Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2024) 0106
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2024/0016/FR
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20240106.IT
1. MSG 001 IND 2024 0016 FR IT 15-01-2024 FR NOTIF
2. France
3A. Ministères économiques et financiers
Direction générale des entreprises
SCIDE/SQUALPI/PNRP
Bât. Sieyès -Teledoc 143
61, Bd Vincent Auriol
75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
3B. Secrétariat d'Etat chargé de la Mer
Direction générale des affaires maritimes et de l'aquaculture
DGAMPA/SFM/STEN
Tour Séquoïa
1 Pl. Carpeaux, 9
92800 Puteaux
4. 2024/0016/FR - T20T - Trasporto marittimo e fluviale e navigazione sulle vie navigabili interne
5. Decreto recante modalità di attuazione dell'ordinanza 2021-1330, del 13 ottobre 2021, relativa alle condizioni di navigazione per le navi autonome e i droni marittimi, e varie disposizioni relative alle navi professionali
6. Droni marittimi
7.
8. Il progetto di decreto, adottato ai sensi dell'ordinanza n. 2021-1330, del 13 ottobre 2021, sulle condizioni di navigazione delle navi autonome e dei droni marittimi, ha rimosso gli ostacoli alla navigazione di queste imbarcazioni galleggianti autonome o telecomandate. Il presente quadro legislativo e normativo autorizza, tra l'altro, il funzionamento di una nuova categoria di imbarcazioni galleggianti, ovvero i droni marittimi, che è distinta dalle navi ed è destinata principalmente a indagini scientifiche e al monitoraggio degli impianti marittimi.
I droni marittimi differiscono dalle navi e hanno quindi un regime specifico che ne facilita il funzionamento. Il progetto di decreto specifica i criteri di distinzione tra un drone marittimo e una nave autonoma, le disposizioni relative al loro utilizzo, la loro identificazione visiva, la loro iscrizione in un apposito registro che porta alla loro immatricolazione, le procedure per il controllo di sicurezza prima della loro immatricolazione, le loro condizioni di esercizio, la patente di guida necessaria per essere abilitati alla loro guida e il relativo regime sanzionatorio.
Oggetto della notifica della Commissione europea è il titolo I, "Disposizioni relative ai droni marittimi", e in particolare l'articolo 2.
9. Si ritiene che l'articolo 2 del progetto di decreto che definisce, ai sensi dell'articolo L. 5000-2-2 del codice dei trasporti, "le caratteristiche tecniche" che l'equipaggiamento marittimo deve presentare per qualificarsi come droni marittimi e, pertanto, beneficiare del regime di polizia applicabile alla navigazione e all'esercizio di tali imbarcazioni, debba essere notificato alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535.
Tale disposizione stabilisce le caratteristiche tecniche dei droni marittimi, che possono essere considerate "specifiche tecniche" ai sensi della direttiva. Da un lato, pertanto, i droni marittimi possono rientrare nella categoria dei "prodotti" ai sensi della direttiva. Dall’altro, qualsiasi imbarcazione che non soddisfi le caratteristiche tecniche previste dal progetto di decreto, ossia una lunghezza totale superiore a un metro e inferiore a 16 metri, una velocità massima pari o inferiore a 20 nodi e un'energia cinetica inferiore a 300 kJ, sebbene non sia vietata, potrà operare solo in regime giuridico più restrittivo per le navi autonome. Il mancato rispetto dei criteri così fissati può incidere sulle condizioni alle quali possono essere utilizzati in uno Stato membro.
10. Riferimenti ai testi di base: Non ci sono testi di riferimento
11. No
12.
13. No
14. No
15. No
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu