Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2026) 1571
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2026/0294/ES
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20261571.IT
1. MSG 001 IND 2026 0294 ES IT 12-06-2026 ES NOTIF
2. Spain
3A. Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y
de Medio Ambiente.
Plaza del Marqués de Salamanca, 8,
28006. Madrid
Email: d83-189@maec.es
3B. Subdirección General de Regulación y Derechos de las Personas Consumidoras.
Calle Príncipe de Vergara, 54
28006. Madrid
Email: subdireccion.regulacion@consumo.gob.es
4. 2026/0294/ES - SERV - Servizi della società dell'informazione
5. Progetto preliminare di legge sul consumo sostenibile
6. Determinazione dinamica dei prezzi dei prodotti e dei servizi.
Combustibili fossili e servizi di trasporto alimentati da combustibili fossili.
7.
8. Il progetto di legge è notificato con le seguenti disposizioni:
Articolo uno. Modifica alla Legge n. 3/1991, del 10 gennaio, sulla concorrenza sleale.
La legge 3/1991, del 10 gennaio, sulla concorrenza sleale, è così modificata:
(..)
Tre. L’articolo 27 è così modificato:
«Articolo 27. Altre pratiche ingannevoli.
Tra le pratiche considerate sleali in quanto ingannevoli si annoverano quelle che:
10. Consistono nell’utilizzo di un sistema di determinazione dinamica dei prezzi per la commercializzazione di beni o servizi che vengono consegnati o forniti in una data specifica, senza informare preventivamente il consumatore dell’utilizzo di tale sistema per lo stesso prodotto in quella stessa data, né del prezzo minimo e massimo a cui sarà offerto, né della sua completa evoluzione nel tempo dall’inizio della commercializzazione fino alla data di consegna o di fornitura.»
Articolo due. Modifica del testo unico della legge generale sulla tutela dei consumatori e degli utenti e di altre leggi complementari, adottata con regio decreto legislativo n. 1/2007, del 16 novembre.
Il testo unico della legge generale sulla tutela dei consumatori e degli utenti e di altre leggi complementari, adottato con regio decreto legislativo n. 1/2007, del 16 novembre, è modificato come segue:
(...)
Sei. È introdotto un nuovo articolo 20 ter, il cui testo recita come segue:
«Articolo 20 ter. Limitazione dell’aumento finale del prezzo in contesti di urgenza, rischio o necessità del consumatore e dell’utente.
1. Non possono verificarsi aumenti del prezzo di vendita finale di beni e servizi determinato in conformità al presente articolo in situazioni di urgenza, di rischio o di necessità dei consumatori e degli utenti. A tal fine, per aumento di prezzo finale si intende qualsiasi prezzo superiore al prezzo massimo al quale il bene o servizio è stato offerto, o beni o servizi di natura analoga sono stati offerti, nei trenta giorni precedenti la situazione imprevista che dà luogo all’urgenza, al rischio o alla necessità.
In via eccezionale, se il prezzo massimo offerto è superiore del cinquanta percento al prezzo medio offerto per lo stesso bene o servizio, o per beni e servizi di natura analoga, nei trenta giorni precedenti la situazione imprevista, il prezzo di riferimento ai fini delle disposizioni del paragrafo precedente sarà tale prezzo medio, aumentato del cinquanta percento.
Le disposizioni dei paragrafi precedenti non precludono la possibilità di aumenti di prezzo derivanti da un aumento verificabile dei costi di immissione sul mercato del bene o del servizio, né di quelli dimostrabilmente necessari affinché gli operatori economici possano immettere sul mercato nuovi beni o servizi, in grado di attenuare le perturbazioni della domanda e dell’offerta derivanti dalla situazione di emergenza o di forza maggiore.
Per i servizi i cui prezzi hanno un marcato carattere stagionale, si prende come riferimento il prezzo medio dello stesso periodo dell’anno precedente, aggiornato in base all’indice dei prezzi al consumo.
Per i servizi con tariffe o prezzi regolamentati, oppure oggetto di contratto tra l’operatore e la pubblica amministrazione, trattandosi di tariffe o prezzi non fissati liberamente dall’operatore, si ritiene soddisfatta la condizione di assenza di aumenti di prezzo da parte di quest’ultimo.
2. Le disposizioni del paragrafo precedente si applicano dopo la dichiarazione di emergenza per una determinata zona ai sensi della legge 17/2015, del 9 luglio, nel sistema nazionale di protezione civile. Inoltre, le disposizioni della sezione precedente si applicheranno anche in situazioni di urgenza, rischio o necessità dei consumatori derivanti da incidenti, emergenze tecniche, cause di forza maggiore o altre circostanze impreviste non imputabili agli utenti e che alterano la situaz
9. Le direttive (UE) 2024/825 e (UE) 2024/1799, recepite dalla presente legge sul consumo sostenibile, mirano, tra l’altro, a sviluppare ulteriormente le politiche già attuate dall’Unione europea nei settori della sostenibilità e della circolarità e ad aumentare la protezione dei consumatori dalle pratiche commerciali sleali.
L’inserimento di una misura che limita la pubblicità di prodotti e servizi che funzionano esclusivamente con combustibili fossili mira a sostenere in modo coerente gli sforzi verso una transizione energetica sostenibile. Sebbene tali prodotti abbiano svolto un ruolo importante nello sviluppo economico e sociale, è necessario iniziare a rivederne le modalità di promozione, in particolare in un contesto in cui si promuovono attivamente alternative più pulite ed efficienti. Questa misura non è intesa a scoraggiarne bruscamente l’uso, quanto piuttosto a incoraggiare un graduale cambiamento nella percezione e nel processo decisionale di consumo.
Inoltre, la pubblicità ha un’influenza significativa sulle abitudini e sulle aspirazioni delle persone. È quindi ragionevole che lo spazio pubblicitario rifletta gli impegni ambientali assunti nell’ambito delle politiche pubbliche. Fissando determinati limiti alla promozione di prodotti ad alta intensità di emissioni, l’obiettivo è promuovere un ambiente più favorevole allo sviluppo di tecnologie sostenibili, senza incidere in modo sproporzionato sui settori produttivi o sulla libertà di scelta dei cittadini. Pertanto, l’obiettivo è quello di passare a una comunicazione commerciale più in linea con gli obiettivi di sostenibilità.
Inoltre, si ritiene inoltre necessario garantire una maggiore trasparenza nell’uso dei sistemi di determinazione dinamica dei prezzi da parte delle imprese. A tal fine, la legge sulla concorrenza sleale e il testo consolidato della legge generale sulla tutela dei consumatori e degli utenti sono modificati in modo che un consumatore possa sapere, qualora ricorra a tali servizi, quale sarà la fascia di prezzo che dovrà pagare al momento dell’acquisto.
9 bis. Questa è l’unica misura perseguibile per raggiungere l’obiettivo previsto.
9 ter. È necessario recepire le direttive (UE) 2024/1799 e 2024/825, nonché adottare misure volte a rafforzarle.
9 quater. L’obiettivo perseguito è attuare questa misura con il minor onere possibile.
10. Riferimenti ai testi di base: non sono presenti testi di base
11. No
12.
13. No
14. No
15. Sì
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu