Messaggio 002
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2017) 02046
Direttiva (UE) 2015/1535
Traduzione del messaggio 001
Notifica: 2017/0367/BG
No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.
(MSG: 201702046.IT)
1. MSG 002 IND 2017 0367 BG IT 03-08-2017 BG NOTIF
2. BG
3A. Министерство на икономиката
дирекция "Техническа хармонизация и политика за потребителите"
ул. "Славянска" № 8, 1052 София
Tel.: +359 2 940 7522; +359 2 940 7480
FAX: +359 2 987 8952
E-mail: infopointBG@mi.government.bg
3B. Министерство на финансите
ул. ”Г.С.Раковски” № 102, София - 1040
Tel.: +359 2 9859 2851
FAX: +359 2 9859 2852
E-mail: taxpolicy@minfin.bg
4. 2017/0367/BG - N40E
5. Progetto di regolamento che modifica il regolamento N-18 del 2006 concernente la registrazione e la comunicazione delle vendite presso i punti vendita al dettaglio tramite dispositivi fiscali
6. Dispositivi fiscali (tutti i registratori di cassa fiscali elettronici, le stampanti fiscali e i sistemi di gestione commerciale integrati e automatizzati).
7. -
8. Il regolamento N-18/2006 concernente la registrazione e la comunicazione delle vendite presso i punti vendita al dettaglio tramite dispositivi fiscali è stato emesso ai sensi dell'articolo 118 della legge in materia di imposta sul valore aggiunto e dell'articolo 9, paragrafo 1, della legge in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.
Le modifiche e integrazioni possono essere suddivise in tre gruppi principali:
il primo gruppo riguarda i requisiti che devono essere soddisfatti dalle persone che vendono carburante liquido o dai punti vendita di questi ultimi, nonché dai produttori/importatori di dispositivi elettronici di memoria fiscale e dalle società di servizi al fine di impedire l'accesso non autorizzato a tali dispositivi e ai relativi componenti.
Il secondo gruppo di modifiche riguarda i requisiti specifici dei dispositivi elettronici di memoria fiscale, in particolare la regolamentazione dei casi in cui a tali dispositivi sia impedito di funzionare a causa dell'interruzione della comunicazione tra singoli componenti e i dati sono trasmessi all'Agenzia nazionale delle entrate. Tali casi specifici sono definiti in un addendum alla sezione VI, "Requisiti specifici dei dispositivi elettronici di memoria fiscale", dell'allegato 2 all'articolo 8, paragrafo 1, punto 2, del regolamento.
Il terzo gruppo di modifiche riguarda l'introduzione dell'obbligo, per le persone che registrano e comunicano le vendite presso i punti vendita al dettaglio, di trasmettere in tempo reale all'Agenzia nazionale delle entrate i dati relativi a ogni ricevuta fiscale stampata mediante un collegamento integrato da remoto al sistema dell'Agenzia. Ai fini di tale modifica, quando il collegamento tra il dispositivo fiscale e l'Agenzia nazionale delle entrate è bloccato e quando un dispositivo fiscale è sottoposto a riparazione, il collegamento deve essere ripristinato da un tecnico del servizio di assistenza.
I. Il presente progetto di regolamento propone le seguenti modifiche:
1. Modifiche nel primo gruppo:
l'elaborazione di un piano, previa approvazione dell'Agenzia nazionale delle entrate e dell'Istituto metrologico bulgaro, per ciascun punto vendita del carburante liquido, comprendente tutti i componenti del sistema elettronico di vendita di tale carburante e le comunicazioni tra di essi (dispositivo di registrazione centrale, contatori dell'utilizzo, centro di conversione e sistema di misurazione del livello dei serbatoi). Tale piano deve essere presentato agli organi dell'Agenzia nazionale delle entrate e all'Istituto metrologico bulgaro al fine di ottenere un'approvazione provvisoria e conservato presso il punto vendita. L'approvazione provvisoria è volta a valutare la sicurezza del sistema al fine di ridurre i punti vulnerabili, ossia le possibilità di manomissione dello stesso. Inoltre, le autorità di vigilanza hanno sempre a disposizione le informazioni relative alla configurazione generale del sistema. Ciò consentirà loro di comparare i dati con la situazione reale sul posto durante le ispezioni successive. Qualsiasi modifica al piano approvato è soggetta a successiva approvazione. L'approvazione del piano dovrebbe limitare il numero dei casi in cui gli operatori commerciali manomettono il sistema con conseguenti vendite non regolamentate di carburante liquido, vale a dire le vendite non comunicate dal sistema elettronico di memoria fiscale.
La manutenzione dei dispositivi fiscali è effettuata da tecnici del servizio di assistenza in possesso di un codice di assistenza univoco rilasciato dal produttore o importatore. Questa misura è volta a impedire la manomissione illecita dei sistemi. Inoltre, devono essere sempre disponibili le informazioni relative alla persona che ha effettuato la manutenzione del dispositivo elettronico di memoria fiscale interessato.
2. Il secondo gruppo di modifiche prevede l'introduzione di nuovi requisiti operativi specifici per i dispositivi, in modo tale che quando la comunicazione tra i singoli componenti è interrotta, il sistema non possa funzionare. Tali modifiche prevedono inoltre la stampa dei dati più recenti relativi al componente il cui collegamento o la cui comunicazione con un altro componente è stata interrotta e la trasmissione automatica di tali dati all'Agenzia nazionale delle entrate. Sono altresì previsti la stampa e la trasmissione automatica dei dati all'Agenzia una volta ripristinato il collegamento o la comunicazione. Questa misura mira a impedire le vendite di carburante liquido che non siano state registrate e comunicate da un sistema elettronico di memoria fiscale.
L'esigenza di tali modifiche legislative relative alle attività delle persone coinvolte nella vendita di carburante in qualità di distributori finali nasce da quanto rilevato in sede di ispezione di tali punti vendita. Le ispezioni hanno evidenziato l'esistenza di vendite effettuate senza essere comunicate dai sistemi elettronici di memoria fiscale. In molti casi, la comunicazione tra gli elementi principali del sistema era stata interrotta, comportando il prelievo e la vendita del carburante senza che ciò fosse comunicato dal sistema all'Agenzia nazionale delle entrate. La motivazione principale alla base delle modifiche proposte dal progetto giuridico risiede nella lotta all'occultamento delle entrate provenienti dalla vendita di carburante liquido presso i distributori e nella conseguente prevenzione delle frodi sull'IVA.
Le modifiche normative mirano a prevenire il verificarsi di casi in cui i sistemi elettronici di memoria fiscale siano manipolati mediante l'interruzione del funzionamento di singoli componenti del sistema, così da impedire che l'impianto sia utilizzato in modo non autorizzato e che non siano comunicate le vendite di carburante realizzate.
3. Il terzo gruppo di modifiche, riguardanti l'introduzione di obblighi per le persone che registrano e comunicano le vendite presso i punti vendita al dettaglio di trasmettere in tempo reale all'Agenzia nazionale delle entrate i dati relativi a ogni ricevuta stampata, prevede che l'Agenzia debba ricevere in tempo reale le informazioni sulle vendite registrate e comunicate dai dispositivi fiscali. Allo stesso tempo, su ciascuna ricevuta fiscale emessa è stampato un codice QR bidimensionale contenente informazioni che identificano la singola vendita. L'auspicio è che tale codice promuova il controllo pubblico della comunicazione delle vendite da parte dei punti vendita al dettaglio. Ciò può essere effettuato scansionando il codice e dando ai clienti la possibilità di verificare l'avvenuta comunicazione della vendita all'Agenzia nazionale delle entrate.
L'obiettivo delle modifiche riguardanti la trasmissione dei dati, per ogni vendita effettuata presso il punto vendita al dettaglio, all'Agenzia nazionale delle entrate è quello di scoraggiare le vendite non registrate né comunicate come effettuate, vale a dire attraverso la trasmissione in tempo reale dei dati relativi alle vendite effettuate presso ciascun punto vendita al dettaglio mediante un dispositivo fiscale.
Il progetto di legge proposto inciderà indirettamente sul bilancio dello Stato, aumentando il gettito dell'IVA. A parità di tutte le altre condizioni, si prevede che controlli più severi sui redditi provenienti dalle vendite porteranno a un aumento del gettito dell'IVA nel bilancio dello Stato pari a circa il 10%, ovvero a circa 150 milioni di BGN in termini assoluti.
Tempi previsti per la conformità.
1. In futuro, le persone che inizieranno a utilizzare i dispositivi elettronici di memoria fiscale avranno l'obbligo di impiegare i nuovi sistemi approvati e conformi ai requisiti della normativa; coloro che utilizzano già i dispositivi elettronici di memoria fiscale al momento delle modifiche saranno soggetti all'obbligo di assicurare che la loro attività commerciale sia conforme a tali modifiche. La conformità ai nuovi requisiti dovrebbe essere realizzata entro il 30 settembre 2018. Tale scadenza si applica anche all'obbligo di trasmettere all'Agenzia nazionale delle entrate i dati relativi a ciascuna ricevuta fiscale stampata.
2. A norma dell'articolo 3 del regolamento N-18, le persone registrate ai sensi della legge sull'IVA, fatta eccezione per coloro che utilizzano già un sistema elettronico di memoria fiscale, sono tenuti a rispettare l'obbligo di trasmettere all'Agenzia nazionale delle entrate, entro il 31 dicembre 2018, i dati relativi a ciascuna ricevuta fiscale stampata. Tutte le altre persone, comprese quelle che registrano e comunicano le proprie vendite utilizzando un sistema di gestione commerciale integrato e automatizzato, sono tenute a farlo entro il 30 giugno 2019.
Secondo i dati preliminari, le persone saranno soggette a costi una tantum pari a 122 milioni di BGN in relazione alle modifiche di cui sopra.
Il progetto di regolamento non applica norme ai sensi del diritto dell'UE.
9. Le modifiche normative mirano a prevenire il verificarsi di casi in cui i sistemi elettronici di memoria fiscale siano manipolati mediante l'interruzione del funzionamento di singoli componenti del sistema, così da impedire che l'impianto sia utilizzato in modo non autorizzato e che non siano comunicate le vendite di carburante realizzate.
Le modifiche sono altresì volte a disciplinare la trasmissione dei dati relativi a tutte le vendite effettuate presso i punti vendita al dettaglio mediante l'istituzione di un collegamento da remoto tra i dispositivi fiscali e il sistema dell'Agenzia nazionale delle entrate. In tal modo, l'Agenzia avrà a disposizione informazioni in tempo reale relative alle vendite, al fine di scoraggiare quelle non regolamentate. Inoltre, la stampa del codice QR bidimensionale sulle ricevute fiscali, contenente informazioni che identificano le singole vendite, incoraggerà e rafforzerà il controllo pubblico sulla comunicazione delle vendite effettuate presso i punti vendita al dettaglio, poiché tale codice può essere scansionato dando ai clienti la possibilità di verificare l'avvenuta comunicazione della vendita all'Agenzia nazionale delle entrate.
10. Riferimenti a testi di base: regolamento N-18 del 2006 concernente la registrazione e la comunicazione delle vendite presso i punti vendita al dettaglio tramite dispositivi fiscali
11. No
12. -
13. No
14. No
15. Sì
16. Aspetto OTC
No - Il progetto non ha ripercussioni significative sul commercio internazionale.
Aspetto SPS
No - Il progetto non ha ripercussioni significative sul commercio internazionale.
No - Il progetto non è una misura sanitaria o fitosanitaria.
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