Messaggio 002
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2020) 01937
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzione del messaggio 001
Notifica: 2020/0338/F
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 202001937.IT)
1. MSG 002 IND 2020 0338 F IT 05-06-2020 F NOTIF
2. F
3A. Direction générale des entreprises
SQUALPI
Bât. Sieyès -Teledoc 151
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
3B. Ministère de l’Economie et des Finances
Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)
Sous-Direction 4 Marchés agroalimentaires
59, boulevard Vincent Auriol
75703 Paris CEDEX 13
sous-direction-4@dgccrf.finances.gouv.fr
4. 2020/0338/F - C00A
5. Legge relativa alla trasparenza delle informazioni sui prodotti agricoli e alimentari
6. Prodotti agricoli e alimentari
7. - direttiva 2000/13/CE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità
- La presente notifica si riferisce agli articoli 1, 2, 5, 6, 8 e 9 della legge.
8. L'articolo 1 prevede che il responsabile dell'immissione in commercio metta a disposizione del pubblico online le informazioni relative ai prodotti alimentari preconfezionati. Un decreto specificherà il formato dei dati e il luogo in cui questi ultimi saranno messi a disposizione, in modo da costituire una banca dati aperta accessibile a tutti gli utenti e di consentire il riutilizzo libero di tali dati.
L'articolo 2 prevede l'indicazione dell'origine del cacao per i prodotti a base di cacao, grezzo o trasformato, e, a partire dal 1° gennaio 2021, l'etichettatura dell'origine dei mieli nelle miscele e della pappa reale, in ordine di peso decrescente.
L'articolo 5 vieta l'utilizzo delle denominazioni usate per designare i prodotti alimentari di origine animale, per descrivere, commercializzare e promuovere i prodotti alimentari contenenti proteine vegetali, oltre una soglia che sarà fissata mediante decreto.
In ottemperanza all'articolo 6, la denominazione «fromage fermier» (formaggio di fattoria) potrà essere mantenuta in caso di stagionatura all'esterno dell'azienda, in particolare per i piccoli produttori agricoli, purché siano fornite informazioni chiare al consumatore.
L'articolo 8 stabilisce l'obbligo per i ristoranti, i bar o i gestori di altri locali in possesso di autorizzazione alla vendita di alcolici di informare il consumatore in merito alla provenienza o alla denominazione DOP/IGP dei vini venduti in bottiglia, brocca o bicchiere.
Infine, l'articolo 9 dispone che l'indicazione del nome e dell'indirizzo del produttore sia obbligatoria sull'etichettatura delle birre.
9. La legge rafforza tutte le disposizioni in vigore relative alla trasparenza e all'informazione del consumatore.
10. Riferimenti a testi di base: articoli 34 e 39 della Costituzione del 4 ottobre 1958
11. No
12. -
13. No
14. No
15. -
16. Aspetto OTC
No – Il progetto non ha ripercussioni significative sul commercio internazionale.
Aspetto SPS
No - Il progetto non è una misura sanitaria o fitosanitaria.
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
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