Messaggio 002
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2020) 01145
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzione del messaggio 001
Notifica: 2020/0183/F
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 202001145.IT)
1. MSG 002 IND 2020 0183 F IT 01-04-2020 F NOTIF
2. F
3A. Direction générale des entreprises – SQUALPI – Bât. Sieyès -Teledoc 151 – 61, Bd Vincent Auriol - 75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
tél : 01 44 97 24 55
3B. MTES / DGITM/ Coordination interministérielle pour le développement de l’usage du vélo
Tour Sequoia
92055 LA DEFENSE Cedex
Tél : 01 40 81 73 25
4. 2020/0183/F - X00M
5. Decreto relativo all'identificazione delle biciclette, adottato a norma degli articoli da L. 1271-2 a L. 1271-5 del codice dei trasporti
6. Biciclette e biciclette a pedalata assistita
7. - direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
- obbligo di fornire altri servizi specifici
- articolo 1 del decreto che istituisce l'articolo R. 1271-10 del codice dei trasporti, notificato a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
8. Il progetto di decreto allegato è adottato a norma degli articoli da L. 1271-2 a L. 1271-5 del codice dei trasporti. Tali articoli prevedono la creazione di un registro nazionale unico delle biciclette identificate, nonché un obbligo per gli esercenti di vendere biciclette dotate di un identificativo unico. Tale obbligo entra in vigore il 1° gennaio 2021 per le biciclette nuove e il 1° luglio 2021 per le biciclette usate.
Il progetto di decreto specifica l'obbligo imposto agli esercenti, nonché ai professionisti che svolgono attività di rottamazione o di preparazione in vista del reimpiego o del riutilizzo delle biciclette. Prevede altresì le condizioni per l'autorizzazione da parte dello Stato delle persone giuridiche che possono attuare sistemi di identificazione delle biciclette.
9. Necessità di adottare il progetto di disposizioni normative:
il progetto di decreto è adottato conformemente all'articolo L. 1271-5 del codice dei trasporti.
Il governo desidera incoraggiare la pratica del ciclismo e triplicarne la ripartizione modale negli spostamenti. La misura mira a combattere il furto, che è uno dei principali ostacoli riconosciuti alla pratica del ciclismo. Il ministero dell'Interno stima che ogni anno ne siano vittime circa 300.000 famiglie. Dopo aver subito un furto, le vittime tendono a non acquistare un'altra bicicletta o ad acquistarla d'una gamma inferiore, dotandosi così di attrezzature meno sicure. Le biciclette elettriche a pedalata assistita più costose sono sempre più interessate da questo fenomeno. Attualmente, solo il 7% delle famiglie vittime del furto di una bicicletta la ritrova.
Per combattere efficacemente il furto, la ricettazione e la vendita illecita delle biciclette, sul modello di un sistema simile esistente in Danimarca, è necessario creare un sistema obbligatorio di identificazione delle biciclette e delle biciclette elettriche a pedalata assistita associate a un registro dei proprietari. Tale registro unico di identificazione delle biciclette consentirà di contattare il proprietario quando le forze dell'ordine o un servizio di oggetti smarriti recuperano una bicicletta identificata. Inoltre, in occasione della compravendita di una bicicletta usata tra privati, l'acquirente potrà verificare se non sia stato denunciato il furto di tale bicicletta.
L'obbligo imposto agli esercenti di identificare le biciclette in occasione della vendita consente di raggiungere una massa critica e creare un sistema efficace. L'identificazione delle biciclette su base volontaria, esistente in Francia dal 2004, non ha consentito di istituire un sistema sufficientemente generalizzato. Sono state contrassegnate alcune centinaia di migliaia di biciclette, per un parco di circa 30 milioni di biciclette. Con il nuovo obbligo saranno identificati circa 1,5 milioni di biciclette ogni anno.
Proporzionalità del progetto di disposizioni normative
La disposizione normativa è proporzionata in quanto l'obbligo che grava sugli esercenti si basa su due azioni poco vincolanti ed economiche: apposizione di un identificativo sul telaio della bicicletta (in linea generale, mediante microincisione o incollaggio di un adesivo) e inserimento nella banca dati dell'identificativo della bicicletta, del suo proprietario e delle modalità per contattarlo.
È pertanto sufficiente che l'esercente si associ a monte a uno o più operatori di identificazione autorizzati, che da un lato propongono un processo tecnico per l'apposizione di un identificativo e dall'altro gestiscono una banca dati delle biciclette e dei loro proprietari. Le banche dati create dagli operatori autorizzati alimenteranno il registro unico di identificazione delle biciclette.
Carattere non discriminatorio del progetto di disposizioni normative
La disposizione normativa non ha carattere discriminatorio, nella misura in cui l'obbligo si riferisce agli esercenti e non ai produttori di biciclette. Inoltre, le biciclette non vendute in Francia nello stesso modo di quelle già in servizio non sono interessate dall'obbligo di identificazione. I proprietari di tali biciclette saranno tuttavia invitati a identificare la propria bicicletta per beneficiare del vantaggio che vi è associato.
10. Riferimenti a testi di base: articoli da L1271-2 a 5 del codice dei trasporti
11. No
12. -
13. No
14. No
15. -
16. Aspetto OTC
No – Il progetto non è una regolamentazione tecnica né una procedura per la valutazione della conformità.
Aspetto SPS
No - Il progetto non è una misura sanitaria o fitosanitaria.
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Commissione europea
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