Messaggio 001
Comunicazione della Commissione - TRIS/(2023) 2211
Direttiva (UE) 2015/1535
Notifica: 2023/0460/RO
Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro
Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt
Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna
MSG: 20232211.IT
1. MSG 001 IND 2023 0460 RO IT 21-07-2023 RO NOTIF
2. Romania
3A. Ministerul Economiei,Antreprenoriatului șsi Turismului
Adresa: Calea Victoriei nr.152, Bucuresști, Sector 1
Email: reglementari_tehnice@economie.gov.ro
Tel: +40372492634
3B. Autoritatea Natțională pentru Protectția Consumatorilor
Bd.Aviatorilor, Bucuresti, sector 1
emal: secretariat.anpc@anpc.ro
4. 2023/0460/RO - SERV20 - E-commerce
5. Ordinanza sulle informazioni ai consumatori da parte degli operatori economici che operano online
6. Informazioni sull'operatore economico
7.
8. A seguito delle azioni di controllo, sono state riscontrate alcune pratiche di operatori economici che operano nell'ambiente online, non esponendo sul sito web i documenti operativi sull'attività da loro svolta.
Gli operatori economici che operano online, attraverso la fornitura di servizi o la vendita di prodotti esclusivamente tramite piattaforme con accesso a Internet, sono obbligati a esporre i dati sui documenti operativi, in modo da garantire ai consumatori un'informazione corretta, completa e accurata sul fatto che stanno operando legalmente.
Valutando i risultati dei controlli effettuati in occasione delle azioni specifiche, si è riscontrato che, nel caso di operatori economici che operano online, non sono esposti permessi, autorizzazioni, certificati, licenze per le attività prestate, che sono anche elementi essenziali nel processo decisionale dei consumatori nell'acquisto di prodotti e servizi sicuri, per i quali si è certi che siano commercializzati da soggetti autorizzati nello svolgimento di attività di marketing.
Pertanto, si propone che il nome dell'unità, il codice unico di registrazione presso il registro delle imprese, che indica l'oggetto o gli oggetti di attività dell'azienda per cui è autorizzata a operare, i dati esatti delle autorizzazioni/visti/certificati/licenze siano visualizzati sul sito web di presentazione dei beni/servizi, tutti nello stesso campo visivo del consumatore, nella prima pagina della presentazione, in modo che le informazioni siano facilmente identificabili e verificabili, senza doverle cercare.
Alla luce della situazione osservata, è evidente che sul mercato esistono pratiche che cercano di indurre il consumatore a prendere una decisione d'acquisto fornendogli la prospettiva di dati errati/incompleti sul funzionamento degli operatori economici. Pertanto, prima di prendere una decisione di transazione, il consumatore deve essere in grado di trovare facilmente tutte le informazioni preliminari di cui ha bisogno.
Nel presentare le informazioni, gli operatori economici che operano online devono utilizzare parametri di riferimento uniformi per garantire l'accesso a informazioni senza ostacoli per tutti i consumatori, indipendentemente dalla loro capacità media o avanzata di utilizzare dispositivi elettronici.
È inoltre necessario regolamentare l'obbligo per gli operatori economici di esporre, nelle informazioni di presentazione, i dati dei documenti di approvazione/autorizzazione in relazione allo svolgimento dell'attività di commercio online, esponendo in modo visibile la data di ottenimento dell'autorizzazione/parere e il loro periodo di validità.
I suddetti obblighi di visualizzazione corrispondono ad analoghi obblighi che gli operatori economici che svolgono la loro attività commerciale nell'ambiente fisico devono rispettare in materia di informazioni corrette, complete e precise ai consumatori.
Il nuovo regolamento è giustificato dal fatto che attualmente il settore dell'e-commerce a distanza è in piena espansione e l'interesse dei consumatori per questo tipo di commercio è ulteriormente accentuato dall'emergere e dallo sviluppo di nuove tecnologie e modelli di business che rispondono all'evoluzione dei modelli di consumo in molti settori della vita. L'attività e la promozione di tali tecnologie di interesse per la comunità e i consumatori dovrebbero essere protette e incoraggiate dalle autorità competenti nella sorveglianza del mercato e dell'attività dei commercianti online.
L'aggiornamento dell'obbligo di informazione dei commercianti online, al fine di tutelare gli interessi dei consumatori e di agevolare l'attività di vigilanza e controllo svolta dall'A.N.P.C. (Autorità nazionale per la protezione dei consumatori) è stato oggetto di discussione tra i rappresentanti dei commercianti, delle piattaforme che forniscono servizi di intermediazione online e dell'Autorità.
In questo contesto, considerati i compiti di vigilanza e controllo dell'A.N.P.C., nonché i doveri di corretta informazione dei consumatori, si è ritenuto necessario implementare un quadro normativo che, da un lato, chiarisse e integrasse l'obbligo di informazione dei professionisti online e, dall'altro, stabilisse l'obbligo delle piattaforme di intermediazione online di fornire ai professionisti l'infrastruttura necessaria per adempiere ai loro obblighi informativi.
Nello specifico, i professionisti che operano online dovrebbero informare i consumatori sulla loro identità, sui dettagli di contatto o sulle autorizzazioni in base alle quali operano (per ogni luogo di lavoro o locale in cui operano, a seconda dei casi), essendo tali informazioni essenziali per i consumatori quando decidono di operare con il professionista in questione.
Inoltre, i commercianti che vendono prodotti o forniscono servizi online dovrebbero essere tenuti a possedere tutti i documenti operativi per l'attività svolta, secondo le normative vigenti.
D'altro canto, i fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i professionisti dovrebbero progettare e organizzare la loro interfaccia online in modo tale da consentire ai professionisti di adempiere agli obblighi di informazione di cui sopra. Questi obblighi spettano alle piattaforme online che forniscono servizi di intermediazione online, in quanto facilitano le interazioni tra professionisti e consumatori.
La completezza e la conformità delle informazioni fornite, ovvero le autorizzazioni o i documenti operativi richiesti ai professionisti in base alla normativa vigente per ogni tipo di attività svolta, devono essere verificabili dai professionisti, dalle autorità competenti che vigilano sul settore interessato e dai consumatori.
Considerati i compiti di vigilanza e controllo dell'A.N.P.C., nonché i doveri di corretta informazione dei consumatori, riteniamo che questo atto normativo sia necessario per tutelare i consumatori e consentire loro di effettuare acquisti consapevoli.
9. Valutando i risultati dei controlli effettuati in occasione delle azioni specifiche, si è riscontrato che, nel caso di operatori economici che operano online, non sono esposti permessi, autorizzazioni, certificati, licenze per le attività prestate, che sono anche elementi essenziali nel processo decisionale dei consumatori nell'acquisto di prodotti e servizi sicuri, per i quali si è certi che siano commercializzati da soggetti autorizzati nello svolgimento di attività di marketing.
Pertanto, si propone che il nome dell'unità, il codice unico di registrazione presso il registro delle imprese, che indica l'oggetto o gli oggetti di attività dell'azienda per cui è autorizzata a operare, i dati esatti delle autorizzazioni/visti/certificati/licenze siano visualizzati sul sito web di presentazione dei beni/servizi, tutti nello stesso campo visivo del consumatore, nella prima pagina della presentazione, in modo che le informazioni siano facilmente identificabili e verificabili, senza doverle cercare.
Alla luce della situazione osservata, è evidente che sul mercato esistono pratiche che cercano di indurre il consumatore a prendere una decisione d'acquisto fornendogli la prospettiva di dati errati/incompleti sul funzionamento degli operatori economici. Pertanto, prima di prendere una decisione di transazione, il consumatore deve essere in grado di trovare facilmente tutte le informazioni preliminari di cui ha bisogno.
Nel presentare le informazioni, gli operatori economici che operano online devono utilizzare parametri di riferimento uniformi per garantire l'accesso a informazioni senza ostacoli per tutti i consumatori, indipendentemente dalla loro capacità media o avanzata di utilizzare dispositivi elettronici.
È inoltre necessario regolamentare l'obbligo per gli operatori economici di esporre, nelle informazioni di presentazione, i dati dei documenti di approvazione/autorizzazione in relazione allo svolgimento dell'attività di commercio online, esponendo in modo visibile la data di ottenimento dell'autorizzazione/parere e il loro periodo di validità.
I suddetti obblighi di visualizzazione corrispondono ad analoghi obblighi che gli operatori economici che svolgono la loro attività commerciale nell'ambiente fisico devono rispettare in materia di informazioni corrette, complete e precise ai consumatori.
Il nuovo regolamento è giustificato dal fatto che attualmente il settore dell'e-commerce a distanza è in piena espansione e l'interesse dei consumatori per questo tipo di commercio è ulteriormente accentuato dall'emergere e dallo sviluppo di nuove tecnologie e modelli di business che rispondono all'evoluzione dei modelli di consumo in molti settori della vita. L'attività e la promozione di tali tecnologie di interesse per la comunità e i consumatori dovrebbero essere protette e incoraggiate dalle autorità competenti nella sorveglianza del mercato e dell'attività dei commercianti online.
L'aggiornamento dell'obbligo di informazione dei commercianti online, al fine di tutelare gli interessi dei consumatori e di agevolare l'attività di vigilanza e controllo svolta dall'A.N.P.C. (Autorità nazionale per la protezione dei consumatori) è stato oggetto di discussione tra i rappresentanti dei commercianti, delle piattaforme che forniscono servizi di intermediazione online e dell'Autorità.
In questo contesto, considerati i compiti di vigilanza e controllo dell'A.N.P.C., nonché i doveri di corretta informazione dei consumatori, si è ritenuto necessario implementare un quadro normativo che, da un lato, chiarisse e integrasse l'obbligo di informazione dei professionisti online e, dall'altro, stabilisse l'obbligo delle piattaforme di intermediazione online di fornire ai professionisti l'infrastruttura necessaria per adempiere ai loro obblighi informativi.
Nello specifico, i professionisti che operano online dovrebbero informare i consumatori sulla loro identità, sui dettagli di contatto o sulle autorizzazioni in base alle quali operano (per ogni luogo di lavoro o locale in cui operano, a seconda dei casi), essendo tali informazioni essenziali per i consumatori quando decidono di operare con il professionista in questione.
Inoltre, i commercianti che vendono prodotti o forniscono servizi online dovrebbero essere tenuti a possedere tutti i documenti operativi per l'attività svolta, secondo le normative vigenti.
D'altro canto, i fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i professionisti dovrebbero progettare e organizzare la loro interfaccia online in modo tale da consentire ai professionisti di adempiere agli obblighi di informazione di cui sopra. Questi obblighi spettano alle piattaforme online che forniscono servizi di intermediazione online, in quanto facilitano le interazioni tra professionisti e consumatori.
La completezza e la conformità delle informazioni fornite, ovvero le autorizzazioni o i documenti operativi richiesti ai professionisti in base alla normativa vigente per ogni tipo di attività svolta, devono essere verificabili dai professionisti, dalle autorità competenti che vigilano sul settore interessato e dai consumatori.
Considerati i compiti di vigilanza e controllo dell'A.N.P.C., nonché i doveri di corretta informazione dei consumatori, riteniamo che questo atto normativo sia necessario per tutelare i consumatori e consentire loro di effettuare acquisti consapevoli.
10. Riferimento/i al/ai testo/i di base: Nessun testo di base disponibile
11. No
12.
13. No
14. No
15. No
16.
Aspetto OTC: No
Aspetto SPS: No
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Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu