare il testo o il contenuto della rettifica direttamente e immediatamente, garantendo una registrazione della data di invio della richiesta e della relativa ricezione.
3) Tenuto conto delle caratteristiche specifiche relative alla diffusione di informazioni su Internet, è previsto un periodo speciale di 20 giorni di calendario per l’esercizio del diritto di rettifica.
(4) Le modalità di pubblicazione delle informazioni sono adattate alle caratteristiche specifiche della diffusione dei contenuti e delle informazioni sui media digitali e sulle piattaforme online, al fine di garantire che la rettifica sia pubblicizzata in modo efficace. A tale riguardo, la regolamentazione di questo settore si basa sulla soluzione applicabile ai media digitali di cui all’articolo 85, paragrafo 2, della legge organica 3/2018.
9. Negli oltre 40 anni trascorsi dalla promulgazione della legge organica 2/1984 del 26 marzo, il panorama dei media ha subito alcuni cambiamenti estremamente profondi dovuti all’uso delle nuove tecnologie, che hanno interessato coloro che preparano e pubblicano le informazioni, i canali di diffusione e persino il contenuto e la forma della messaggistica.
Accanto alle forme tradizionali di media, stampa, radio e televisione, anche i media digitali hanno oggi una forte presenza. Inoltre, un grande volume di informazioni viene oggi diffuso attraverso le piattaforme online, che sono diventate i canali ordinari di diffusione dei contenuti. Ciò pone nuove sfide all’esercizio del diritto alla rettifica e alla salvaguardia dei diritti fondamentali a cui tale diritto è collegato, come il diritto all’onore e all’immagine, nonché alla libertà di espressione e di informazione.
Un altro cambiamento significativo è che le informazioni che circolano in queste nuove forme di media sono spesso diffuse da privati o utenti con un gran numero di follower, i quali, in qualità di opinionisti, svolgono un ruolo molto simile a quello tradizionalmente riservato ai giornalisti. In altre occasioni, queste forme di media diffondono messaggi di individui che rimangono anonimi o informazioni generate attraverso l’intelligenza artificiale.
Lo scopo principale della legge è quello di facilitare la pratica del diritto di rettifica, fornendo maggiore chiarezza e sicurezza al riguardo, aggiornando alcuni aspetti del quadro giuridico relativo alla rettifica per riflettere la nuova realtà della società digitale e i cambiamenti legislativi e giurisprudenziali intervenuti dopo l’approvazione della legge organica 2/1984 del 26 marzo, che influiscono sull’esercizio di questo diritto.
10. Riferimenti ai testi di base:
11. No
12.
13. No
14. No
15. Sì
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
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