Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2026) 1681
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2026/0317/DK
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20261681.IT
1. MSG 001 IND 2026 0317 DK IT 25-06-2026 DK NOTIF
2. Denmark
3A. Erhvervsstyrelsen
Langelinie allé 17
2100 København Ø
Danmark
+45 35 29 10 00
notifikationer@erst.dk
3B. Trafikstyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Danmark
Tlf.: 72218800
Att. Jacqueline Leisner Kiefer, jalki@trafikstyrelsen.dk, 23289492
4. 2026/0317/DK - T10T - Trasporto aereo
5. Progetto di ordinanza recante disposizioni integrative al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione relativo a norme e procedure per l’esercizio di aeromobili senza equipaggio ("ordinanza sui droni")
6. Prodotto soggetto alla normativa UE: sistemi aeromobili senza equipaggio (UAS) – veicoli aerei senza equipaggio (droni).
7.
8. L’ordinanza contiene disposizioni integrative e aggiuntive relative alle norme formali e operative per il volo di aeromobili senza equipaggio (droni) nello spazio aereo danese, a integrazione di quelle stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l’esercizio di aeromobili senza equipaggio. L’ordinanza stabilisce inoltre i requisiti tecnici per l’utilizzo dei droni nello spazio aereo danese, oltre a quelli previsti dal regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione, del 12 marzo 2019, relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio. Il progetto di una nuova ordinanza sui droni introduce un requisito tecnico che stabilisce che tutti i droni di peso superiore a 250 g devono volare con un sistema attivo di identificazione remota in tutta la Danimarca e che i droni di peso inferiore a 250 g devono volare con un sistema attivo di identificazione remota nelle zone critiche per la sicurezza del traffico aereo e nelle zone critiche per la sicurezza dei droni. Il requisito si applica sia all’aviazione civile che all’aviazione di Stato diversa dall’aviazione militare. I sistemi di identificazione remota sono già un requisito obbligatorio dell’UE per determinati droni, ma non per tutti; per questo motivo la Danimarca sta ora introducendo requisiti più rigorosi rispetto a quelli dell’UE.
9. Le disposizioni notificate sono volte a tutelare gli interessi generali della sicurezza pubblica, della tutela della vita e della salute delle persone, nonché della sicurezza aerea, intesa sia come sicurezza dei voli che come sicurezza aerea.
Lo scopo del progetto di ordinanza è garantire che i droni e i relativi operatori possano essere identificati in situazioni e aree in cui la mancanza di visibilità elettronica possa rappresentare un rischio per l’aviazione con equipaggio, le operazioni aeroportuali, le infrastrutture critiche o altre considerazioni relative alla sicurezza. Il progetto di ordinanza introduce pertanto requisiti in materia di identificazione remota/visibilità elettronica per i droni specificatamente definiti (cfr. allegato 1) e per le operazioni in cui le norme UE applicabili non garantiscono, di per sé, la visibilità elettronica nella misura ritenuta necessaria alla luce delle condizioni di sicurezza e protezione vigenti in Danimarca.
9 bis. La misura è adeguata al raggiungimento dell’obiettivo poiché il requisito di identificazione remota consente di identificare più rapidamente i droni e i relativi operatori in situazioni in cui le operazioni di un drone possano rappresentare un rischio per la sicurezza aerea o per il controllo del traffico aereo.
Il requisito riguarda in particolare il rischio che i droni di vecchia generazione e quelli di piccole dimensioni possano operare senza un sistema di identificazione remota. Di conseguenza, i servizi di emergenza e i gestori degli aeroporti potrebbero avere maggiori difficoltà a valutare e gestire rapidamente le operazioni dei droni all’interno o in prossimità di spazi aerei sensibili dal punto di vista della sicurezza, nei pressi degli aeroporti o in prossimità di infrastrutture critiche. Le disposizioni sostengono quindi l’obiettivo in modo diretto e mirato e vengono applicate in modo coerente, limitando il requisito ai droni e alle operazioni per i quali la necessità di visibilità elettronica è motivata dal punto di vista della sicurezza.
9 ter. Le disposizioni sono ritenute necessarie perché le norme dell’UE applicabili non richiedono l’identificazione remota in tutti i casi pertinenti. Ciò vale, ad esempio, per i droni di vecchia generazione, quelli di costruzione privata e quelli contrassegnati con la lettera "C" di peso inferiore a 250 g. L’Autorità danese dei trasporti ha preso in considerazione alternative meno invasive, tra cui il mantenimento delle norme attuali, l’uso volontario dell’identificazione remota e campagne di sensibilizzazione del pubblico. Tali alternative non sono ritenute sufficienti a garantire che le autorità e i gestori degli aeroporti possano identificare i droni e i relativi operatori in situazioni critiche per la sicurezza. Il requisito ha una portata limitata e pertanto non si applica in modo più ampio del necessario.
9 quater. Non si ritiene che tali disposizioni comportino per i cittadini o gli operatori economici un onere sproporzionato rispetto all’obiettivo perseguito. Le considerazioni relative alla sicurezza dei voli, alla sicurezza aerea e alla sicurezza pubblica rivestono grande importanza, in particolare nei casi in cui droni non identificati possano influire sull’aviazione con equipaggio, sulle operazioni aeroportuali o su altre aree critiche dal punto di vista della sicurezza. Si ritiene che l’onere connesso a tale requisito sia limitato. Inoltre il requisito è mirato in modo tale che il volo amatoriale, quello ricreativo e le operazioni commerciali a basso rischio che utilizzano droni di peso inferiore a 250 g possano continuare a essere effettuati senza identificazione remota laddove non sussistano corrispondenti preoccupazioni in materia di sicurezza (in particolare al di fuori delle aree soggette al controllo del traffico aereo e di quelle critiche per la sicurezza, nonché nelle zone Natura 2000 [previa autorizzazione dell’Autorità danese dei trasporti]). L’Autorità dei trasporti ritiene pertanto che i benefici del requisito superino i limitati costi di conformità.
10. Riferimenti ai testi di base
11. No
12.
13. No
14. No
15. Sì
16.
Aspetto OTC:
Il progetto è un regolamento tecnico o una valutazione della conformità
Il progetto ha un impatto significativo sul commercio internazionale
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu