Messaggio 002
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2022) 02660
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzione del messaggio 001
Notifica: 2022/0532/B
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 202202660.IT)
1. MSG 002 IND 2022 0532 B IT 29-07-2022 B NOTIF
2. B
3A. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid - Dienst Normalisatie en Competitiviteit - BELNotif
NG III – 2de verdieping
Koning Albert II-laan, 16
B - 1000 Brussel
be.belnotif@economie.fgov.be
3B. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding
Dienst Voedingsmiddelen, Dierenvoeders en Andere Consumptieproducten
Galileelaan 5/2
1210 Brussel
tel. 02/524 92 82
carine.gorrebeeck@health.fgov.be
4. 2022/0532/B - C00A
5. Regio decreto che modifica il regio decreto del 31 agosto 2021 relativo alla produzione e al commercio di prodotti alimentari composti o contenenti piante o preparati vegetali
6. Prodotti alimentari, integratori alimentari
7. - regolamento (CE) n. 1925/2006 sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti: Articolo 12
- regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori: articoli 40 e da 43 a 45
- allegato al presente progetto di decreto modifica l'allegato del regio decreto del 31 agosto 2021 relativo alla produzione e al commercio di prodotti alimentari composti o contenenti piante o preparati vegetali.
Il presente progetto si basa sulle raccomandazioni della commissione consultiva per la preparazione delle piante e sul nuovo stato alimentare delle piante e delle parti di piante di cui al regolamento (UE) 2015/2283.
Inoltre, vorremmo anche fare riferimento alla direttiva (UE) 2002/46 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (non figuranti nell'elenco summenzionato).
8. Il presente progetto di decreto modifica gli elenchi di cui all'allegato del regio decreto del 31 agosto 2021 relativo alla produzione e al commercio di prodotti alimentari composti o contenenti piante o preparati vegetali.
Il documento bilingue mostra le modifiche, compreso il testo rimosso, in verde.
L'articolo 1 elimina il testo che non è più pertinente dopo l'emendamento precedente.
L'articolo 2 modifica l'allegato (elenco 1: impianti pericolosi non ammessi all'uso come o nei prodotti alimentari, elenco 2: funghi commestibili ed elenco 3: piante da notificare se in forma di dosaggio) al regio decreto.
Per quanto riguarda l'elenco 1, va osservato che il regio decreto del 31 agosto 2021 prevede un'esenzione dal divieto se un fascicolo tossicologico e analitico può dimostrare che i preparati vegetali non hanno più le proprietà tossiche o le sostanze della pianta da cui sono ottenuti. Per un certo numero di piante, la sezione "condizioni" fornisce un'indicazione delle sostanze da valutare in questo fascicolo e richiede la dimostrazione che la dose giornaliera è inferiore al valore tossico (DNEL o Derived-No-Effect-Level). Per alcune piante, il testo ha imposto un contenuto massimo per determinate sostanze. Per le altre piante, la sezione "condizioni" comprende una deroga generale o consente determinate parti di piante o preparati negli alimenti.
Per l'elenco 3, va notato che solo le parti vegetali con un uso sicuro e tradizionale sono consentite negli alimenti. Per le varie piante, il testo specifica i contenuti massimi e/o le avvertenze obbligatorie, necessarie per tutelare la salute pubblica e informare i consumatori. Tali avvertenze devono figurare nell'etichettatura degli alimenti.
Per le piante o le parti di piante non elencate, è possibile presentare un fascicolo di notifica più ampio, che sarà trasmesso alla commissione consultiva per i preparativi delle piante per una valutazione della sicurezza.
L'articolo 3 prevede le misure transitorie.
9. Il presente progetto di decreto ha lo scopo di garantire una maggiore sicurezza dei consumatori.
La nuova formulazione delle condizioni di cui all'elenco 1 è indipendente dai limiti delle tecniche analitiche; in seguito al riesame da parte della commissione consultiva per i preparati vegetali, una serie di piante e parti di piante sono state considerate sicure per il consumo e aggiunte all'elenco approvato; altre piante e parti di piante sono stati rimossi dall'elenco approvato a causa del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti.
10. Limitazione del commercio o dell'utilizzo di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico
Numeri o titoli dei testi di base: Regio decreto del 31 agosto 2021 relativo alla produzione e al commercio di prodotti alimentari composti da o contenenti piante o preparati vegetali
11. No
12. -
13. No
14. No
15. -
16. Aspetto OTC
NO - Il progetto non ha ripercussioni significative sul commercio internazionale.
Aspetto SPS
NO - Il progetto non ha ripercussioni significative sul commercio internazionale.
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Commissione europea
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Fax: +32 229 98043
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