Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2026) 1294
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2026/0234/DE
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20261294.IT
1. MSG 001 IND 2026 0234 DE IT 11-05-2026 DE NOTIF
2. Germany
3A. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat EB3
3B. Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat, Referat 321 (Tierschutz)
4. 2026/0234/DE - C00A - Agricoltura, pesca e prodotti alimentari
5. Progetto di terza legge recante modifica della legge sull’etichettatura per gli allevamenti (Tierhaltungskennzeichnungsgesetz)
6. Servizio interessato: allevamento di suini; prodotti interessati: carne suina fresca preparata per il consumo umano e pronta al consumo
7.
Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori: articoli 40, 43, 44 e 45
Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, articoli 40, 43 e 45
8. La terza legge recante modifica della legge sull’etichettatura per gli allevamenti, attualmente all’esame in vista della votazione, introduce una riforma radicale della legge sull’etichettatura per gli allevamenti. La legge recante modifica introduce diverse semplificazioni volte a ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese e delle autorità amministrative. Inoltre l’etichettatura per gli allevamenti sarà estesa agli esercizi di ristorazione e ad alcuni alimenti trasformati. Un altro cambiamento sostanziale è l’obbligo di etichettatura dei prodotti alimentari importati, che sostituisce la precedente partecipazione volontaria degli operatori di mercato stranieri. Ciò significa che gli operatori di mercato stranieri devono partecipare al sistema di etichettatura per gli allevamenti se desiderano immettere i loro prodotti sul mercato tedesco.
Semplificazioni:
Gli allevatori di suini con sede in Germania, che utilizzano solo il metodo di allevamento "in stalla", non sono tenuti a trasmettere una notifica all’autorità competente, in quanto si può presumere che gli operatori nazionali rispettino le norme minime tedesche. Tale misura alleggerirà l’onere amministrativo a carico del settore agricolo e della pubblica amministrazione.
Inoltre permetterà al settore alimentare di attuare una pratica nota come "downgrading". Ciò significa che la carne suina può essere etichettata come proveniente da un sistema di allevamento meno rispettoso del benessere degli animali rispetto a quello effettivamente utilizzato durante la fase di ingrasso. In tale contesto, sono le stesse aziende alimentari a decidere quale sistema di allevamento indicare sull’etichetta. Tale norma orientata alla pratica garantisce alle aziende alimentari una maggiore flessibilità nella commercializzazione dei prodotti alimentari di origine animale. Ciò consente quindi alle aziende alimentari di reagire con flessibilità alle mutevoli condizioni di mercato, in particolare per quanto riguarda l’offerta e la domanda. Allo stesso tempo, ai consumatori finali vengono sempre fornite informazioni sulle norme (minime) di allevamento, poiché ora è obbligatorio indicare tali informazioni sulle etichette sia dei prodotti alimentari nazionali che di quelli importati.
Operatori di mercato esteri:
La legge include l’obbligo di etichettare la carne suina in conformità della legge sull’etichettatura per gli allevamenti ogniqualvolta tale carne sia destinata al mercato tedesco, indipendentemente dal fatto che sia stata prodotta o meno in Germania. Tale obbligo sostituisce la precedente partecipazione volontaria per i prodotti importati.
Ampliamento dell’ambito di applicazione per includervi l’allevamento di scrofe e suinetti:
La terza legge recante modifica della legge sull’etichettatura per gli allevamenti introduce l’obbligo per i metodi di allevamento "in stalla e all’aperto", "all’aria aperta" e "all’aperto/al pascolo" di rispettare i requisiti minimi essenziali previsti dalla normativa tedesca in materia di benessere degli animali per l’allevamento di scrofe e suinetti. Ciò include, tra l’altro, i requisiti tedeschi relativi agli interventi non curativi (divieto di castrazione dei suinetti senza anestesia), nonché le restrizioni relative all’uso delle gabbie di gestazione per le scrofe nei centri di riproduzione e nelle zone di parto. Di conseguenza, la carne suina proveniente da animali che, da suinetti (o le scrofe che li hanno partoriti), non sono stati allevati secondo le norme tedesche in materia di benessere degli animali sarà etichettata con la categoria di allevamento più bassa, ovvero "in stalla", indipendentemente dalle condizioni effettive di allevamento durante la fase di ingrasso.
Settore dei servizi di ristorazione:
Anche gli alimenti preparati per il consumo umano e pronti al consumo sono soggetti all’obbligo di etichettatura. In particolare, ciò significa che l’etichettatura per gli allevamenti è prevista anche nella ristorazione fuori casa, ad esempio nei ristoranti, nelle mense e nei chioschi.
9. L’etichettatura obbligatoria relativa all’allevamento risponde al desiderio dei consumatori di ottenere maggiori informazioni sulle condizioni di vita degli animali utilizzati per produrre alimenti. Ciò consente ai consumatori di prendere decisioni di acquisto informate e di scegliere consapevolmente tra i diversi metodi di allevamento degli animali. Allo stesso tempo, l’etichettatura obbligatoria mette in evidenza gli sforzi compiuti dagli allevatori per migliorare il benessere degli animali. La legge di modifica mira a riformare e ampliare l’etichettatura per gli allevamenti per garantire informazioni complete ai consumatori. La modifica mira inoltre a garantire un’applicazione pratica e priva di oneri amministrativi inutili.
9 bis. La legge di modifica mira a introdurre l’obbligo di etichettatura per i prodotti alimentari importati e ad estendere tale obbligo al settore dei servizi di ristorazione e ad alcuni alimenti trasformati. Ciò consentirà di raggiungere l’obiettivo di fornire informazioni complete sui metodi di allevamento degli animali. Il 71 % dei consumatori riferisce di mangiare in un ristorante, pub o taverna almeno una volta al mese (cfr. rapporto sull’alimentazione del ministero federale dell’Agricoltura, dell’alimentazione e dell’identità regionale del 2025, pag. 24). Nel settore dei servizi di ristorazione, le informazioni disponibili sulle condizioni di vita degli animali da cui provengono gli alimenti sono generalmente scarse o inesistenti. In particolare, in tale settore non esiste alcun obbligo di etichettatura. Per rispondere all’esigenza dei consumatori di maggiore informazione e trasparenza anche in questo settore, la presente legge di modifica mira ad estendere l’etichettatura per gli allevamenti a tale settore.
La legge di modifica introduce semplificazioni per i proprietari di allevamenti e delle aziende alimentari (ad esempio, il "downgrading" completo e semplificazioni relative alla procedura di notifica e all’etichettatura degli alimenti pronti al consumo). Tali norme mirano ad attuare gli obblighi di etichettatura in modo pratico e riducendo al minimo gli oneri burocratici.
9 ter. La legge sull’etichettatura per gli allevamenti ha introdotto l’etichettatura obbligatoria dei prodotti alimentari di origine animale, indicando i metodi di allevamento utilizzati per gli animali da cui provengono. Per apportare modifiche in tal senso, è necessaria una legge di modifica.
Di conseguenza, la presente modifica dell’attuale legge sull’etichettatura per gli allevamenti è necessaria per conseguire gli obiettivi di fornire informazioni complete ai consumatori e di un’attuazione pratica che riduca al minimo gli oneri amministrativi. Tali obiettivi non possono essere raggiunti in altro modo.
L’accordo di coalizione per la XXI legislatura prevede una riforma radicale della legge sull’etichettatura per gli allevamenti. La risoluzione sulla prima legge che modifica la legge sull’etichettatura per gli allevamenti (documento del Bundestag 21/555) ha ribadito la necessità di una siffatta riforma.
9 quater. Poiché l’estensione degli obblighi di etichettatura comporta anche semplificazioni per le parti interessate della filiera alimentare, gli oneri derivanti dall’obbligo di etichettatura non sono sproporzionati rispetto all’obiettivo di fornire informazioni complete ai consumatori.
In particolare, la possibilità del "downgrading" per i requisiti di etichettatura, nonché le semplificazioni apportate alla procedura di notifica e all’etichettatura degli alimenti pronti al consumo, contribuiscono a ridurre al minimo gli oneri amministrativi legati all’attuazione dell’etichettatura, garantendo che né le parti interessate della filiera alimentare né le autorità amministrative siano gravate da oneri sproporzionati.
Inoltre le normative vigenti si basano su strutture già esistenti (ad esempio, per la tracciabilità e la condivisione delle informazioni), per cui non è necessario creare strutture parallele o simili a seguito dell’entrata in vigore della legge sull’etichettatura per gli allevamenti. Ciò contribuisce infine a garantire un’attuazione pratica ed efficiente, riducendo al minimo gli oneri amministrativi.
10. Riferimento ai testi di base: 2022/0693/D
I testi di base sono stati inoltrati nell’ambito di una notifica precedente:
2022/0693/D
11. No
12.
13. No
14. No
15. No
16.
Aspetto OTC:
Il progetto è un regolamento tecnico o una valutazione della conformità
Il progetto ha un impatto significativo sul commercio internazionale
Aspetto SPS: No
**********
Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu