Messaggio 901
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2023) 2195
Procedura d'informazione CE - EFTA
Notifica: 2023/9007/NO
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20232195.IT
1. MSG 901 IND 2023 9007 NO IT 19-07-2023 NO NOTIF
2. Norway
3A. Royal Ministry of Trade, Industry and Fisheries
Department for Trade Policy
P.O. Box 8090 Dep
0032 Oslo
Norway
3B. Norwegian Maritime Authority
P.O. Box 2222
5509 Haugesund
Norway
4. 2023/9007/NO - T20T - Trasporto marittimo e fluviale e navigazione sulle vie navigabili interne
5. Proposta di regolamento relativo alle modifiche dei regolamenti sulla sicurezza ambientale delle navi e delle unità mobili offshore
6. I regolamenti proposti si applicheranno alle navi passeggeri nei fiordi norvegesi facenti parte del patrimonio mondiale dell'umanità
7.
8. Il progetto di regolamenti tecnici (DTR) comprende una regolamentazione a sé stante sulle emissioni dei gas a effetto serra di biossido di carbonio e metano nei fiordi che fanno parte del patrimonio mondiale dell'umanità e sull'uso della migliore tecnologia disponibile per ridurre le emissioni di protossido di azoto.
Nello specifico, nei fiordi facenti parte del patrimonio mondiale dell'umanità, le navi passeggeri devono utilizzare fonti energetiche che non emettono direttamente anidride carbonica (CO2) o metano (CH4). I criteri di cui all'allegato 2 sono soddisfatti sono soddisfatti utilizzando l'idrogeno e l'ammoniaca. Se si forma protossido di azoto (N2O) quando si utilizzano tali fonti di energia, la nave deve utilizzare la migliore tecnologia disponibile per ridurre le emissioni. La nave deve disporre di documenti di bordo per verificare la conformità ai requisiti.
Il DTR è destinato a entrare in vigore il 1 gennaio 2026. Per dare alle autorità regionali e alle altre parti interessate l'opportunità realistica di adeguare e adeguarsi ai nuovi requisiti, è stato introdotto un regime transitorio che consente l'uso del biogas in determinate circostanze. Fino al 31 dicembre 2035, le navi passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 10 000 tonnellate possono utilizzare il biogas come fonte di energia in alternativa al requisito di cui sopra.
Il documento di consultazione è disponibile in inglese al seguente link: https://www.sdir.no/en/shipping/legislation/horinger/proposed-implementation-of-zero-emissions-requirement-in-the-world-heritage-fjords-by-2026/
9. Nel 2005, i fiordi della Norvegia occidentale, ovvero i cinque fiordi Nærøyfjord, Aurlandsfjord, Geirangerfjord, Sunnylvsfjord e Tafjord, sono stati inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. La Norvegia si è quindi assunta una particolare responsabilità per la conservazione di queste aree e lo scopo del DTR è di ridurre le emissioni indesiderate nell'aria dei fiordi patrimonio dell'umanità. Il DTR si applicherà alle navi che operano nell'area geografica interessata, indipendentemente dalla bandiera della nave o dalla nazionalità dell'operatore.
Il DTR deve essere considerato nel contesto del pacchetto climatico dell'UE "Fit for 55", che mira a ridurre le emissioni di almeno il 55% entro il 2030. Molte delle misure proposte si applicheranno anche al settore del trasporto marittimo, tra cui il nuovo regolamento FuelEU Maritime per aumentare la domanda di carburanti alternativi nel settore marittimo e le modifiche proposte alla direttiva sulle energie rinnovabili sui criteri di sostenibilità per i biocarburanti. uttavia, a causa dello status speciale dei fiordi patrimonio dell'umanità, si ritiene necessario attuare requisiti più severi in materia di riduzione delle emissioni rispetto a quelli concordati nel pacchetto "Fit for 55".
Abbiamo proposto un requisito secondo cui l'idrogeno e l'ammoniaca devono soddisfare i criteri tecnici di selezione per la riduzione dei gas a effetto serra per la produzione di idrogeno e di carburanti a base di idrogeno, secondo l'attuale formulazione del regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, allegato I, articolo 3.10. Il presente regolamento è entrato in vigore il 1 gennaio 2022 ed è attualmente in fase di esame ai fini dell'integrazione nell'accordo SEE. Poiché non è chiaro come o quando il regolamento sarà implementato nella legislazione norvegese, abbiamo scelto di includere i requisiti dell'allegato 2 del regolamento nella formulazione dell'articolo 3.10 dell'allegato 1 del regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione.
Proponiamo inoltre che il biogas sia conforme ai requisiti applicabili in materia di sostenibilità, riduzione delle emissioni di gas serra e documenti, come stabilito dalla direttiva (UE) 2018/2001 (Direttiva sulle energie rinnovabili, rifusione, RED II). Il fatto che tali requisiti debbano far parte o meno dei regolamenti sulla sicurezza ambientale dipenderà da come la direttiva sulle energie rinnovabili rifusa sarà implementata nella legislazione norvegese e se si applicherà al bunkeraggio al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE) e alle navi straniere durante la loro permanenza nel SEE.
La NMA ha valutato se il DTR sia in conflitto con le normative comunitarie pertinenti e non ha riscontrato alcun conflitto. Conformemente agli articoli 11 e 13 dell'accordo SEE, la NMA ritiene che il regolamento sia proporzionato garantendo il livello desiderato di protezione dell'ambiente con i mezzi meno restrittivi.
10. Riferimenti ai testi di base:
B-2023-9007-EN-01
I testi di base sono stati trasmessi nell'ambito di una precedente notifica:
2018/9007/N
2018/9017/N
11. No
12.
13. No
14. No
15. Sì
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu