Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2026) 2390
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2026/0458/BE
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20262390.IT
1. MSG 001 IND 2026 0458 BE IT 28-08-2026 BE NOTIF
2. Belgium
3A. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid - Dienst Verbindingsbureau - BELNotif
NG III – 2de verdieping
Koning Albert II-laan, 16
B - 1000 Brussel
be.belnotif@economie.fgov.be
3B. Vlaamse Gemeenschap
Departement Cultuur, Jeugd en Media
Team Media en Film
4. 2026/0458/BE - SERV30 - Media
5. Progetto di decreto che modifica il decreto del 27 marzo 2009 in materia di radiodiffusione e televisione, in relazione alla tutela dei minori nei servizi di intermediazione che potrebbero influire sul loro sviluppo fisico, mentale o morale
6. Il presente progetto di decreto riguarda la tutela dei minori e introduce un limite di età di 13 anni per l’accesso ai servizi di intermediazione che potrebbero influire sullo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori.
7.
8. Il presente progetto di decreto introduce una restrizione all’accesso dei minori di 13 anni a determinati servizi di intermediazione che possono nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale.
Il governo fiammingo sta stilando un elenco esaustivo dei servizi di intermediazione cui si applica il limite di età. Il regolamento è basato sul rischio. La composizione e l’aggiornamento dell’elenco terranno conto della natura e delle caratteristiche specifiche del servizio, dell’uso previsto o effettivo, dell’ambito di applicazione e della base di utenti, dei rischi concreti per i minori e delle misure di tutela adottate dal fornitore. Ciò è in linea con i criteri stabiliti negli orientamenti della Commissione europea sull’articolo 28 del regolamento sui servizi digitali.
La constatazione, da parte dell’autorità di vigilanza competente ai sensi del regolamento sui servizi digitali, che un servizio non è conforme all’articolo 28, paragrafo 1, può comportare l’inclusione di tale servizio nell’elenco. Inoltre, per la valutazione dei rischi, il governo fiammingo può tenere conto, tra l’altro, di sentenze giudiziarie, studi scientifici e pareri motivati di organizzazioni di esperti. La procedura di inserimento nell’elenco non costituisce una procedura di esecuzione distinta per il regolamento sui servizi digitali.
Il progetto stabilisce la soglia di età applicabile, ma non mira a introdurre un sistema fiammingo distinto di obblighi in materia di controlli o verifiche dell’età in aggiunta al regolamento sui servizi digitali. Il modo in cui i fornitori verificano l’età degli utenti rimane soggetto al quadro europeo armonizzato, in particolare all’articolo 28 del regolamento sui servizi digitali e agli orientamenti della Commissione europea basati su di esso. Detti orientamenti definiscono i requisiti relativi, tra l’altro, all’efficacia, alla proporzionalità, alla vita privata e alla minimizzazione dei dati, e prevedono espressamente la verifica dell’età nei casi in cui le norme nazionali stabiliscano un’età minima per determinate categorie di servizi online dei social media.
La vigilanza sul rispetto del regolamento sui servizi digitali continuerà a essere organizzata interamente in conformità del capo IV di tale regolamento. L’articolo 28 è disciplinato dalle norme relative alla competenza giurisdizionale di cui all’articolo 56. La Commissione europea mantiene l’autorità esclusiva in relazione agli obblighi supplementari di cui agli articoli 34 e 35 per quanto riguarda le piattaforme online di dimensioni molto grandi e i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi.
Il progetto contiene inoltre le disposizioni necessarie in materia di trattamento e sicurezza dei dati personali nel contesto della compilazione dell’elenco, ai fini dell’applicazione del regolamento (UE) 2016/679.
9. La misura mira a proteggere meglio i minori di 13 anni dai rischi associati a determinati servizi di intermediazione online. Nel 2025, il Consiglio superiore di sanità belga ha esaminato l’impatto dell’uso degli schermi e dei social media sulla base di una revisione multidisciplinare della letteratura. Il Consiglio sottolinea che gli effetti sono generalmente da lievi a moderati e altamente dipendenti dal contesto, e che i media digitali possono offrire anche benefici. Allo stesso tempo, individua rischi specifici, tra cui i disturbi del sonno, l’uso improprio, il bullismo online, l’adescamento di minori e l’esposizione a contenuti dannosi, ai quali i bambini piccoli sono particolarmente vulnerabili.
La decisione di fissare il limite di età a 13 anni è in linea con il parere degli esperti. La maggior parte degli esperti coinvolti che sostengono l’introduzione di un limite di età propone un’età minima di 13 anni per le piattaforme non basate su chat e, successivamente, un accesso graduale con la guida dei genitori, l’alfabetizzazione mediatica e la vigilanza.
La necessità di tale misura deriva in parte dal fatto che i bambini piccoli hanno effettivamente accesso ai social media. Sebbene la maggior parte delle piattaforme preveda nei propri termini e condizioni un’età minima di 13 anni, tale limite di età sembra avere, nella realtà, un’efficacia limitata. I dati di Medianest relativi al 2025 indicano che, secondo l’84 % dei genitori, i propri figli hanno creato il loro primo account sui social media prima dei 13 anni, con un’età media di 10 anni e 3 mesi.
Le normative europee vigenti prevedono già importanti obblighi per tutelare i minori. L’articolo 28 del regolamento sui servizi digitali impone alle piattaforme online accessibili ai minori di adottare misure di tutela adeguate e proporzionate, ma non stabilisce di per sé un’età minima uniforme per l’accesso. Analogamente, il limite di età belga di 13 anni ai sensi dell’articolo 8 del GDPR non costituisce un limite di età generale per l’accesso, ma riguarda la capacità di un minore di prestare il proprio consenso indipendente al trattamento dei dati personali. Il progetto stabilisce pertanto un chiaro limite di età legale.
Si è scelto deliberatamente di non optare per un divieto generale dei social media né per un limite di età più elevato, fissato a 15 o 16 anni. La restrizione dell’accesso si applica esclusivamente ai minori di 13 anni e solo ai servizi inclusi in un elenco esaustivo stilato in base ai rischi specifici che presentano. Un servizio che garantisca un ambiente online sufficientemente sicuro grazie ad adeguate misure di tutela non sarà incluso nell’elenco o potrà esserne rimosso. In questo modo si eviterà che servizi con profili di rischio diversi vengano trattati allo stesso modo.
La misura rientra inoltre in un approccio più ampio che comprende l’alfabetizzazione mediatica, la guida dei genitori, la sensibilizzazione e l’applicazione delle norme. Si tiene altresì conto dell’armonizzazione massima da parte del regolamento sui servizi digitali. Le Fiandre stabiliscono i criteri relativi all’età, ma non istituiscono un sistema nazionale separato di obblighi tecnici o di dovuta diligenza in materia di verifica dell’età. Le modalità di applicazione delle norme di verifica dell’età da parte dei fornitori restano disciplinate dall’articolo 28 del regolamento sui servizi digitali e dagli orientamenti della Commissione europea. Di conseguenza, si evita l’introduzione di ulteriori requisiti tecnici nazionali e si limita l’impatto sulla prestazione di servizi a livello transfrontaliero.
La misura mira quindi a trovare un equilibrio tra la tutela della salute, della sicurezza e dello sviluppo dei bambini piccoli, il loro diritto alla partecipazione digitale, la protezione dei dati personali e la libera circolazione dei servizi nel mercato interno.
9 bis. La misura mira a tutelare la salute, la sicurezza e lo sviluppo fisico, mentale e morale dei minori dai rischi derivanti da determinati servizi di intermediazione online, tra cui l’esposizione a contenuti dannosi o inadeguati all’età, il bullismo online, l’adescamento di minori, l’uso improprio o che crea dipendenza e i meccanismi di progettazione che incoraggiano l’uso a lungo termine.
La misura si basa sulla ricerca scientifica e sul parere di esperti. Nel 2025, il Consiglio superiore di sanità belga ha esaminato le evidenze scientifiche disponibili sulla base di una revisione multidisciplinare della letteratura, in parte secondo la metodologia GRADE. Il Consiglio ha concluso che gli effetti dell’uso degli schermi e dei social media sono generalmente da lievi a moderati e dipendono in larga misura dal contesto. L’impatto è in parte determinato dal contenuto, dalla progettazione della piattaforma, dal contesto di utilizzo e dalle caratteristiche individuali. Allo stesso tempo, sono stati individuati rischi concreti, tra cui il bullismo online, l’adescamento di minori, i contenuti dannosi, i disturbi del sonno e l’uso improprio, ai quali i bambini piccoli e gli adolescenti sono particolarmente esposti.
Tali risultanze avvalorano l’adozione di una misura mirata piuttosto che di una misura generica. Il progetto non impone alcuna restrizione dell’accesso a tutti i servizi digitali o di intermediazione. Possono essere inclusi in un elenco esaustivo solo i servizi che, in base alla loro natura, alle loro caratteristiche, al loro utilizzo, alla loro portata e ai rischi concreti che comportano, sono ritenuti suscettibili di compromettere lo sviluppo dei minori. Saranno prese in considerazione anche le misure di tutela esistenti del servizio. Un servizio che garantisca un ambiente online sufficientemente sicuro non sarà incluso nell’elenco o potrà esserne rimosso.
La scelta dei 13 anni è avallata anche dal parere degli esperti. Più precisamente, la maggior parte degli esperti coinvolti è favorevole a un limite di età di 13 anni per le piattaforme non basate su chat, con un successivo approccio graduale e sotto vigilanza ai servizi in questione.
Infine la misura rientra in un approccio più ampio che prevede l’alfabetizzazione mediatica, la guida dei genitori, l’applicazione delle norme e la resilienza digitale. Ciò garantisce che l’obiettivo sia perseguito in modo coerente e sistematico (cfr. piano d’azione "Sicurezza online").
9 ter. La misura può incidere sulla fornitura transfrontaliera di servizi online richiedendo ai fornitori di servizi di tenere conto di un limite di età di 13 anni per gli utenti interessati. Tuttavia tale restrizione non impedisce che i servizi vengano offerti o utilizzati a livello transfrontaliero da persone di età pari o superiore a 13 anni. Inoltre si applica esclusivamente a un gruppo di servizi selezionati in base a criteri di rischio.
La legislazione vigente prevede già una tutela significativa, ma non fissa un’età minima generale di 13 anni per l’accesso a tali servizi. L’articolo 28 del regolamento sui servizi digitali impone alle piattaforme online accessibili ai minori di attuare misure di tutela adeguate e proporzionate. Per contro, il limite di età belga fissato a 13 anni, come previsto all’articolo 8 del GDPR, riguarda la possibilità di prestare il proprio consenso indipendente al trattamento dei dati personali e non costituisce un limite di età generale per l’accesso. L’età minima di 13 anni specificata nei termini e nelle condizioni di molte piattaforme è principalmente una scelta contrattuale.
Inoltre l’esperienza dimostra che tali obblighi contrattuali hanno un’efficacia limitata. I dati di Medianest relativi al 2025 indicano che, secondo l’84 % dei genitori, i propri figli hanno creato il loro primo account sui social media prima dei 13 anni, con un’età media di 10 anni e 3 mesi. Il Consiglio superiore di sanità belga rileva inoltre che molti bambini utilizzano queste piattaforme ben prima dei 13 anni e che le misure esistenti di verifica dell’età sono inadeguate.
Sono state valutate misure meno restrittive, che continuano a far parte della strategia politica, tra cui l’alfabetizzazione mediatica, la sensibilizzazione, la guida dei genitori e le misure volte a garantire una progettazione più sicura delle piattaforme. Il Consiglio superiore di sanità belga sottolinea che un limite di età non dovrebbe essere considerato una misura isolata e sostiene la necessità di combinare prevenzione, istruzione, sostegno e responsabilità delle piattaforme. Allo stesso tempo, gli esperti favorevoli all’introduzione di un limite di età sostengono che la guida dei genitori e l’istruzione sui media, da sole, non compensino pienamente la vulnerabilità legata allo sviluppo associata all’esposizione precoce.
Al fine di ridurre al minimo le limitazioni nel mercato interno, si è deciso di non imporre una restrizione generale all’accesso ai social media, né di innalzare il limite di età a 15 o 16 anni. La misura si applica solo ai minori di 13 anni e riguarda esclusivamente i servizi per i quali i rischi specifici giustificano una restrizione dell’accesso. Si tratta di una misura più mirata rispetto a una restrizione uniforme applicata a un’intera categoria di servizi online.
9 quater. Durante l’elaborazione della misura si è tenuto conto sia dell’importanza della tutela dei minori sia del potenziale impatto sulla partecipazione digitale e sulla circolazione transfrontaliera dei servizi.
Le prove scientifiche non giustificano, tuttavia, una valutazione negativa generale dei social media. Il Consiglio superiore di sanità belga sottolinea espressamente che gli effetti sono generalmente da lievi a moderati e dipendenti dal contesto e che anche i media digitali possono offrire vantaggi, tra cui la connessione sociale, l’apprendimento, la creatività e l’accesso alle informazioni. Il Consiglio mette quindi in guardia da un approccio unico valido per tutto e sottolinea che i rischi variano a seconda della piattaforma, dei contenuti, del contesto e del sostegno dei genitori.
È proprio per questo motivo che la misura prevista è limitata. Non vi è alcun divieto generale di utilizzo dei social media o di Internet. La restrizione dell’accesso si applica esclusivamente ai minori di 13 anni e ai servizi inclusi in un elenco esaustivo redatto a seguito di una specifica valutazione dei rischi. Se un servizio garantisce misure di tutela adeguate, la sua inclusione nell’elenco non è opportuna oppure il servizio può essere rimosso da esso.
Saranno ridotti anche gli oneri amministrativi a carico dei fornitori per quanto riguarda la verifica dell’età. Il progetto stabilisce il limite di età applicabile, ma non istituisce un sistema fiammingo separato di obblighi relativi ai controlli o alla verifica dell’età. Ciò tiene conto del principio di massima armonizzazione su cui si basa il regolamento sui servizi digitali: per le questioni armonizzate dal regolamento sui servizi digitali, ai fornitori non sono imposti ulteriori obblighi nazionali.
Il modo in cui i fornitori di servizi verificano l’età degli utenti rimane pertanto disciplinato dal quadro europeo, in particolare dall’articolo 28 del regolamento sui servizi digitali e dagli orientamenti della Commissione europea. Il progetto non prescrive alcun metodo tecnico specifico e non richiede l’uso di un documento di identità, di una carta d’identità elettronica, di un numero di registrazione nazionale o di qualsiasi altro mezzo di identificazione specifico. Gli orientamenti europei richiedono che i metodi di verifica dell’età siano, tra l’altro, accurati, affidabili, solidi, non intrusivi e non discriminatori.
La misura nazionale si limita quindi ad adottare il criterio dell’età e rimanda al quadro europeo armonizzato per quanto riguarda gli obblighi tecnici e di dovuta diligenza necessari alla sua attuazione. Ciò impedisce l’introduzione di ulteriori requisiti tecnici nazionali e, di conseguenza, riduce anche il potenziale ostacolo alla prestazione transfrontaliera di servizi.
Alla luce di tali limitazioni, l’impatto sulla prestazione di servizi non è considerato eccessivo rispetto all’obiettivo di tutela perseguito. Il potenziale danno derivante dall’inazione risiede nel fatto che i bambini piccoli continuerebbero ad avere accesso a servizi nei confronti dei quali sono particolarmente vulnerabili dal punto di vista dello sviluppo. Per contro, il potenziale ostacolo al mercato è limitato dalla bassa soglia di età, dall’approccio basato su un elenco selettivo, dalla valutazione dinamica e dall’allineamento alla legislazione europea vigente.
10. Numeri o titoli dei testi di base:
11. No
12.
13. No
14. No
15. No
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu